60.2013.435
Istanza di ispezione degli atti. già accusata ai sensi del CPP TI quale istante
14 gennaio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.435
Data decisione, Autorità:
14.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusata ai sensi del CPP TI quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.435
Lugano
14 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.11./19.12.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza emanata a
suo carico nel frattempo passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 22.11.2013,
spedita il 23.11.2013, è giunta alla Pretura penale il 26.11.2013, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 17/19.12.2013, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nel mese di febbraio 2008 il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________)
sfociato dapprima nel decreto di accusa 30.06.2008 mediante il quale l’allora
procuratore pubblico Marco Villa ha posto quest’ultima in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LStr
(entrata illegale) e soggiorno illegale ed ha proposto la sua condanna alla
pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.--
cadauna, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, non revocando il
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 900.--
decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di Bellinzona l’11.12.2007,
prolungandone il periodo di prova di un anno, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il 15/16.07.2008 IS 1, per il tramite
del suo allora patrocinatore avv. __________, ha presentato formale opposizione
al summenzionato decreto di accusa;
che l’8.01.2009 l’allora giudice della
Pretura penale Giovanni Celio – e ciò nelle forme contumaciali – ha confermato
il DA __________ e ha condannato IS 1 (inc. __________);
che il 13.01.2009 il dispositivo della
summenzionata sentenza contumaciale è stato pubblicato nel FU in applicazione
dell’art. 315 CPP TI, IS 1 era d’ignota dimora;
che il 13.08.2009 la cancelleria della
Pretura penale ha dichiarato che la sentenza 8.01.2009 è divenuta definitiva
(AI 12 – inc. __________);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a
questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, della sentenza 8.01.2009
emanata a suo carico (doc. CRP 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusata ai
sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che
stanno alla base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in
copia, della sentenza 8.01.2009 (inc. __________), poiché il procedimento
penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che IS 1 non ha ancora
potuto prendere visione della sentenza emanata a suo carico, poiché la sua notifica
è avvenuta "nelle vie edittali" (mediante la pubblicazione sul FU), essendo
l’accusata stata in quel momento d’ignota dimora (inc. __________);
che
di conseguenza la sentenza 8.01.2009 (inc. __________) viene trasmessa, in
copia, a IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster