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Decisione

60.2013.75

Reclamo dell'imputato prosciolto contro dispositivo ABB che nega indennizzi e torto morale per grave colpa

15 maggio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data __________, dall’unione tra RE 1 e __________,

è nato __________. Nel corso del mese di marzo 2011 sono iniziati i primi

problemi di salute del neonato, che ne hanno provocato vari ricoveri presso

l’ospedale __________ di __________ (in seguito __________).

L’ultimo

ricovero, d’urgenza, presso l’__________ risale al 16.4.2011, data nella quale

la dr.ssa med. __________ ha riscontrato, mediante una TAC del cranio del

bambino un “allargamento degli spazi liquorali extra ventricolari sia infra

che sovra tentoriali, emorragia intracerebrale frontale sin, sottoaracnoidea

fronto-parietale sin e sotto durale frontale bilaterale e temporale dx”

(cfr. lettera d’uscita 16.4.2011 presente nella cartella medica - agli atti -

di __________), con conseguenti “movimenti tonico-clonici della gamba e del

braccio destro nonché una deviazione dello sguardo verso destra” (verbale

di interrogatorio 5.5.2011 di __________, p. 7, AI 99, inc. MP __________).

Vista

la gravissima situazione in cui versava, __________ è stato trasportato mediante

la Rega al __________ di __________.

In

questa struttura è stato riscontrato un forte sospetto di maltrattamento infantile/trauma

da scuotimento (cfr. diagnosi tradotta in italiano dal perito dr. med. __________,

p. 1, AI 183).

b. A

seguito della segnalazione operata dal nosocomio __________, in data 19.4.2011 __________

e RE 1 sono stati provvisoriamente arrestati dalla Polizia cantonale di __________

per ipotizzati maltrattamenti sul figlio.

Il

giorno seguente la Staatsanwaltschaft IV di __________ ha chiesto – per competenza

territoriale – l’assunzione del procedimento penale al Ministero pubblico del

Cantone Ticino, il quale l’ha assunto (cfr. AI 1-3, inc. MP __________).

c. Sempre

in data 20.4.2011, il procuratore pubblico Andrea Pagani ha decretato

l’apertura dell’istruzione nei confronti di __________ e, rispettivamente, RE 1,

per i reati di lesioni gravi sub. lesioni colpose gravi nonché abbandono sub.

omissione di soccorso “in relazione alle gravi lesioni subite da __________

(__________) a __________ e in altre imprecisate località nel periodo

14.02.2011 / 16.04.2011” (cfr. AI 4 e 5).

d.Nel corso dell’istruttoria, in particolare in sede di

verbale di interrogatorio 20.4.2011 RE 1 ha esposto degli episodi, “frutti di sue disattenzioni, potenzialmente pericolosi per l’integrità fisica di suo

figlio” (decreto di abbandono 26.2.2013, p. 4, ABB __________).

Lo stesso ha dichiarato che, dopo circa tre settimane

dalla nascita, “verso metà marzo 2011, __________ ha iniziato ad avere

qualche problema nel senso che ogni volta che aveva bevuto il latte (...),

vomitava. Inoltre talvolta faceva degli scatti. Mi ricordo un episodio: un

giorno lo stavo tenendo in braccio e lui ha avuto uno dei suoi scatti e con la

sua testa ha cozzato contro un osso della mia spalla, procurandosi un ‘blu’

alla sinistra del suo mento” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2-3,

AI 21).

“Do prima di tutto atto che __________ ha sempre

pianto tanto e che io ero esasperato dai suoi pianti. Do anche atto che quando __________

piangeva mentre l’avevo in braccio io, perdevo la pazienza e lo ‘passavo’ a mia

moglie, (...), io, quando passavo il bambino dalle mie braccia a quelle di mia

moglie non ho mai fatto gesti bruschi o di stizza. L’unico scuotimento, ma

comunque non forte, che ho fatto a __________ (quando lo avevo in braccio),

l’ho eseguito quando il bambino aveva circa 1 mese, comunque prima del primo

ricovero in ospedale. In quell’occasione __________ mi sembrava un po’ tanto

addormentato o intontito. Al che l’ho preso con le mie due mani sotto le

ascelle e l’ho un po’ scosso, tant’è che si è ripreso. Dopo sono stato sgridato

da mia moglie” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).

