Lexipedia

Decisione

60.2013.5

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono. indennizzo. tariffa oraria

22 gennaio 2013Italiano8 min

seguito di denuncia 15/17.11.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

Source ti.ch

AIUTO

RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto:

60.2013.5

Data decisione, Autorità:

22.01.2013, CRPTI

Titolo:

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono. indennizzo. tariffa oraria

DIFENSORE DI FIDUCIA

GIURISDIZIONE DI RECLAMO

IMPUTATO

PUBBLICO MINISTERO

RECLAMO

art. 382 CPP

art. 393 CPP

art. 429 CPP

Incarto n.

60.2013.5

Lugano

22 gennaio

2013/ps

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 4.1.2013

presentato da

RE 1, ,

RE 2, ,

entrambi patr. da: PR 1, ,

contro

la fissazione dell’indennizzo (riduzione della

tariffa oraria del patrocinatore di fiducia) nel decreto d’abbandono del

19.12.2012 (ABB __________) da parte del Ministero pubblico;

richiamate le osservazioni 11.1.2013 del Ministero

pubblico, mediante le quali si rimette al prudente giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. A

seguito di denuncia 15/17.11.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale per infrazioni alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse

professionalmente organizzate a carico di RE 1 e di RE 2 (inc. MP __________).

b. Con

comunicazione di chiusura dell’istruzione (art. 318 CPP) del 23.11.2012, il Ministero

pubblico ha prospettato l’emanazione di un decreto di abbandono.

Nel termine fissato e prorogato, il patrocinatore dei

reclamanti ha presentato una domanda d’indennizzo in data 14.12.2012, allegando

la nota di onorario sua e del precedente patrocinatore di fiducia.

c. Con

decisione del 19.12.2012, il Ministero pubblico ha abbandonato il procedimento

penale (ABB __________).

Nella

medesima decisione, il Ministero pubblico ha stabilito l’indennità per le spese

sostenute da RE 1 e da RE 2. Rispetto alla domanda d’indennizzo, il Ministero

pubblico ha ridotto l’importo della tariffa oraria dei patrocinatori da CHF

250.-- a 220.-- l’ora, nonché non ha riconosciuto alcune prestazioni (cfr.

punto 4 dell’ABB __________).

d. Con

il presente reclamo, RE 1 e RE 2 impugnano unicamente la decisione di abbandono

limitatamente alla riduzione della tariffa oraria, citando una recente decisione

della Corte di appello e di revisione penale e facendo riferimento alla prassi

invalsa tra le autorità giudiziarie ticinesi.

e. Con

osservazioni 11.1.2013, il Ministero pubblico si è rimesso al prudente giudizio

di questa Corte.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto – entro il

termine di dieci giorni – contro le decisioni e gli atti procedurali della

polizia, del pubblico ministero (decreto di abbandono ex art. 319 ss. CPP,

impugnabile secondo l’art. 322 cpv. 2 CPP) e delle autorità penali delle

contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP o

quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art.

385.

CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 4.1.2013 a questa

Corte contro la decisione 19.12.2012 del Ministero pubblico con cui ha

abbandonato il procedimento a carico degli imputati e ha riconosciuto solo in

parte l’indennizzo richiesto (ABB __________), è tempestivo e proponibile.

RE

1.

e RE 2, quali imputati nei cui confronti il procedimento penale è stato abbandonato,

sono pacificamente legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto alla modifica della decisione relativa

all’indennizzo in applicazione dell’art. 429 CPP.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o

parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,

l’imputato ha diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

2.2

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità causale

dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –

S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429

CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –

M. MINI, art. 429 CPP n. 1; messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, p. 1231), chiamato a rispondere della totalità

del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale (Commentario CPP

– M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato (cfr., sul concetto

di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 8; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della

responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /

I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;

messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure di parziale abbandono o,

ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale dell’imputato (ZK

StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art.

429.

CPP n. 1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).

Gli

art. 317 ss. CPP TI prevedevano una normativa analoga, con principi mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO. Di

principio, dunque, la giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali

prolata sotto l’egida delle norme precedentemente in vigore mantiene la sua

validità anche in merito agli art. 429 ss. CPP.

3.

3.1.

Nel

presente caso, contestata è unicamente la tariffa oraria applicabile ai due

patrocinatori.

3.2

Occorre

premettere che nella presente fattispecie ci si trova confrontati con un caso

di patrocinio di fiducia e non d’ufficio.

Non

sono applicabili la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio (LAG) del 15.3.2011 e il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19.12.2007, che prevede (all’art. 4 cpv. 1) una tariffa oraria

base di 180.-- CHF l’ora, aumentabile fino a CHF 250.-- nei casi impegnativi

(art. 4 cpv. 2) o per gli interventi fuori orario di lavoro usuale (art. 5a).

3.3

Come

ricordato dal reclamo, citando una recente decisione della Corte d’appello e di

revisione penale (CARP), le autorità penali ticinesi, ed anche la Camera dei ricorsi

penali (che ha preceduto questa Corte), hanno consolidato da tempo una prassi

per la tariffa oraria per i casi di patrocinio di fiducia:

“…

che il Consiglio di

moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando

3.3.2)];” (sentenza del

28.12.2010

inc. 60.2010.422).

3.4

Non

ci sono motivi per modificare, per di più al ribasso, questa prassi,

consolidata negli anni e ratificata anche dall’Alto Tribunale federale.

Pertanto,

il reclamo va accolto con riferimento all’applicazione di una tariffa oraria di

CHF 250.--/ora.

4.

Il

reclamo è accolto. Data la particolarità del caso, non si preleva la tassa di

giustizia e si rinuncia al rimborso delle spese. Ai reclamanti sono

riconosciute congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le disposizioni citate ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza il decreto di abbandono del 19.12.2012 (ABB __________) è parzialmente

annullato.

§. Di

conseguenza il Ministero pubblico procederà ad un nuovo calcolo dell’indennizzo

applicando per le ore riconosciute una tariffa oraria di CHF 250.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RE 1, __________, ed a RE 2, __________, l’importo di CHF

250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster