60.2013.7
Istanza di ispezione degli atti. accusatore privato quale istante
21 gennaio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2013.7
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.7
Lugano
21 gennaio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.12.2012/8.01.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti del
procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel frattempo archiviato,
sfociato nel DA __________;
premesso che la richiesta datata 19.12.2012
è giunta al Ministero pubblico il 20.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna
di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta il 20.12.2011 da IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il 18.12.2011, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale contro ignoti (inc. MP __________) sfociato nel decreto di
accusa 15.10.2012 (DA __________) mediante il quale il procuratore pubblico ha
posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto
colpevole di lesioni semplici qualificate giusta l’art. 123 cifra 2 CP "per
avere, il 18.12.2011, a __________, colpendolo con il dorso della mano al viso
per poi spintonarlo all’indietro tanto da farlo cadere di schiena su una
panchina, nonché colpendolo con oggetti pericolosi, segnatamente due bicchieri
Fatti
di vetro in testa e al volto, cagionato a IS 1 le lesioni emergenti dal
certificato medico, agli atti, allestito il 22.12.2011 dal dr. med. __________
di __________ " e di danneggiamento giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per
avere, il 18.12.2011, a __________, colpendo al volto IS 1 come descritto sub
1, intenzionalmente danneggiato gli occhiali di proprietà dell’accusatore
privato" ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di novanta
aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF
2'700.-- [con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di novanta giorni (art. 34 e 36 CP)], al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore
privato al competente foro civile per far valere le sue pretese (DA __________);
che
il suddetto decreto è passato in giudicato il 19.11.2012;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto del suo assistito IS 1, chiede la
conferma che il DA __________ sia passato in giudicato e la trasmissione, in copia,
degli atti formanti l’incarto MP __________ (doc. 1.a);
che a suffragio della sua richiesta precisa
che nel DA __________ IS 1, in qualità di accusatore privato, è stato rinviato
al competente foro per le pretese di natura civile e che egli è intenzionato ad
intraprendere un’azione civile di risarcimento dei danni causati da PI 2;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, essendo stato il qui istante parte (in qualità
di accusatore privato) al procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato nel DA __________ (passato in giudicato);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
Considerandi
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusatore
privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e
la sua finalità – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti
istruttori dell’incarto MP __________ riguardanti la sua persona e del decreto
di accusa 15.10.2012 (DA __________), poiché il procedimento penale nel
frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico nel DA __________ ha rinviato il qui istante al competente foro civile
per far valere eventuali pretese: egli necessita dunque della documentazione
richiesta allo scopo di avviare un procedimento civile nei confronti dell’imputato;
che
di conseguenza il verbale del procedimento (art. 77 CP) del 28.12.2012, l’e-mail
22.12.2011
(AI 1), il conferimento di mandato alla polizia fase investigativa
22.12.2011
(AI 2), il rapporto di segnalazione 31.01.2012 (AI 3), il mandato di
accompagnamento coattivo 27.02.2012 (AI 4), il rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 18.07.2012 limitatamente alla fattispecie inerente alla persona di IS
1.
(AI 5), lo scritto 3.10.2012 del procuratore pubblico inviato a IS 1 (AI 6), i
giustificativi trasmessi da IS 1 (AI 8) di cui all’inc. MP __________ e il
decreto di accusa 15.10.2012 (DA __________) vengono trasmessi, in copia, al
patrocinatore del qui istante unitamente alla presente decisione;
che non vengono, per contro, trasmessi le
parti del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 18.07.2012 riguardanti un’altra
fattispecie (AI 5) e l’estratto del casellario giudiziale svizzero di PI 2 (AI
7), poiché estranei ai fini della procedura civile e nel rispetto del diritto
di essere sentito;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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