Il

reclamante ha infine esposto che “in casa, per farlo smettere di piangere,

lo tenevo seduto sulla mia testa. Io camminavo per casa tenendolo con le mie

mani al suo corpo. A domanda del PP rispondo che effettivamente quando tenevo __________

sulla mia testa e camminavo, non gli tenevo la testa. Ogni tanto roteavo il mio

busto per fargli vedere la casa. Io in quei frangenti non vedevo cosa faceva la

sua testa. Comunque non ho mai saltellato, non ho mai molleggiato sulle mie

gambe, non ho nemmeno mai fatto scatti bruschi” (verbale di interrogatorio

20.4.2011, p. 6, AI 21).

e. Dopo

aver esperito svariate indagini preliminari, e nel frattempo scarcerato entrambi

i coniugi RE 1 in data 11.5.2011 (cfr. AI 111 e 112), con decisione 16.1.2013

il magistrato inquirente ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando

- tra gli altri - a RE 1 l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi

confronti, comunicando altresì che eventuali istanze probatorie avrebbero dovuto

essere presentate entro il 28.1.2013 ed entro lo stesso termine RE 1 veniva

anche invitato a formulare eventuali pretese d’indennizzo e di torto morale,

producendo la documentazione a sostegno della richiesta (AI 246).

f. In

data 19/20.2.2013, dopo aver richiesto ed ottenuto una proroga del termine di

cui sopra, per il tramite del suo patrocinatore - avv. PR 1 - RE 1 ha presentato al magistrato inquirente una richiesta di indennizzo pari a complessivi CHF

41'178.20, di cui CHF 10'000.-- per torto morale, CHF 13’840.-- per danni economici

e CHF 17'338.20 per spese legali (AI 250).

g. Con

decisione 26.2.2013 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento

nei confronti - tra gli altri - di RE 1, “per insufficienza di prove in ordine

al nesso causale fra ogni singolo comportamento degli imputati (pericoloso per

l’integrità fisica del lattante) e le lesioni (cerebrali) subite da __________”

(decreto d’abbandono 26.2.2013, p. 8, ABB __________).

Al

punto 5 del dispositivo della decisione di cui sopra il magistrato inquirente

ha poi negato di accordare indennizzi e non ha riconosciuto la riparazione del

torto morale a RE 1, considerato come nella fattispecie lo stesso, unitamente

alla moglie __________, avrebbe “concorso all’apertura del procedimento

penale a loro carico e alla delicata progressione dell’inchiesta, la quale, lo

si ribadisce, viene sì abbandonata, ma solo perché l’istruttoria non ha

permesso di dimostrare quale/i precisa/e azione/i (e di quale dei due genitori)

ha/nno cagionato le gravi lesioni a __________” (decreto d’abbandono

26.2.2013, p. 14, ABB __________).

h. Con

gravame 8/11.3.2013 RE 1 ne postula l’accoglimento e di conseguenza l’annullamento

del dispositivo no. 5 del decreto di abbandono in questione ed il riconoscimento

di un indennizzo complessivo di CHF 41'178.20.

RE

1 critica la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente,

riprendendo i fatti in maniera dettagliata e sostenendo che non si potrebbe “ragionevolmente

escludere che __________ abbia riportato le note lesioni durante le sue degenza

all’ospedale di __________, o in altre occasioni, quando non era con la madre o

con il padre” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).

Ritiene

che dopo la sua incarcerazione, unitamente alla moglie - durata più di tre settimane

-, il procedimento penale a suo carico “è durato più di due anni non certo

per colpa loro” (reclamo 8/11.3.2013, p. 5).

Il

reclamante afferma poi che l’eventuale colpa a sua carico non comporterebbe

l’esclusione di qualsivoglia risarcimento da parte dello Stato, in quanto si

tratterebbe in ogni caso di “atti commessi per lievi negligenze”

(reclamo 8/11.3.2013, p. 5).

RE

1 conclude affermando che “nella fattispecie in esame sostenere il contrario

equivale non soltanto a violare l’art. 340 CPP e gli art. 41 ss. CO, ma pure la

presunzione di innocenza. A quest’ultimo proposito è sufficiente leggere le

argomentazioni del PP Pagani per rendersi conto che la sua conclusione, nonostante

il proscioglimento formale, equivale a ritenere il reclamante comunque

colpevole di quanto inizialmente addebitatogli” (reclamo 8/11.3.2013, p.

5).

Chiede

quindi che gli venga riconosciuto un indennizzo, anche ridotto, nel caso in cui

si volesse ritenere una certa colpa a suo carico.

Considerandi

1.

1.1.

Le parti possono impugnare entro dieci

giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322

cpv. 2 CPP).

