60.2013.442
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante (revoca della licenza di condurre)
14 gennaio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.442
Data decisione, Autorità:
14.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato quale istante (revoca della licenza di condurre)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.442
Lugano
14 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/19.12.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia del verbale di
dibattimento di un procedimento penale nel frattempo archiviato (inc. __________);
premesso che l’istanza datata 11.12.2013 è
giunta alla Pretura penale il 13.12.2013, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il 18/19.12.2013, senza formulare osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 27/30.12.2013
del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa
Corte, non opponendosi a che si dia seguito all’istanza;
richiamato inoltre lo scritto 7/8.01.2014
di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), mediante il quale
comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, se non il consenso
affinché sia dato seguito al richiamo dell’incarto penale __________ a favore
del IS 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________ il giudice della Pretura penale Siro Quadri ha emanato una sentenza
di condanna a carico di PI 2, dichiarandolo in particolare autore colpevole
d’infrazione lieve alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) (inc. __________);
che la summenzionata sentenza
è nel frattempo passata in giudicato;
che
con la presente istanza il IS 1, nell’ambito di un procedimento amministrativo riguardante
la revoca della licenza di condurre di PI 2, postula a questa Corte la trasmissione,
in copia, del verbale del dibattimento __________ di cui all’incarto penale __________,
nel frattempo archiviato;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono alla
richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
nel caso in esame è certamente data una connessione tra il procedimento penale
sfociato nella sentenza di condanna __________ (inc. __________), passata in
giudicato, e il procedimento amministrativo pendente presso il IS 1 (inc. __________),
poiché entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima
fattispecie: l’incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________,
sull’autostrada __________, il __________;
che
la richiesta è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo dell’autorità
istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG che prevale sugli interessi personali
di PI 2.
che
di conseguenza, il verbale del dibattimento __________ (inc. __________) viene
trasmesso, in copia, all’autorità istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che
dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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