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Decisione

60.2013.430

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile ai sensi del CPP TI quale istante

8 gennaio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di minaccia e lo ha nondimeno dichiarato autore colpevole di violazione di

domicilio "per essersi

indebitamente introdotto, al fine di appropriarsi di un cancello da lui

asserito di sua proprietà , nel fondo in uso e godimento al figlio __________ e

alla signora IS 1, contro la di loro volontà", condannandolo alla multa di CHF 150.-- e al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________);

che la summenzionata sentenza è

regolarmente passata in giudicato (inc. __________);

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1,

informazioni su un probabile procedimento penale sfociato in una sentenza di condanna

a carico di PI 2 per diversi capi d’imputazione commessi a carico del di lui figlio

__________, nel frattempo deceduto, convivente di IS 1 per oltre un decennio;

che a sostegno della sua richiesta precisa

che presso la Pretura di __________ sarebbe pendente una causa ordinaria nell’ambito

del diritto successorio che vede contrapposti, da un lato, PI 2 e, dall’altro

lato, IS 1 e la di lei figlia: "(…). La complessità e la natura del caso

sopracitato evidenziano un interesse preponderante della nostra cliente a

conoscere nei dettagli l’esito del procedimento sopramenzionato" (istanza 21.11./9.12.2013, p. 2, e copia della procura e dell’atto di morte ivi

annessi, doc. CRP 1.a);

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusato ai sensi

del CPP TI nel procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo

archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di parte civile ai

sensi del CPP TI) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

Considerandi

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di parte

civile ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve

seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e

il contenuto dell’incarto penale sfociato nella sentenza di condanna 7.07.2006

a carico di PI 2 (passata in giudicato) – appare dato un interesse giuridico

legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad esaminare l’incarto penale __________,

poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata

personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che alcuni atti istruttori del summenzionato procedimento penale

potrebbero essere potenzialmente utili per il patrocinatore della qui istante ad

avere un quadro più completo dei rapporti che esistevano tra le parti (IS 1, PI

2.

e __________) ed eventualmente per la procedura civile pendente presso la Pretura di __________;

che

di conseguenza l’istante rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono

autorizzate ad esaminare presso questa Corte tutti gli atti istruttori dell’incarto

__________ della Pretura penale;

che

le stesse sono, se del caso, autorizzate a fotocopiare gli atti istruttori

utili alle loro incombenze;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata

parte al procedimento penale di cui all’incarto __________ nel frattempo

archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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