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame – inoltrato l’8/11.3.2013 – contro la decisione 26.2.2013 del

procuratore pubblico con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico

dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (dispositivo

no. 5, __________), è tempestivo.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE 1 quale

imputato nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ex art. 429 cpv.

1.

CPP, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio

che ha negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP.

Il

reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o

parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato,

l’imputato ha diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi

personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

L’indennizzo

e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate

condizioni (art. 430 CPP).

2.2

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità causale

dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali (BSK StPO –

S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429

CPP n. 2; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 6; Commentario CPP –

M. MINI, art. 429 CPP n. 1; Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della

totalità del danno [spese di patrocinio, danno economico e torto morale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 4 ss.)] cagionato all’imputato

(cfr., sul concetto di imputato, BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art.

429.

CPP n. 8; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 2 s.).

Il

nocumento deve presentare un nesso causale, ai sensi del diritto della

responsabilità civile, con il procedimento penale (BSK StPO – S. WEHRENBERG /

I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 9; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 1;

Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

p. 1231) conclusosi con un decreto di abbandono oppure anche di parziale abbandono

o, ancora, con un’assoluzione totale oppure soltanto parziale (ZK StPO – Y.

GRIESSER, art. 429 CPP n. 3; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n.

1/4; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 3).

Le autorità penali devono pronunciarsi

d’ufficio sulle pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale, come

peraltro stabilisce esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF

1B_475/2011 dell’11.1.2012 consid. 2.2.; decisione 1.9.2011 di questa Corte in

re F.C., consid. 5.2., inc. CRP __________).

3.

Il

procedimento penale promosso nei confronti, tra gli altri, di RE 1, imputato ai

sensi dell’art. 111 cpv. 1 CPP, è stato abbandonato con decreto 26.2.2013.

Il procuratore pubblico non

gli ha accordato alcun indennizzo né riparazione del torto morale (art. 429

CPP) poiché, a suo dire, RE 1 e la moglie __________ avrebbero “concorso all’apertura

del procedimento penale a loro carico e alla delicata progressione

dell’inchiesta” (decreto di abbandono 26.2.2013, p. 14, ABB __________).

4.

4.1.

Ai sensi dell’art. 430 cpv. 1 CPP

l’autorità penale può ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del

torto morale se: l’imputato ha provocato in modo illecito e colpevole

l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo svolgimento (a.);

l’accusatore privato è tenuto a indennizzare l’imputato (b.); o le spese

dell’imputato sono di esigua entità (c.).

4.2

Il primo caso (lit. a.

dell’art. 430 cpv. 1 CPP), il solo che entri in linea di conto nella

fattispecie, permette di ridurre o escludere l’indennità o la riparazione se

l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura del

procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.

Medesimo concetto è formulato

all’art. 426 cpv. 2 CPP, che consente di addossare le spese del procedimento,

in tutto o in parte, all’imputato assolto o destinatario di un decreto di abbandono.

Siffatto comportamento

esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo o di riparazione del torto

morale da parte dello Stato. Se invece la colpa è lieve, può entrare il linea

di conto una riduzione dell’indennizzo o della riparazione del torto morale (Messaggio

del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, op.

cit., p. 1232; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 430 CPP n. 9 ss.).

4.3

Per la nozione di illecito e

di colpevole si può far riferimento alle analoghe nozioni utilizzate all’art.

41.

CO. Illecito è un agire che viola delle regole di comportamento scritte o

non dell’ordinamento giuridico (Commentario CPP – M. MINI, art. 430 CPP n. 2 e

riferimenti).

Come ricordato dalla

giurisprudenza del TF, il giudice deve riferirsi ai principi generali della

responsabilità per atti illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati

o chiaramente stabiliti e prendere in considerazione ogni norma giuridica,

appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico o privato, scritto o non

scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la

riduzione dell'indennità (decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006

del 10.4.2007).

Il rifiuto o la riduzione dell’indennità sono

compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione europea

dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 6B_87/2012 del 27.4.2012;1P.212/2006 del 10.4.2007).

Deve

esservi un nesso causale fra la violazione di norme giuridiche, da una parte, e

l’apertura dell’indagine o l’intralcio a quest’ultima, dall’altra parte. La

condotta in questione deve avere fatto sorgere, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile

tale da giustificare l’apertura di un procedimento penale.

La presunzione d’innocenza,

garantita dall’art. 6 cifra 2 CEDU e 10 cpv. 1 CPP, dev’essere rispettata. La

riduzione o l’esclusione di indennizzo non deve infatti lasciare intendere che

l’imputato prosciolto sia colpevole delle infrazioni che gli sono state addebitate

(CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 430 CPP n. 4).

