60.2013.5
Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono. indennizzo. tariffa oraria
22 gennaio 2013Italiano8 min
seguito di denuncia 15/17.11.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.5
Data decisione, Autorità:
22.01.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono. indennizzo. tariffa oraria
DIFENSORE DI FIDUCIA
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
IMPUTATO
PUBBLICO MINISTERO
RECLAMO
art. 382 CPP
art. 393 CPP
art. 429 CPP
Incarto n.
60.2013.5
Lugano
22 gennaio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 4.1.2013
presentato da
RE 1, ,
RE 2, ,
entrambi patr. da: PR 1, ,
contro
la fissazione dell’indennizzo (riduzione della
tariffa oraria del patrocinatore di fiducia) nel decreto d’abbandono del
19.12.2012 (ABB __________) da parte del Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 11.1.2013 del Ministero
pubblico, mediante le quali si rimette al prudente giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. A
seguito di denuncia 15/17.11.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale per infrazioni alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate a carico di RE 1 e di RE 2 (inc. MP __________).
b. Con
comunicazione di chiusura dell’istruzione (art. 318 CPP) del 23.11.2012, il Ministero
pubblico ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono.
Nel termine fissato e prorogato, il patrocinatore dei
reclamanti ha presentato una domanda d’indennizzo in data 14.12.2012, allegando
la nota di onorario sua e del precedente patrocinatore di fiducia.
c. Con
decisione del 19.12.2012, il Ministero pubblico ha abbandonato il procedimento
penale (ABB __________).
Nella
medesima decisione, il Ministero pubblico ha stabilito l’indennità per le spese
sostenute da RE 1 e da RE 2. Rispetto alla domanda d’indennizzo, il Ministero
pubblico ha ridotto l’importo della tariffa oraria dei patrocinatori da CHF
250.-- a 220.-- l’ora, nonché non ha riconosciuto alcune prestazioni (cfr.
punto 4 dell’ABB __________).
d. Con
il presente reclamo, RE 1 e RE 2 impugnano unicamente la decisione di abbandono
limitatamente alla riduzione della tariffa oraria, citando una recente decisione
della Corte di appello e di revisione penale e facendo riferimento alla prassi
invalsa tra le autorità giudiziarie ticinesi.
e. Con
osservazioni 11.1.2013, il Ministero pubblico si è rimesso al prudente giudizio
di questa Corte.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il
termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della
polizia, del pubblico ministero (decreto di abbandono ex art. 319 ss. CPP,
impugnabile secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle
contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o
quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.
385.
CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 4.1.2013 a questa
Corte contro la decisione 19.12.2012 del Ministero pubblico con cui ha
abbandonato il procedimento a carico degli imputati e ha riconosciuto solo in
parte l’indennizzo richiesto (ABB __________), è tempestivo e proponibile.
RE
1.
e RE 2, quali imputati nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato,
sono pacificamente legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto alla modifica della decisione relativa
all’indennizzo in applicazione dell’art. 429 CPP.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o
parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,
l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
2.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità causale
dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429
CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –
M. MINI, art. 429 CPP n. 1; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP
– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto
di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il
nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della
responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /
I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;
messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure di parziale abbandono o,
ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale dell’imputato (ZK
StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art.
429.
CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Gli
art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di
principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali
prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua
validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.
3.
3.1.
Nel
presente caso, contestata è unicamente la tariffa oraria applicabile ai due
patrocinatori.
3.2
Occorre
premettere che nella presente fattispecie ci si trova confrontati con un caso
di patrocinio di fiducia e non d’ufficio.
Non
sono applicabili la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio (LAG) del 15.3.2011 e il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19.12.2007, che prevede (all’art. 4 cpv. 1) una tariffa oraria
base di 180.-- CHF l’ora, aumentabile fino a CHF 250.-- nei casi impegnativi
(art. 4 cpv. 2) o per gli interventi fuori orario di lavoro usuale (art. 5a).
3.3
Come
ricordato dal reclamo, citando una recente decisione della Corte d’appello e di
revisione penale (CARP), le autorità penali ticinesi, ed anche la Camera dei ricorsi
penali (che ha preceduto questa Corte), hanno consolidato da tempo una prassi
per la tariffa oraria per i casi di patrocinio di fiducia:
“…
che il Consiglio di
moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
3.3.2)];” (sentenza del
28.12.2010
inc. 60.2010.422).
3.4
Non
ci sono motivi per modificare, per di più al ribasso, questa prassi,
consolidata negli anni e ratificata anche dall’Alto Tribunale federale.
Pertanto,
il reclamo va accolto con riferimento all’applicazione di una tariffa oraria di
CHF 250.--/ora.
4.
Il
reclamo è accolto. Data la particolarità del caso, non si preleva la tassa di
giustizia e si rinuncia al rimborso delle spese. Ai reclamanti sono
riconosciute congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le disposizioni citate ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza il decreto di abbandono del 19.12.2012 (ABB __________) è parzialmente
annullato.
§. Di
conseguenza il Ministero pubblico procederà ad un nuovo calcolo dell’indennizzo
applicando per le ore riconosciute una tariffa oraria di CHF 250.--.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RE 1, __________, ed a RE 2, __________, l’importo di CHF
250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster