60.2013.50
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
20 febbraio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2013.50
Data decisione, Autorità:
20.02.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.50
Lugano
20 febbraio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/15.02.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 5.02.2013
è giunta al Ministero pubblico il 7.02.2013, che – per il tramite del procuratore pubblico Valentina Tuoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 14/15.02.2013, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della querela 16.05.2011 sporta da IS 1 contro PI 2 per titolo di minaccia in relazione ai presunti fatti accaduti a __________,
il 10.05.2011, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 19.09.2012 (NLP __________) emanato
dal procuratore pubblico a carico del querelato, non ritenendo adempiuti gli
elementi costitutivi del reato ipotizzato;
che avverso il suddetto decreto non è stato
presentato reclamo a questa Corte giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv.
2 CPP;
che
il citato decreto è dunque passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG – IS 1 chiede di poter
accedere agli atti del surriferito procedimento penale;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale
di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di accusatore privato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore
privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante il qui stante abbia omesso di precisare
Fatti
i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla
giurisprudenza di questa Corte – appare pacifico l’interesse giuridico
legittimo di IS 1 ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori
dell’incarto penale MP __________ sfociato nel NLP __________, poiché il procedimento
Considerandi
penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
di conseguenza l’elenco atti datato 14.02.2013 e gli atti istruttori AI 1 – AI
5.
vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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