4.4

La

riduzione/esclusione dell’indennizzo nel CPP corrisponde alla giurisprudenza sviluppata

dall’allora Camera dei ricorsi penali sino al 31.12.2010 con la vigenza del CPP

TI.

Prima

dell’entrata in vigore del nuovo CPP, avvenuta in data 1.1.2011, era l’art.

319a cpv. 1 CPP-TI che prevedeva che l’indennità poteva essere negata o ridotta

nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto. Questa

norma formalizzava la giurisprudenza dell’allora CRP in applicazione dell’art.

44.

cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se

il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le

quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno

od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per

sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha

intralciato lo svolgimento della procedura (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 10).

Lo

scopo era ed è ancora quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i

contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in

seguito al comportamento riprovevole di un accusato (decisioni dell’allora

Camera dei ricorsi penali 14.3.2006 in re V.P., inc. 60.2004.395; 13.1.2006 in

re E.P., inc. 60.2005.76; 14.3.2006 in re C.G., inc. 60.2003.421; 10.7.2006 in

re M.B., inc. 60.2005.344; 28.6.2006 in re A.B., inc. 60.2005.240; 24.7.2006 in

re F.F., inc. 60.2005.424).

Il

diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da

causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III

113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa

l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto (ora

imputato assolto), costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione

TF 1P.301/2002 del 22.7.2002).

5.5.1

L’inchiesta ha appurato

quanto segue.

In data 16.4.2011 __________,

dopo essere stato portato all’__________ in quanto in preda a delle

convulsioni, è stato trasferito d’urgenza - tramite la Rega - al __________ di __________. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi, il

piccolo era infatti in pericolo di morte.

Il 19.4.2011 i medici curanti

di tale struttura ospedaliera hanno informato la Staatsanwaltschaft di __________ circa il fatto che le gravi lesioni riscontrate su __________

fossero dovute, con alto grado di verosimiglianza, a ripetute “Kindmisshandlungen

durch Schütteln”.

Dagli atti trasmessi

all’autorità inquirente dall’ospedale di __________ (cfr. Gefährdungsmeldung

19.4

, in AI 1), nonché dall’Istituto di medicina legale sempre di __________

[cfr. Körperliche Untersuchung (Vorbericht) 20.4.2011, AI 7], è risultato

quindi che __________ avrebbe patito alcune emorragie cerebrali, in diversi

momenti temporali, causate con alto grado di verosimiglianza appunto da

ripetuti scuotimenti.

Tale segnalazione è avvenuta

dopo che i medici hanno escluso una diversa origine delle lesioni subite dal

bambino, quali ad esempio malattie “naturali” cagionanti sanguinamenti

cerebrali.

Il medico legale __________

avrebbe inoltre interpretato una probabile frattura cranica ed una

calcificazione del femore del bambino, come causate da urti/colpi (cfr. AI 1 e

7).

Come risulta dal rapporto di

polizia 19.4.2011 del Cantone __________, le valutazioni mediche espresse nella

segnalazione al Ministero pubblico di __________ e sottoscritte dalla dr.ssa

med. __________ (Oberärztin) e dal dr. med. __________ (Assistentarzt), sono

pure condivise da un altro medico del __________, il dr. med. __________ (cfr.

AI 2, p. 4).

5.2

È in seguito a questi

elementi che, in data 19.4.2011, la Polizia __________ ha quindi provveduto

all’arresto provvisorio dei genitori di __________.

Come riportato nei

considerandi in fatto, in data 20.4.2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino

ha poi assunto – per competenza – il procedimento penale a carico dei coniugi RE

1.

L’apertura dell’istruzione

formale a carico degli stessi è avvenuta mediante decreto 20.4.2011 (AI 4 e 5).

5.3

Come detto (cfr. considerando d.), in sede di verbale di interrogatorio

RE 1 ha dichiarato che, dopo circa tre

settimane dalla nascita, “verso metà marzo 2011, __________ ha iniziato ad

avere qualche problema nel senso che ogni volta che aveva bevuto il latte

(...), vomitava. Inoltre talvolta faceva degli scatti. Mi ricordo un episodio:

un giorno lo stavo tenendo in braccio e lui ha avuto uno dei suoi scatti e con

la sua testa ha cozzato contro un osso della mia spalla, procurandosi un ‘blu’

alla sinistra del suo mento” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 2-3,

AI 21).

