60.2013.75
Reclamo dell'imputato prosciolto contro dispositivo ABB che nega indennizzi e torto morale per grave colpa
15 maggio 2013Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
60.2013.75
Data decisione, Autorità:
15.05.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato prosciolto contro dispositivo ABB che nega indennizzi e torto morale per grave colpa
INDENNITÀ
RECLAMO
art. 382 CPP
art. 393 CPP
art. 429 CPP
art. 430 CPP
Incarto n.
60.2013.75
Lugano
15 maggio
2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicencancelliera
sedente per statuire sul reclamo 8/11.3.2013
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
in relazione
al decreto di abbandono 26.2.2013 emanato dal
procuratore pubblico Andrea Pagani - tra gli altri - nei di lui confronti, per
titolo di lesioni gravi sub. lesioni colpose gravi nonché abbandono sub. omissione
di soccorso (ABB __________);
richiamate le osservazioni 20.3.2013 del
magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle proprie
motivazioni chiedendo nel contempo la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data __________, dall’unione tra RE 1 e __________,
è nato __________. Nel corso del mese di marzo 2011 sono iniziati i primi
problemi di salute del neonato, che ne hanno provocato vari ricoveri presso
l’ospedale __________ di __________ (in seguito __________).
L’ultimo
ricovero, d’urgenza, presso l’__________ risale al 16.4.2011, data nella quale
la dr.ssa med. __________ ha riscontrato, mediante una TAC del cranio del
bambino un “allargamento degli spazi liquorali extra ventricolari sia infra
che sovra tentoriali, emorragia intracerebrale frontale sin, sottoaracnoidea
fronto-parietale sin e sotto durale frontale bilaterale e temporale dx”
(cfr. lettera d’uscita 16.4.2011 presente nella cartella medica - agli atti -
di __________), con conseguenti “movimenti tonico-clonici della gamba e del
braccio destro nonché una deviazione dello sguardo verso destra” (verbale
di interrogatorio 5.5.2011 di __________, p. 7, AI 99, inc. MP __________).
Vista
la gravissima situazione in cui versava, __________ è stato trasportato mediante
la Rega al __________ di __________.
In
questa struttura è stato riscontrato un forte sospetto di maltrattamento infantile/trauma
da scuotimento (cfr. diagnosi tradotta in italiano dal perito dr. med. __________,
p. 1, AI 183).
b. A
seguito della segnalazione operata dal nosocomio __________, in data 19.4.2011 __________
e RE 1 sono stati provvisoriamente arrestati dalla Polizia cantonale di __________
per ipotizzati maltrattamenti sul figlio.
Il
giorno seguente la Staatsanwaltschaft IV di __________ ha chiesto – per competenza
territoriale – l’assunzione del procedimento penale al Ministero pubblico del
Cantone Ticino, il quale l’ha assunto (cfr. AI 1-3, inc. MP __________).
c. Sempre
in data 20.4.2011, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha decretato
l’apertura dell’istruzione nei confronti di __________ e, rispettivamente, RE 1,
per i reati di lesioni gravi sub. lesioni colpose gravi nonché abbandono sub.
omissione di soccorso “in relazione alle gravi lesioni subite da __________
(__________) a __________ e in altre imprecisate località nel periodo
14.02.2011 / 16.04.2011” (cfr. AI 4 e 5).
d.Nel corso dell’istruttoria, in particolare in sede di
verbale di interrogatorio 20.4.2011 RE 1 ha esposto degli episodi, “frutti di sue disattenzioni, potenzialmente pericolosi per l’integrità fisica di suo
figlio” (decreto di abbandono 26.2.2013, p. 4, ABB __________).
Lo stesso ha dichiarato che, dopo circa tre settimane
dalla nascita, “verso metà marzo 2011, __________ ha iniziato ad avere
qualche problema nel senso che ogni volta che aveva bevuto il latte (...),
vomitava. Inoltre talvolta faceva degli scatti. Mi ricordo un episodio: un
giorno lo stavo tenendo in braccio e lui ha avuto uno dei suoi scatti e con la
sua testa ha cozzato contro un osso della mia spalla, procurandosi un ‘blu’
alla sinistra del suo mento” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2-3,
AI 21).
“Do prima di tutto atto che __________ ha sempre
pianto tanto e che io ero esasperato dai suoi pianti. Do anche atto che quando __________
piangeva mentre l’avevo in braccio io, perdevo la pazienza e lo ‘passavo’ a mia
moglie, (...), io, quando passavo il bambino dalle mie braccia a quelle di mia
moglie non ho mai fatto gesti bruschi o di stizza. L’unico scuotimento, ma
comunque non forte, che ho fatto a __________ (quando lo avevo in braccio),
l’ho eseguito quando il bambino aveva circa 1 mese, comunque prima del primo
ricovero in ospedale. In quell’occasione __________ mi sembrava un po’ tanto
addormentato o intontito. Al che l’ho preso con le mie due mani sotto le
ascelle e l’ho un po’ scosso, tant’è che si è ripreso. Dopo sono stato sgridato
da mia moglie” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).
Il
reclamante ha infine esposto che “in casa, per farlo smettere di piangere,
lo tenevo seduto sulla mia testa. Io camminavo per casa tenendolo con le mie
mani al suo corpo. A domanda del PP rispondo che effettivamente quando tenevo __________
sulla mia testa e camminavo, non gli tenevo la testa. Ogni tanto roteavo il mio
busto per fargli vedere la casa. Io in quei frangenti non vedevo cosa faceva la
sua testa. Comunque non ho mai saltellato, non ho mai molleggiato sulle mie
gambe, non ho nemmeno mai fatto scatti bruschi” (verbale di interrogatorio
20.4.2011, p. 6, AI 21).
e. Dopo
aver esperito svariate indagini preliminari, e nel frattempo scarcerato entrambi
i coniugi RE 1 in data 11.5.2011 (cfr. AI 111 e 112), con decisione 16.1.2013
il magistrato inquirente ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando
- tra gli altri - a RE 1 l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi
confronti, comunicando altresì che eventuali istanze probatorie avrebbero dovuto
essere presentate entro il 28.1.2013 ed entro lo stesso termine RE 1 veniva
anche invitato a formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale,
producendo la documentazione a sostegno della richiesta (AI 246).
f. In
data 19/20.2.2013, dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga del termine di
cui sopra, per il tramite del suo patrocinatore - avv. PR 1 - RE 1 ha presentato al magistrato inquirente una richiesta di indennizzo pari a complessivi CHF
41'178.20, di cui CHF 10'000.-- per torto morale, CHF 13’840.-- per danni economici
e CHF 17'338.20 per spese legali (AI 250).
g. Con
decisione 26.2.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento
nei confronti - tra gli altri - di RE 1, “per insufficienza di prove in ordine
al nesso causale fra ogni singolo comportamento degli imputati (pericoloso per
l’integrità fisica del lattante) e le lesioni (cerebrali) subite da __________”
(decreto d’abbandono 26.2.2013, p. 8, ABB __________).
Al
punto 5 del dispositivo della decisione di cui sopra il magistrato inquirente
ha poi negato di accordare indennizzi e non ha riconosciuto la riparazione del
torto morale a RE 1, considerato come nella fattispecie lo stesso, unitamente
alla moglie __________, avrebbe “concorso all’apertura del procedimento
penale a loro carico e alla delicata progressione dell’inchiesta, la quale, lo
si ribadisce, viene sì abbandonata, ma solo perché l’istruttoria non ha
permesso di dimostrare quale/i precisa/e azione/i (e di quale dei due genitori)
ha/nno cagionato le gravi lesioni a __________” (decreto d’abbandono
26.2.2013, p. 14, ABB __________).
h. Con
gravame 8/11.3.2013 RE 1 ne postula l’accoglimento e di conseguenza l’annullamento
del dispositivo no. 5 del decreto di abbandono in questione ed il riconoscimento
di un indennizzo complessivo di CHF 41'178.20.
RE
1 critica la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente,
riprendendo i fatti in maniera dettagliata e sostenendo che non si potrebbe “ragionevolmente
escludere che __________ abbia riportato le note lesioni durante le sue degenza
all’ospedale di __________, o in altre occasioni, quando non era con la madre o
con il padre” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
Ritiene
che dopo la sua incarcerazione, unitamente alla moglie - durata più di tre settimane
-, il procedimento penale a suo carico “è durato più di due anni non certo
per colpa loro” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
Il
reclamante afferma poi che l’eventuale colpa a sua carico non comporterebbe
l’esclusione di qualsivoglia risarcimento da parte dello Stato, in quanto si
tratterebbe in ogni caso di “atti commessi per lievi negligenze”
(reclamo 8/11.3.2013, p. 5).
RE
1 conclude affermando che “nella fattispecie in esame sostenere il contrario
equivale non soltanto a violare l’art. 340 CPP e gli art. 41 ss. CO, ma pure la
presunzione di innocenza. A quest’ultimo proposito è sufficiente leggere le
argomentazioni del PP Pagani per rendersi conto che la sua conclusione, nonostante
il proscioglimento formale, equivale a ritenere il reclamante comunque
colpevole di quanto inizialmente addebitatogli” (reclamo 8/11.3.2013, p.
5).
Chiede
quindi che gli venga riconosciuto un indennizzo, anche ridotto, nel caso in cui
si volesse ritenere una certa colpa a suo carico.
Considerandi
1.
1.1.
Le parti possono impugnare entro dieci
giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322
cpv. 2 CPP).
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato l’8/11.3.2013 – contro la decisione 26.2.2013 del
procuratore pubblico con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico
dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (dispositivo
no. 5, __________), è tempestivo.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE 1 quale
imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv.
1.
CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio
che ha negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.
Il
reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o
parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,
l’imputato ha diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi
personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
L’indennizzo
e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate
condizioni (art. 430 CPP).
2.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità causale
dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –
S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429
CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –
M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della
totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato
(cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art.
429.
CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).
Il
nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della
responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /
I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;
Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,
p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono
o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y.
GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n.
1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).
Le autorità penali devono pronunciarsi
d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come
peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in
re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).
3.
Il
procedimento penale promosso nei confronti, tra gli altri, di RE 1, imputato ai
sensi dell’art. 111 cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 26.2.2013.
Il procuratore pubblico non
gli ha accordato alcun indennizzo né riparazione del torto morale (art. 429
CPP) poiché, a suo dire, RE 1 e la moglie __________ avrebbero “concorso all’apertura
del procedimento penale a loro carico e alla delicata progressione
dell’inchiesta” (decreto di abbandono 26.2.2013, p. 14, ABB __________).
4.
4.1.
Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP
l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del
torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole
l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.);
l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese
dell’imputato sono di esigua entità (c.).
4.2
Il primo caso (lit. a.
dell’art. 430 cpv. 1 CPP), il solo che entri in linea di conto nella
fattispecie, permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se
l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del
procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
Medesimo concetto è formulato
all’art. 426 cpv. 2 CPP, che consente di addossare le spese del procedimento,
in tutto o in parte, all’imputato assolto o destinatario di un decreto di abbandono.
Siffatto comportamento
esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto
morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea
di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio
del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op.
cit., p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).
4.3
Per la nozione di illecito e
di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art.
41.
CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o
non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e
riferimenti).
Come ricordato dalla
giurisprudenza del TF, il giudice deve riferirsi ai principi generali della
responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati
o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica,
appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico o privato, scritto o non
scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la
riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006
del 10.4.2007).
Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono
compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006 del 10.4.2007).
Deve
esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e
l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La
condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile
tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.
La presunzione d’innocenza,
garantita dall’art. 6 cifra 2 CEDU e 10 cpv. 1 CPP, dev’essere rispettata. La
riduzione o l’esclusione di indennizzo non deve infatti lasciare intendere che
l’imputato prosciolto sia colpevole delle infrazioni che gli sono state addebitate
(CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 4).
4.4
La
riduzione/esclusione dell’indennizzo nel CPP corrisponde alla giurisprudenza sviluppata
dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010 con la vigenza del CPP
TI.
Prima
dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art.
319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta
nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa
norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art.
44.
cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se
il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le
quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno
od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per
sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha
intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 10).
Lo
scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i
contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in
seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora
Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in
re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in
re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in
re F.F., inc. 60.2005.424).
Il
diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa
l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora
imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione
TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).
5.5.1
L’inchiesta ha appurato
quanto segue.
In data 16.4.2011 __________,
dopo essere stato portato all’__________ in quanto in preda a delle
convulsioni, è stato trasferito d’urgenza - tramite la Rega - al __________ di __________. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, il
piccolo era infatti in pericolo di morte.
Il 19.4.2011 i medici curanti
di tale struttura ospedaliera hanno informato la Staatsanwaltschaft di __________ circa il fatto che le gravi lesioni riscontrate su __________
fossero dovute, con alto grado di verosimiglianza, a ripetute “Kindmisshandlungen
durch Schütteln”.
Dagli atti trasmessi
all’autorità inquirente dall’ospedale di __________ (cfr. Gefährdungsmeldung
19.4
, in AI 1), nonché dall’Istituto di medicina legale sempre di __________
[cfr. Körperliche Untersuchung (Vorbericht) 20.4.2011, AI 7], è risultato
quindi che __________ avrebbe patito alcune emorragie cerebrali, in diversi
momenti temporali, causate con alto grado di verosimiglianza appunto da
ripetuti scuotimenti.
Tale segnalazione è avvenuta
dopo che i medici hanno escluso una diversa origine delle lesioni subite dal
bambino, quali ad esempio malattie “naturali” cagionanti sanguinamenti
cerebrali.
Il medico legale __________
avrebbe inoltre interpretato una probabile frattura cranica ed una
calcificazione del femore del bambino, come causate da urti/colpi (cfr. AI 1 e
7).
Come risulta dal rapporto di
polizia 19.4.2011 del Cantone __________, le valutazioni mediche espresse nella
segnalazione al Ministero pubblico di __________ e sottoscritte dalla dr.ssa
med. __________ (Oberärztin) e dal dr. med. __________ (Assistentarzt), sono
pure condivise da un altro medico del __________, il dr. med. __________ (cfr.
AI 2, p. 4).
5.2
È in seguito a questi
elementi che, in data 19.4.2011, la Polizia __________ ha quindi provveduto
all’arresto provvisorio dei genitori di __________.
Come riportato nei
considerandi in fatto, in data 20.4.2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino
ha poi assunto – per competenza – il procedimento penale a carico dei coniugi RE
1.
L’apertura dell’istruzione
formale a carico degli stessi è avvenuta mediante decreto 20.4.2011 (AI 4 e 5).
5.3
Come detto (cfr. considerando d.), in sede di verbale di interrogatorio
RE 1 ha dichiarato che, dopo circa tre
settimane dalla nascita, “verso metà marzo 2011, __________ ha iniziato ad
avere qualche problema nel senso che ogni volta che aveva bevuto il latte
(...), vomitava. Inoltre talvolta faceva degli scatti. Mi ricordo un episodio:
un giorno lo stavo tenendo in braccio e lui ha avuto uno dei suoi scatti e con
la sua testa ha cozzato contro un osso della mia spalla, procurandosi un ‘blu’
alla sinistra del suo mento” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2-3,
AI 21).
“Do prima di tutto atto che __________ ha sempre
pianto tanto e che io ero esasperato dai suoi pianti. Do anche atto che quando __________
piangeva mentre l’avevo in braccio io, perdevo la pazienza e lo ‘passavo’ a mia
moglie, (...), io, quando passavo il bambino dalle mie braccia a quelle di mia
moglie non ho mai fatto gesti bruschi o di stizza. L’unico scuotimento, ma
comunque non forte, che ho fatto a __________ (quando lo avevo in braccio),
l’ho eseguito quando il bambino aveva circa 1 mese, comunque prima del primo
ricovero in ospedale. In quell’occasione __________ mi sembrava un po’ tanto
addormentato o intontito. Al che l’ho preso con le mie due mani sotto le
ascelle e l’ho un po’ scosso, tant’è che si è ripreso. Dopo sono stato sgridato
da mia moglie” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).
Il
reclamante ha infine esposto che “in casa, per farlo smettere di piangere,
lo tenevo seduto sulla mia testa. Io camminavo per casa tenendolo con le mie
mani al suo corpo. A domanda del PP rispondo che effettivamente quando tenevo __________
sulla mia testa e camminavo, non gli tenevo la testa. Ogni tanto roteavo il mio
busto per fargli vedere la casa. Io in quei frangenti non vedevo cosa faceva la
sua testa. Comunque non ho mai saltellato, non ho mai molleggiato sulle mie
gambe, non ho nemmeno mai fatto scatti bruschi” (verbale di interrogatorio
20.4
, p. 6, AI 21).
6.6.1
Ora, come indicato nel considerando
precedente risulta che l’inchiesta penale è stata avviata a seguito della
segnalazione del __________ di __________ ad opera dei medici che avevano in
cura il piccolo __________, dopo il suo ricovero d’urgenza.
Tale segnalazione è partita in
conseguenza dell’esito degli esami medici effettuati sul bambino. Diversi
specialisti hanno infatti escluso, in modo concorde, che delle cause naturali
avessero provocato le lesioni riscontrate sullo stesso. I medici hanno infatti concluso
che __________ è stato vittima - con alto grado di verosimiglianza - di
maltrattamenti infantili e/o traumi da scuotimento (cfr. traduzione della
diagnosi da parte del perito dr. med. __________, AI 183).
In sede di verbale di interrogatorio
poi, il reclamante ha esposto suoi comportamenti assunti nei confronti del
figlio, che avrebbero potuto essere potenzialmente pericolosi per l’integrità
fisica di __________.
In
queste circostanze, è certo che i comportamenti di RE 1 (cfr. verbale di interrogatorio 20.4.2011, AI 21)
e/o quelli della moglie abbiano un nesso con l’apertura del procedimento penale
di cui all’inc. MP __________.
6.2
Esclusa ogni e qualsivoglia ipotesi
di reato, come rettamente ritenuto dal procuratore pubblico nella decisione
impugnata, per l’applicazione dell’art. 430 CPP occorre far riferimento ad un
comportamento lesivo di una regola giridica.
Ai sensi dell’art. 302 cpv. 1 CCS i
genitori devono educare il figlio
secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico,
intellettuale e morale.
In queste circostanze si deve ritenere
che RE 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto, in
particolare contrari agli obblighi imposti dall’art. 302 CCS.
Infatti, i comportamenti - ammessi dal
reclamante - sono anzitutto contrari ai doveri essenziali che un genitore ha
nei confronti del figlio.
A ragione quindi il magistrato
inquirente ha negato la concessione di indennizzi e la riparazione del torto
morale ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo
comportamento abbia violato i propri doveri, e quindi concorso alla realizzazione
dei fatti che hanno portato all’apertura del procedimento penale, assumendosi
in tal modo la responsabilità dei danni che ne sono derivati.
Nella fattispecie non si può neppure
ritenere che la colpa di RE 1 sia lieve, contrariamente a quanto da lui
ritenuto nel reclamo in esame, a maggior ragione se si pensa che il reclamante,
nella sua qualità di genitore, aveva/ha proprio l’obbligo di tutelare e
preoccuparsi della salute del figlio.
Il decreto di
abbandono 26.2.2013 del procuratore pubblico è quindi meritevole di tutela.
7.
Il gravame
è respinto. Spese e tassa di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le
spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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