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Decisione

60.2013.8

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

11 gennaio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il suddetto decreto è passato in giudicato il 4.06.2012;

che

con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a

questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto della sua assistita IS 1,

la trasmissione della documentazione inerente al DA __________ allo scopo di

valutare l’eventualità di avviare una vertenza civile (doc. 1.a);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla

richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2 nel procedimento penale

di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo la qui istante

stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice

privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la

Considerandi

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, degli atti istruttori A1 – AI 4 dell’incarto

MP __________ e del decreto di accusa 4.05.2012 (DA __________), poiché il procedimento

penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che il procuratore

pubblico nel DA __________ ha rinviato la qui istante al competente foro civile

per far valere eventuali pretese: essa necessita dunque della documentazione

richiesta allo scopo di valutare se avviare nei confronti di PI 2 un

procedimento civile;

che

di conseguenza la documentazione richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore

di IS 1 unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata

parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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