“Do prima di tutto atto che __________ ha sempre

pianto tanto e che io ero esasperato dai suoi pianti. Do anche atto che quando __________

piangeva mentre l’avevo in braccio io, perdevo la pazienza e lo ‘passavo’ a mia

moglie, (...), io, quando passavo il bambino dalle mie braccia a quelle di mia

moglie non ho mai fatto gesti bruschi o di stizza. L’unico scuotimento, ma

comunque non forte, che ho fatto a __________ (quando lo avevo in braccio),

l’ho eseguito quando il bambino aveva circa 1 mese, comunque prima del primo

ricovero in ospedale. In quell’occasione __________ mi sembrava un po’ tanto

addormentato o intontito. Al che l’ho preso con le mie due mani sotto le

ascelle e l’ho un po’ scosso, tant’è che si è ripreso. Dopo sono stato sgridato

da mia moglie” (verbale di interrogatorio 20.4.2011, p. 6, AI 21).

Il

reclamante ha infine esposto che “in casa, per farlo smettere di piangere,

lo tenevo seduto sulla mia testa. Io camminavo per casa tenendolo con le mie

mani al suo corpo. A domanda del PP rispondo che effettivamente quando tenevo __________

sulla mia testa e camminavo, non gli tenevo la testa. Ogni tanto roteavo il mio

busto per fargli vedere la casa. Io in quei frangenti non vedevo cosa faceva la

sua testa. Comunque non ho mai saltellato, non ho mai molleggiato sulle mie

gambe, non ho nemmeno mai fatto scatti bruschi” (verbale di interrogatorio

20.4

, p. 6, AI 21).

6.6.1

Ora, come indicato nel considerando

precedente risulta che l’inchiesta penale è stata avviata a seguito della

segnalazione del __________ di __________ ad opera dei medici che avevano in

cura il piccolo __________, dopo il suo ricovero d’urgenza.

Tale segnalazione è partita in

conseguenza dell’esito degli esami medici effettuati sul bambino. Diversi

specialisti hanno infatti escluso, in modo concorde, che delle cause naturali

avessero provocato le lesioni riscontrate sullo stesso. I medici hanno infatti concluso

che __________ è stato vittima - con alto grado di verosimiglianza - di

maltrattamenti infantili e/o traumi da scuotimento (cfr. traduzione della

diagnosi da parte del perito dr. med. __________, AI 183).

In sede di verbale di interrogatorio

poi, il reclamante ha esposto suoi comportamenti assunti nei confronti del

figlio, che avrebbero potuto essere potenzialmente pericolosi per l’integrità

fisica di __________.

In

queste circostanze, è certo che i comportamenti di RE 1 (cfr. verbale di interrogatorio 20.4.2011, AI 21)

e/o quelli della moglie abbiano un nesso con l’apertura del procedimento penale

di cui all’inc. MP __________.

6.2

Esclusa ogni e qualsivoglia ipotesi

di reato, come rettamente ritenuto dal procuratore pubblico nella decisione

impugnata, per l’applicazione dell’art. 430 CPP occorre far riferimento ad un

comportamento lesivo di una regola giridica.

Ai sensi dell’art. 302 cpv. 1 CCS i

genitori devono educare il figlio

secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico,

intellettuale e morale.

In queste circostanze si deve ritenere

che RE 1 ha assunto comportamenti contrari in generale al diritto, in

particolare contrari agli obblighi imposti dall’art. 302 CCS.

Infatti, i comportamenti - ammessi dal

reclamante - sono anzitutto contrari ai doveri essenziali che un genitore ha

nei confronti del figlio.

A ragione quindi il magistrato

inquirente ha negato la concessione di indennizzi e la riparazione del torto

morale ai sensi dell’art. 430 CPP, posto come il reclamante con il suo

comportamento abbia violato i propri doveri, e quindi concorso alla realizzazione

dei fatti che hanno portato all’apertura del procedimento penale, assumendosi

in tal modo la responsabilità dei danni che ne sono derivati.

Nella fattispecie non si può neppure

ritenere che la colpa di RE 1 sia lieve, contrariamente a quanto da lui

ritenuto nel reclamo in esame, a maggior ragione se si pensa che il reclamante,

nella sua qualità di genitore, aveva/ha proprio l’obbligo di tutelare e

preoccuparsi della salute del figlio.

Il decreto di

abbandono 26.2.2013 del procuratore pubblico è quindi meritevole di tutela.

7.

Il gravame

è respinto. Spese e tassa di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le

spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),

sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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