60.2013.8
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
11 gennaio 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.8
Data decisione, Autorità:
11.01.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.8
Lugano
11 gennaio
2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.12.2012/8.01.2013 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti
istruttori di un incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 21.12.2012
è giunta al Ministero pubblico il 24.12.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 7/8.01.2013, segnalando che nulla osta alla consegna di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 nei confronti di PI 2 per
titolo di "aggressione"
in relazione ai fatti accaduti a __________ il 7.12.2011, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto di
accusa 4.05.2012 mediante il quale il procuratore pubblico ha posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici di lieve entità giusta l’art. 123 cifra 1 seconda frase CP "per
avere, a __________, il 07.12.2011, con l’intento di spintonarla, colpito al
volto con una mano IS 1, procurandogli (recte: procurandole) le lesioni
attestate dal certificato medico del 07.12.2011 del Pronto soccorso
dell’Ospedale Regionale di __________ (…)" ed ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 90.-- cadauna, corrispondenti
a complessivi CHF 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, alla multa di CHF 250.--, al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, rinviando l’accusatrice privata IS 1 al competente foro civile per
far valere le sue pretese (DA __________);
che
Fatti
il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.06.2012;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1,
la trasmissione della documentazione inerente al DA __________ allo scopo di
valutare l’eventualità di avviare una vertenza civile (doc. 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale
di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante
stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice
privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la
Considerandi
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori A1 – AI 4 dell’incarto
MP __________ e del decreto di accusa 4.05.2012 (DA __________), poiché il procedimento
penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore
pubblico nel DA __________ ha rinviato la qui istante al competente foro civile
per far valere eventuali pretese: essa necessita dunque della documentazione
richiesta allo scopo di valutare se avviare nei confronti di PI 2 un
procedimento civile;
che
di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore
di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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