60.2013.446
Istanza di ispezione degli atti. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - Servizio affiliazioni e contributi quale istante
14 gennaio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.446
Data decisione, Autorità:
14.01.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG - Servizio affiliazioni e contributi quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.446
Lugano
14 gennaio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.12.2013 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
gli atti dell’incarto penale, nel frattempo archiviato, riguardante PI 1;
richiamate le osservazioni 30.12.2013 del
procuratore pubblico Valentina Tuoni, mediante le quali comunica che nulla osta
all’accesso agli atti in oggetto da parte dell’autorità istante;
rilevato che PI 1 – interpellato da questa
Corte (cfr., al proposito, doc. CRP 5) – non ha presentato osservazioni in
merito alla presente richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nel
corso dell’estate del 2012 è stato aperto un procedimento penale a carico di PI
1 (inc. MP __________) sfociato nel
decreto di accusa 4.01.2013 emanato dal procuratore pubblico Valentina Tuoni,
mediante il quale lo ha posto
in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr) ed ha in
particolare proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di settanta aliquote
giornaliere da CHF 130.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 9'100.--,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
1’800.--, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio
come ivi descritto (DA __________).
In data 21.02.2013 il Ministero pubblico ha
attestato che il summenzionato decreto è passato in giudicato.
2. Con
la presente istanza la IS 1 informa anzitutto di essere venuta a conoscenza del
decreto di accusa emanato a carico di PI 1. La predetta autorità, richiamando
gli art. 32 cpv. 1 LPGA, 101 e 102 CPP e 62 cpv. 4 LOG, chiede di ottenere
l’autorizzazione ad esaminare il suddetto incarto penale, con facoltà di
trasmettere i dati agli altri enti dell’Istituto delle assicurazioni sociali
(Cassa cantonale per gli assegni familiari, Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione, Ufficio dell’assicurazione invalidità) allo scopo di
verificare, nell’ambito delle singole mansioni loro attribuite, l’eventuale
violazione del diritto delle assicurazioni sociali. In particolare postula di
ottenere tutte le informazioni e la documentazione necessaria per la
determinazione, la modifica o la restituzione di prestazioni, per la
prevenzione di versamenti indebiti e per fissare e riscuotere i contributi.
Precisa inoltre che, nella misura in cui vi fossero indizi riguardanti il
lavoro nero, le informazioni e la documentazione raccolta dovranno essere trasmesse
all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, che a sua volta, se del
caso, le trasmetterà agli altri organi esecutivi giusta gli art. 11 e 12 LLN
(doc. CRP 1).
3. Come esposto in entrata, il magistrato
inquirente non si è opposto alla richiesta (doc. CRP 3).
PI 1, interpellato da questa Corte, non ha
presentato osservazioni in merito (doc. CRP 5).
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. 5.1.
Giusta l’art. 32 cpv. 1 LPGA le autorità
amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti,
circoli e Comuni comunicano gratuitamente agli organi delle singole
assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati
necessari per determinare, modificare o restituire prestazioni (lit. a), per prevenire
versamenti indebiti (lit. b) per fissare e riscuotere i contributi (lit. c) e
per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili (lit. d).
Alle stesse condizioni gli organi delle
singole assicurazioni si prestano reciprocamente assistenza (art. 32 cpv. 2
LPGA).
5.2.
L’istituto
delle assicurazioni sociali, la cui missione è l’elaborazione e l’applicazione della
sicurezza sociale, ha tra l’altro, il compito di prelevare i contributi sociali
e di erogare prestazioni sociali. Il predetto istituto ingloba diversi enti
autonomi con personalità giuridica propria, tra cui vi è la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con sede a Bellinzona.
In
particolare il IS 1 (uno dei quattro servizi dell’Ufficio dei contributi) qui
istante si occupa dell’affiliazione degli assicurati, della fissazione dei
contributi e del controllo dell’obbligo assicurativo (www.iasticino.ch).
5.3.
Nella fattispecie in esame – tenuto
conto di quanto sopra esposto e visti inoltre il contenuto dell’incarto penale MP
__________, i motivi posti alla base della presente richiesta e le mansioni attribuite
all’autorità istante – appare, di principio adempiuto un interesse giuridico
legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della stessa prevalente sui diritti
personali di PI 1 ad ottenere le informazioni richieste, essendo stato
condannato per il reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta
l’art. 117 cpv. 1 LStr.
In
siffatte circostanze – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione
– questa Corte trasmetterà all’autorità istante copia di tutti gli atti
istruttori dell’incarto penale MP __________ riguardante PI 1.
La
IS 1 viene inoltre autorizzata da questa Corte a trasmettere la documentazione
ottenuta, la quale deve essere in connessione con le rispettive mansioni, agli
altri enti dell’Istituto delle assicurazioni, in particolare alla Cassa
cantonale per gli assegni familiari, alla Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione e all’Ufficio assicurazione invalidità, nonché
all’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro nero per verificare se PI
1 abbia rispettato le disposizioni delle assicurazioni sociali rispettivamente
le norme della LLN.
Va
da sé che le persone – in casu i collaboratori dell’autorità istante e i
collaboratori di eventuali altre autorità cantonali coinvolte – che partecipano
all'esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell'esecuzione delle leggi
d'assicurazione sociale devono mantenere il segreto nei confronti di terzi
(art. 33 LPGA).
Inoltre
Fatti
i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto per l’obiettivo perseguito.
Considerandi
6.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster