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Decisione

60.2013.7

Istanza di ispezione degli atti. accusatore privato quale istante

21 gennaio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di vetro in testa e al volto, cagionato a IS 1 le lesioni emergenti dal

certificato medico, agli atti, allestito il 22.12.2011 dal dr. med. __________

di __________ " e di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per

avere, il 18.12.2011, a __________, colpendo al volto IS 1 come descritto sub

1, intenzionalmente danneggiato gli occhiali di proprietà dell’accusatore

privato" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta

aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF

2'700.-- [con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di novanta giorni (art. 34 e 36 CP)], al

pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore

privato al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);

che

il suddetto decreto è passato in giudicato il 19.11.2012;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede la

conferma che il DA __________ sia passato in giudicato e la trasmissione, in copia,

degli atti formanti l’incarto MP __________ (doc. 1.a);

che a suffragio della sua richiesta precisa

che nel DA __________ IS 1, in qualità di accusatore privato, è stato rinviato

al competente foro per le pretese di natura civile e che egli è intenzionato ad

intraprendere un’azione civile di risarcimento dei danni causati da PI 2;

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte (in qualità

di accusatore privato) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________

sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

Considerandi

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore

privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e

la sua finalità – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti

istruttori dell’incarto MP __________ riguardanti la sua persona e del decreto

di accusa 15.10.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel

frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore

pubblico nel DA __________ ha rinviato il qui istante al competente foro civile

per far valere eventuali pretese: egli necessita dunque della documentazione

richiesta allo scopo di avviare un procedimento civile nei confronti dell’imputato;

che

di conseguenza il verbale del procedimento (art. 77 CP) del 28.12.2012, l’e-mail

22.12.2011

(AI 1), il conferimento di mandato alla polizia fase investigativa

22.12.2011

(AI 2), il rapporto di segnalazione 31.01.2012 (AI 3), il mandato di

accompagnamento coattivo 27.02.2012 (AI 4), il rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 18.07.2012 limitatamente alla fattispecie inerente alla persona di IS

1.

(AI 5), lo scritto 3.10.2012 del procuratore pubblico inviato a IS 1 (AI 6), i

giustificativi trasmessi da IS 1 (AI 8) di cui all’inc. MP __________ e il

decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, al

patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;

che non vengono, per contro, trasmessi le

parti del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.07.2012 riguardanti un’altra

fattispecie (AI 5) e l’estratto del casellario giudiziale svizzero di PI 2 (AI

7), poiché estranei ai fini della procedura civile e nel rispetto del diritto

di essere sentito;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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