60.2013.67
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
5 marzo 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.67
Data decisione, Autorità:
05.03.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.67
Lugano
5 marzo 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.02./1.03.2013 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo
archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della querela 16/20.08.2007 sporta da IS 1 nei confronti di __________
per le ipotesi di reato di diffamazione e di abuso di impianti di telecomunicazioni,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico della querelata
sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 3.10.2007 emanato
dall’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (inc. NLP __________);
che
considerato come le parti non hanno richiesto la motivazione scritta entro
dieci giorni dalla sua notificazione ex art. 185 cpv. 1 CPP TI, il predetto
decreto è regolarmente passato in giudicato;
che con decisione 23.04.2009 l’allora
Camera dei ricorsi penali (ora Corte dei reclami penali) ha accolto (ai sensi
dei considerandi) l’istanza 1/9.04.2009 presentata da IS 1, mediante la quale
ha chiesto di poter visionare l’incarto penale in questione, autorizzando
l’istante ad esaminare i relativi atti presso il Ministero pubblico e a fotocopiare
Fatti
i documenti di cui necessita (inc. CRP __________);
che il 6.05.2009 IS 1 ha visionato, presso il Ministero pubblico, gli atti dell’incarto penale in questione (AI 12);
che con la presente istanza IS 1 domanda
nuovamente a questa Corte di poter visionare gli atti del citato incarto penale
(in particolare i tabulati telefonici) e di poter eventualmente fotocopiare i
documenti;
che considerato come IS 1 è già stato parte
al procedimento nel frattempo archiviato e che l’allora Camera dei ricorsi
penali lo aveva già autorizzato a visionare l’incarto penale NLP __________,
questa Corte ha deciso di non interpellare il procuratore pubblico e __________
per presentare eventuali osservazioni;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di querelante)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
Considerandi
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante il qui istante abbia omesso di
precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta come esatto
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante prassi di questa Corte – appare
pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere l’autorizzazione a
visionare gli atti dell’incarto penale NLP __________, poiché il procedimento penale
nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli già nel 2009 aveva ottenuto, su sua richiesta, un’autorizzazione
in tal senso da parte dell’allora Camera dei ricorsi penali (inc. CRP __________);
che
in siffatte circostanze IS 1 è autorizzato ad esaminare presso questa Corte
l’incarto penale NLP __________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori
della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che
egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti di cui necessita;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
non si prelevano tassa di giustizia, essendo IS 1 già stato parte al procedimento
penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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