60.2013.438
Istanza di ispezione degli atti. professore universitario quale istante (scopo scientifico e pubblico: monografia sulla tratta di essere umani)
9 gennaio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.438
Data decisione, Autorità:
09.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. professore universitario quale istante (scopo scientifico e pubblico: monografia sulla tratta di essere umani)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.438
Lugano
9 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/18.12.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di due sentenze
riguardanti il reato di tratta di essere umani emanate dalla Corte delle
assise correzionali nel 2007 e nel 2009;
premesso che la richiesta datata 11.12.2013
è giunta al Tribunale penale cantonale il 12.12.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 16/18.12.2013, evidenziando che le sentenze
richieste sono tutte anonimizzate e pubblicate sull’apposito sito del Cantone,
eccetto per quanto concerne quelle del 5.09.2007 e del 16.11.2009, circostanza di
cui è stato informato l’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
la presente istanza – trasmessa dal Tribunale penale cantonale, per competenza
ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte – IS 1, professore associato di diritto
penale e di procedura penale presso l’Università di __________, postula la
trasmissione, in copia, di sette sentenze emanate dalla Corte delle assise correzionali negli anni 2006-2009
(informazioni fornite dall’Ufficio federale di statistica). A sostegno della
sua richiesta precisa che sta scrivendo una monografia sulla tratta di essere
umani giusta l’art. 182 CP (doc. CRP 1.a).
2. Come
esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale evidenzia che le sentenze
richieste sono tutte anonimizzate e pubblicate sull’apposito sito del Cantone
Ticino, eccetto per quanto concerne le decisioni del 5.09.2007 e del
16.11.2009, circostanza di cui è stato informato l’istante.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti dal Prof. IS 1 nella presente
richiesta e la finalità perseguita – si deve senz’altro ammettere l’esistenza
di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG prevalente
sui diritti personali delle persone coinvolte nelle due sentenze richieste, essendo
alla presenza di un interesse sia scientifico sia pubblico: la tratta di essere
umani.
Per
quanto concerne le due sentenze richieste che, come visto, non sono state pubblicate
sull’apposito sito internet del Cantone Ticino, va rilevato che quella emanata il
16.11.2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________)
è passata in giudicato il 24.11.2009.
La
sentenza emanata il 5.09.2007 dalla Corte delle assise correzionali di __________
(inc. TPC __________) è stata, per contro, impugnata presso la (allora) Corte
di cassazione e revisione penale ed è dapprima sfociata nel giudizio 22.10.2007
(inc. CCRP __________) e poi presso il Tribunale federale (cfr., al proposito,
decisione TF __________ del 2.05.2008, pubblicata sul sito internet del Tribunale
federale).
Nella
ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela
degli interessi privati e della sfera personale delle parti coinvolte nei summenzionati
procedimenti penali, le decisioni verranno trasmesse in forma anonimizzata.
Di
conseguenza la sentenza 5.09.2007 emanata dalla Corte delle assise correzionali
di __________ (inc. TPC __________), la sentenza 22.10.2007 emanata dalla Corte
di cassazione e revisione penale (inc. CCRP __________) e la sentenza
16.11.2009 emanata dalla Corte delle assise correzionali di __________ (inc.
TPC __________) vengono trasmesse, in copia e in forma anonimizzata,
all’istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza è
accolta ai sensi del precedente considerando. Ritenuta la finalità della richiesta,
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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