60.2013.46
Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa ai sensi del CPP TI quale istante
26 febbraio 2013Italiano7 min
2. La
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Numero d'incarto:
60.2013.46
Data decisione, Autorità:
26.02.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa ai sensi del CPP TI quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.46
Lugano
26 febbraio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/12.02.2013 – emendata il 13/14.02.2013 –
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 8.02.2013 è
giunta al Tribunale penale cantonale il 11.02.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte l’11/12.02.2013, senza formulare osservazioni in
merito;
richiamate le osservazioni 19/20.02.2013
del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che comunica che nulla osta da parte
sua a che l’istante possa ottenere copia della sentenza 16.03.2009;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________ il presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno,
giudice Marco Villa, ha dichiarato – nelle forme contumaciali – PI 1 autrice
colpevole di vari reati e l’ha conseguentemente condannata (inc. TPC __________);
che
la predetta decisione è passata in giudicato il 1°.04.2009;
che
con la presente richiesta – trasmessa, per competenza a questa Corte – IS 1
chiede di ottenere la trasmissione, in copia, della citata sentenza (doc. 1.a);
che
a suffragio della sua richiesta afferma anzitutto di aver ricevuto nei giorni
scorsi una segnalazione di un presunto illecito commesso da PI 1, la cui
fattispecie ricorda quanto da lei commesso nel 2006 e per cui è stata
condannata il __________, adducendo che "(…). A suo tempo avevamo avuto accesso agli
atti ed eravamo stati convocati all’udienza; probabilmente al procuratore pubblico
prima e al giudice poi, era sfuggito che IS 1 aveva un legittimo interesse a
comparire quale parte civile (ora accusatore privato), in quanto erano stati
tratto in inganno dei propri collaboratori ed era stato abusato di un servizio
postale (traffico di pagamenti) allo scopo di truffare un’agenzia di viaggio.
Presumiamo che sia questo il motivo per cui nel nostro incarto manca copia
della sentenza. Ci auguriamo che alla nostra richiesta possa essere dato
seguito, anche se nel frattempo siamo riusciti a recuperare in internet la
sentenza anonimizzata" (scritto 13/14.02.2013, doc. 3);
che
questa Corte ha deciso di non interpellare PI 1 e le altre parti al
procedimento, poiché la sentenza richiesta dall’istante è stata pubblicata in
internet, in forma anonimizzata;
che,
come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale non ha presentato osservazioni
in merito all’istanza, mentre il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
giova anzitutto osservare che nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza di condanna __________
(passata in giudicato il 1°.04.2009) IS 1, contrariamente a quanto lei sostiene,
non si è costituita parte civile ai sensi del CPP TI, ma era soltanto parte
lesa (cfr., ad esempio, citazione 2.02.2009, inc. TPC __________, prodotta
unitamente all’istanza 8/12.02.2013; cfr. anche sentenza di condanna __________,
inc. TPC __________, ove la stessa non figura quale parte civile ai sensi del
CPP TI);
che
nella decisione 20.05.2010 (inc. CRP __________) l’allora Camera dei ricorsi penali
ha fatto alcune considerazioni sulla situazione giuridica della parte lesa
nell’ambito del CPP TI in relazione ad una richiesta di ispezione degli atti ex
art. 27 CPP TI (ora art. 62 cpv. 4 LOG), ovverossia:
"(…). La stessa (la parte lesa) è menzionata all’art. 69 cpv. 3 CPP
(in caso di promozione dell’accusa, il procuratore pubblico deve avvertire la
parte lesa) e all’art. 184 cpv. 2 CPP (in caso di decreto di non luogo a
procedere il procuratore pubblico lo notifica alla parte civile o alla parte
lesa).
Da
queste due menzioni, appare evidente che il codice tutela la parte lesa nella
fase iniziale del procedimento.
Per
un verso, comunicandole l’eventuale decisione di non luogo a procedere, di modo
che la parte lesa, costituendosi parte civile, possa presentare un’istanza di
promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP.
Per
altro verso, comunicandole la promozione dell’accusa, ovvero il passaggio del
procedimento dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruzione
formale. Non essendo possibile una promozione dell’accusa contro ignoti, il
leso apprende in tal modo chi sia sospettato quale autore del reato, potendo in
tal modo decidere, con cognizione di causa, se costituirsi parte civile (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 14 ad art. 69, p. 223).
Dopo
questa comunicazione, vi saranno solo rapporti con la parte civile: nessuna comunicazione
va più obbligatoriamente fatta alla parte lesa (Messaggio aggiuntivo del
20.3.1991, p. 100).
(…)
A contrario, si deve considerare che la parte lesa, non costituitasi parte
civile, non ha più diritto di ricevere informazioni sul prosieguo del
procedimento, rispettivamente sull’esito del medesimo dopo lo svolgimento dell’istruzione
formale" (decisione 20.05.2010, p. 3, inc. CRP __________);
che
l’allora Camera dei ricorsi penali è giunta alla conclusione che la parte lesa
ai sensi del CPP TI non ha, di principio, un interesse giuridico legittimo a
conoscere l’esito del procedimento nel quale ha rinunciato a costituirsi parte
civile: alla stessa può essere riconosciuto un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 27 CPP TI solo in via eccezionale nella misura in cui indica e
giustifica specifici motivi relativi al caso di specie;
che
nella fattispecie in esame a giudizio di questa Corte a IS 1 può, di principio,
essere riconosciuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
prevalente sui diritti personali di PI 1, considerato come quest’ultima, il
28.12.2006, ha presentato, ingannando con astuzia i dipendenti di una agenzia
di viaggio, una ricevuta postale modificata a prova del suo falso pagamento di
una vacanza all’estero alfine di ricevere i biglietti di aereo e il relativo
voucher ed ha alterato una ricevuta postale facendone uso (decisione di
condanna __________, p. 11 ss., inc. TPC __________) e ritenuto inoltre che IS 1 ha affermato di aver ricevuto nei giorni scorsi una "(…) segnalazione di un presunto illecito
commesso dalla persona citata a margine (PI 1)" e che "la fattispecie ricorda in gran parte un
illecito da lei commesso nel 2006 e giudicato (il) 16 marzo 2009 dal
Giudice Marco Villa" (scritto 13/14.02.2013);
che
a ciò aggiungasi che la sentenza di condanna __________ è pubblicata su
internet, in forma anonimizzata, di cui IS 1 è già in possesso (cfr.
www.sentenze.ti.ch);
che
in siffatte circostanze la sentenza __________ viene trasmessa, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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