Lexipedia

Decisione

60.2013.46

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa ai sensi del CPP TI quale istante

26 febbraio 2013Italiano7 min

2. La

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

60.2013.46

Data decisione, Autorità:

26.02.2013, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa ai sensi del CPP TI quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2013.46

Lugano

26 febbraio

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/12.02.2013 – emendata il 13/14.02.2013 –

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di

una sentenza passata in giudicato;

premesso che la richiesta datata 8.02.2013 è

giunta al Tribunale penale cantonale il 11.02.2013, che l’ha trasmessa, per

competenza, a questa Corte l’11/12.02.2013, senza formulare osservazioni in

merito;

richiamate le osservazioni 19/20.02.2013

del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che comunica che nulla osta da parte

sua a che l’istante possa ottenere copia della sentenza 16.03.2009;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

il __________ il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno,

giudice Marco Villa, ha dichiarato – nelle forme contumaciali – PI 1 autrice

colpevole di vari reati e l’ha conseguentemente condannata (inc. TPC __________);

che

la predetta decisione è passata in giudicato il 1°.04.2009;

che

con la presente richiesta – trasmessa, per competenza a questa Corte – IS 1

chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della citata sentenza (doc. 1.a);

che

a suffragio della sua richiesta afferma anzitutto di aver ricevuto nei giorni

scorsi una segnalazione di un presunto illecito commesso da PI 1, la cui

fattispecie ricorda quanto da lei commesso nel 2006 e per cui è stata

condannata il __________, adducendo che "(…). A suo tempo avevamo avuto accesso agli

atti ed eravamo stati convocati all’udienza; probabilmente al procuratore pubblico

prima e al giudice poi, era sfuggito che IS 1 aveva un legittimo interesse a

comparire quale parte civile (ora accusatore privato), in quanto erano stati

tratto in inganno dei propri collaboratori ed era stato abusato di un servizio

postale (traffico di pagamenti) allo scopo di truffare un’agenzia di viaggio.

Presumiamo che sia questo il motivo per cui nel nostro incarto manca copia

della sentenza. Ci auguriamo che alla nostra richiesta possa essere dato

seguito, anche se nel frattempo siamo riusciti a recuperare in internet la

sentenza anonimizzata" (scritto 13/14.02.2013, doc. 3);

che

questa Corte ha deciso di non interpellare PI 1 e le altre parti al

procedimento, poiché la sentenza richiesta dall’istante è stata pubblicata in

internet, in forma anonimizzata;

che,

come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni

in merito all’istanza, mentre il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

giova anzitutto osservare che nell’ambito del procedimento penale di cui

all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna __________

(passata in giudicato il 1°.04.2009) IS 1, contrariamente a quanto lei sostiene,

non si è costituita parte civile ai sensi del CPP TI, ma era soltanto parte

lesa (cfr., ad esempio, citazione 2.02.2009, inc. TPC __________, prodotta

unitamente all’istanza 8/12.02.2013; cfr. anche sentenza di condanna __________,

inc. TPC __________, ove la stessa non figura quale parte civile ai sensi del

CPP TI);

che

nella decisione 20.05.2010 (inc. CRP __________) l’allora Camera dei ricorsi penali

ha fatto alcune considerazioni sulla situazione giuridica della parte lesa

nell’ambito del CPP TI in relazione ad una richiesta di ispezione degli atti ex

art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG), ovverossia:

"(…). La stessa (la parte lesa) è menzionata all’art. 69 cpv. 3 CPP

(in caso di promozione dell’accusa, il procuratore pubblico deve avvertire la

parte lesa) e all’art. 184 cpv. 2 CPP (in caso di decreto di non luogo a

procedere il procuratore pubblico lo notifica alla parte civile o alla parte

lesa).

Da

queste due menzioni, appare evidente che il codice tutela la parte lesa nella

fase iniziale del procedimento.

Per

un verso, comunicandole l’eventuale decisione di non luogo a procedere, di modo

che la parte lesa, costituendosi parte civile, possa presentare un’istanza di

promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP.

Per

altro verso, comunicandole la promozione dell’accusa, ovvero il passaggio del

procedimento dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruzione

formale. Non essendo possibile una promozione dell’accusa contro ignoti, il

leso apprende in tal modo chi sia sospettato quale autore del reato, potendo in

tal modo decidere, con cognizione di causa, se costituirsi parte civile (M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 14 ad art. 69, p. 223).

Dopo

questa comunicazione, vi saranno solo rapporti con la parte civile: nessuna comunicazione

va più obbligatoriamente fatta alla parte lesa (Messaggio aggiuntivo del

20.3.1991, p. 100).

(…)

A contrario, si deve considerare che la parte lesa, non costituitasi parte

civile, non ha più diritto di ricevere informazioni sul prosieguo del

procedimento, rispettivamente sull’esito del medesimo dopo lo svolgimento dell’istruzione

formale" (decisione 20.05.2010, p. 3, inc. CRP __________);

che

l’allora Camera dei ricorsi penali è giunta alla conclusione che la parte lesa

ai sensi del CPP TI non ha, di principio, un interesse giuridico legittimo a

conoscere l’esito del procedimento nel quale ha rinunciato a costituirsi parte

civile: alla stessa può essere riconosciuto un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 27 CPP TI solo in via eccezionale nella misura in cui indica e

giustifica specifici motivi relativi al caso di specie;

che

nella fattispecie in esame a giudizio di questa Corte a IS 1 può, di principio,

essere riconosciuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG

prevalente sui diritti personali di PI 1, considerato come quest’ultima, il

28.12.2006, ha presentato, ingannando con astuzia i dipendenti di una agenzia

di viaggio, una ricevuta postale modificata a prova del suo falso pagamento di

una vacanza all’estero alfine di ricevere i biglietti di aereo e il relativo

voucher ed ha alterato una ricevuta postale facendone uso (decisione di

condanna __________, p. 11 ss., inc. TPC __________) e ritenuto inoltre che IS 1 ha affermato di aver ricevuto nei giorni scorsi una "(…) segnalazione di un presunto illecito

commesso dalla persona citata a margine (PI 1)" e che "la fattispecie ricorda in gran parte un

illecito da lei commesso nel 2006 e giudicato (il) 16 marzo 2009 dal

Giudice Marco Villa" (scritto 13/14.02.2013);

che

a ciò aggiungasi che la sentenza di condanna __________ è pubblicata su

internet, in forma anonimizzata, di cui IS 1 è già in possesso (cfr.

www.sentenze.ti.ch);

che

in siffatte circostanze la sentenza __________ viene trasmessa, in copia,

all’istante unitamente alla presente decisione;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che

la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di

chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG

ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

Fatti

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Considerandi

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster