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Decisione

60.2013.67

Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante

5 marzo 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti di cui necessita (inc. CRP __________);

che il 6.05.2009 IS 1 ha visionato, presso il Ministero pubblico, gli atti dell’incarto penale in questione (AI 12);

che con la presente istanza IS 1 domanda

nuovamente a questa Corte di poter visionare gli atti del citato incarto penale

(in particolare i tabulati telefonici) e di poter eventualmente fotocopiare i

documenti;

che considerato come IS 1 è già stato parte

al procedimento nel frattempo archiviato e che l’allora Camera dei ricorsi

penali lo aveva già autorizzato a visionare l’incarto penale NLP __________,

questa Corte ha deciso di non interpellare il procuratore pubblico e __________

per presentare eventuali osservazioni;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di querelante)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

Considerandi

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – nonostante il qui istante abbia omesso di

precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante prassi di questa Corte – appare

pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere l’autorizzazione a

visionare gli atti dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale

nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli già nel 2009 aveva ottenuto, su sua richiesta, un’autorizzazione

in tal senso da parte dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);

che

in siffatte circostanze IS 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte

l’incarto penale NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori

della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;

che

egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti di cui necessita;

che

l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che

non si prelevano tassa di giustizia, essendo IS 1 già stato parte al procedimento

penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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