60.2013.93
Istanza di ispezione degli atti. terza Camera civile del Tribunale d'appello quale istante. richiesta accolta a determinate condizioni (a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle a
2 aprile 2013Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.93
Data decisione, Autorità:
02.04.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terza Camera civile del Tribunale d'appello quale istante. richiesta accolta a determinate condizioni (a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel procedimento penale e in ossequio al diritto di essere sentito)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.93
Lugano
2 aprile 2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione
di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, ricusatisi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/22.03.2013 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
diversi atti istruttori dell’incarto TPC __________ inerente al procedimento
penale promosso a carico di __________ e __________ sfociato nella sentenza
9.06.2000 della Corte delle assise criminali e dell’incarto MP __________
inerente al procedimento penale promosso a carico di __________ e __________
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 30.12.2003 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
decisione 9.06.2000 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha
condannato __________ (già direttore del __________, __________) alla pena di
tre anni e nove mesi di reclusione siccome riconosciuto autore colpevole di
truffa e falsità in documenti, rispettivamente __________ alla pena di tre anni
di reclusione siccome riconosciuto autore colpevole di truffa, reati commessi
ai danni di __________ e __________ e di diversi clienti del predetto istituto
bancario (inc. TPC __________). __________ e __________ sono, tra l’altro,
stati condannati, in solido, a versare l’indennità di USD 800'000 e __________
singolarmente l’indennità di USD 630'000 alla relazione bancaria __________ riconducibile
a __________ e a __________ (cfr. decisione 9.06.2000, inc. TPC __________, p.
44 e 46).
2. Con
sentenza 5.08.2004 (passata in giudicato) la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello ha respinto la petizione presentata direttamente in appello il
18.05.2001 da __________ – cessionaria delle pretese di __________ e __________,
parti civili (ai sensi del CPP TI) nel menzionato procedimento penale – nei
confronti di __________, al quale aveva chiesto il risarcimento del danno asseritamente
sofferto in ragione delle malversazioni commesse da __________.
3. Dinanzi
alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello è stata inoltre promossa una
causa civile da __________ e __________ contro gli avvocati __________, __________,
__________ e __________ ai quali postulano – quali contitolari dello Studio
legale che li patrocinava nella prima causa – il risarcimento del danno patito
per un asserito errore professionale commesso da chi si occupava della causa contro
__________ (inc. __________).
Va
per completezza rilevato che questo incarto, tuttora pendente, è stato
trasmesso dalla seconda alla terza Camera civile del Tribunale d’appello, di
cui è presidente il giudice qui istante.
4. Con
scritto 1/4.02.2008 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP TI – il giudice Werner
Walser, allora vicepresidente della seconda Camera civile del Tribunale
d’appello, ha postulato all’allora Camera dei ricorsi penali (di seguito CRP) –
dovendosi determinare l’ipotetico esito della prima causa – di avere accesso
all’incarto penale TPC __________ per definire gli elementi sui quali fondava
la responsabilità dell’istituto bancario (inc. CRP __________).
Con
decisione 22.04.2008 la CRP ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi
la suddetta istanza (inc. CRP __________).
La
CRP ha, di principio, riconosciuto un interesse giuridico legittimo dell’istante
giusta l’art. 27 CPP TI ad accedere agli atti dell’incarto penale TPC __________
(nel frattempo archiviato), essendo la causa civile in connessione con il
procedimento penale "(…) promosso a carico – tra l’altro – di __________,
già direttore della succursale __________ di __________, istituto bancario
convenuto nella causa in cui si sarebbero verificati errori professionali dello
Studio legale citato ora in giudizio per il tramite dei suoi titolari" (decisione 22.04.2008, p. 3, inc. CRP __________).
Ciononostante
la CRP, a tutela dei diritti delle numerose parti coinvolte nel procedimento
penale estranee al procedimento civile, ha deciso di trasmettere al giudice istante
unicamente l’elenco atti del procedimento penale TPC __________, invitandolo contestualmente
ad indicare (mediante un’ulteriore istanza giusta l’art. 27 CPP TI) gli atti
che è intenzionato ad esaminare ed i relativi motivi, senza l’intervento delle
parti al procedimento civile (inc. CRP __________).
Fatti
5. 5.1.
Con
la presente richiesta – richiamando il contenuto della sua precedente istanza e
la decisione 22.04.2008 della CRP (inc. CRP __________) – l’istante (già vicepresidente
della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ora presidente della terza
Camera civile del Tribunale d’appello) ha presentato a questa Corte un elenco
dei documenti dell’incarto penale TPC __________ (riguardante __________ e __________)
e dell’incarto penale MP __________ (inerente a __________ e a __________) da
acquisire agli atti del procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente
presso la Camera che presiede (cfr., nel dettaglio, istanza 20/22.03.2013, doc.
1 e documentazione ivi annessa).
5.2.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27
CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.
DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
Come
ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di
autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la
giurisprudenza ammette la richiesta se:
(i) si riferisce a procedimenti ancora
pendenti presso l'autorità richiedente;
(ii) è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
(ii) è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre
deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.3.
Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e come del
resto era già stato stabilito nella sentenza 22.04.2008 della CRP (inc. __________,
p. 3; cfr. anche consid. 4 della presente decisione) – è data una connessione
tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente presso la
terza Camera civile del Tribunale d’appello e il procedimento penale di cui
all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato. Diversi atti istruttori
del predetto incarto penale potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai
fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È dunque, di principio, adempiuto
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di
conseguenza il giudice Werner Walser è anzitutto autorizzato ad ispezionare l’incarto
penale TPC __________ così come richiesto nella presente istanza. Egli è dunque
autorizzato da questa Corte ad esaminare i seguenti documenti:
- i verbali
d’interrogatorio di __________ e di __________
- i
verbali d’interrogatorio dei funzionari del __________
- la
corrispondenza intercorsa tra l’avv. __________ e il Ministero pubblico/il TPC
- AI 2.1 (VI
PP 15.01.1999 di __________)
- AI
2.8 (VI PP 10.02.1999 ore 10.31 contitolare conto __________)
- AI 2.9 (VI
PP 10.02.1999 ore 11.38 contitolare conto __________)
- AI
2.10 (VI PP 10.02.1999 di __________)
- AI
2.33 (VI PP 12.01.2000 ore 10.00 di __________)
- AI 9
(documentazione bancaria)
- AI 43 (costituzione
parte civile __________ e __________ tramite avv. __________)
- AI
123 (documentazione prodotta brevi manu da __________)
- AI 137 [esposto
penale presentato da __________ (rel. __________)]
- AI
138 (esposto penale presentato da __________)
- AI 152 (denuncia
con costituzione PC presentata da avv. __________, __________)
- AI 153
(denuncia con costituzione PC presentata da __________)
- AI 154
(denuncia con costituzione PC presentata da tit. conto __________ e __________)
- AI 155
(denuncia con costituzione PC presentata da tit. conto __________)
- AI
156 (denuncia con costituzione PC presentata da __________)
- AI
162 (decreto di nomina di perito e quesiti peritali)
- AI 210
[lettera di __________ (perito) con annesso lavoro svolto e a parziale esecuzione
al mandato sub. 162]
- AI 223
(rapporto dell’EFIN - ricostruzione delle operazioni di compravendita delle
azioni __________)
- AI
223a (aggiunta al rapporto sub. 223 effettuato dall’EFIN)
- AI
223b (rapporto di complemento effettuato dall’EFIN)
Considerandi
- AI
238.
[lettera all’avv. __________ (__________)]
- AI
246.
(lettera 17.12.1999 della __________)
- AI
257.
(documentazione prodotta dal __________ il 10.12.1999)
- AI
288.
(lettera all’avv. __________)
- AI 291 (lettera
dell’avv. __________ con relativa documentazione)
- AI 293
(fax+lettera dell’avv. __________ – precisazioni alla documentazione trasmessa
sub. 291).
Tenuto conto della voluminosità
dell’incarto penale TPC __________ (composto da 7 cubi e da 15 scatole), se dall’esame dei suindicati documenti il
giudice dovesse ritenere che eventuali altri atti istruttori potrebbero
essere/sono in stretta connessione
con il procedimento civile in questione, egli viene già sin d’ora autorizzato
da questa Corte a visionarli.
Nella
ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela
degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel
procedimento penale in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, l’accesso
agli atti deve nondimeno avvenire alle seguenti condizioni:
il
giudice dovrà dapprima estrapolare dall’incarto TPC __________ gli atti che
egli ritiene utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi
atti estrapolati dovrà poi togliere i documenti estranei al procedimento civile
rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati sensibili non
pertinenti al procedimento civile.
Questi
(e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento
civile, i quali indicheranno al giudice quali documenti (in fotocopia) vogliono
far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui
all’incarto __________.
Per
motivi di praticità – stante la voluminosità dell’incarto penale TPC __________
(composto da 7 cubi e da 15 scatole) e la sua ubicazione (presso l’archivio di
Via __________) – le modalità della sua ispezione e della sua restituzione verranno
concordate tra il giudice istante e i collaboratori della cancelleria del
Tribunale penale cantonale, compatibilmente con i loro impegni.
Va
da sé che gli atti istruttori dell’incarto penale TPC __________ non potranno essere
compulsati dalle parti al procedimento civile.
5.4
Il giudice istante nella presente richiesta
richiama anche l’incarto MP __________ riguardante __________ e __________
(istanza 20/22.03.2013, p. 1).
Il
suddetto procedimento penale trae le sue origini dall’esposto penale sporto il
24.10
/11.2003 da __________ e da __________ [come visto, già titolari della relazione
bancaria no. __________ presso il __________ __________, __________, i quali
hanno subito malversazioni da parte di __________ __________ (individualmente
ed in correità con __________ __________), allora direttore di questo istituto
bancario] nei confronti di __________ e __________ (entrambi in quel periodo
funzionari presso il citato istituto bancario) per l’ipotesi di reato di
truffa, nell’ambito del quale i denuncianti hanno in sostanza sostenuto di
essere stati indotti dai denunciati, mediante un atteggiamento truffaldino, a
sottoscrivere il 19.11.1998 una dichiarazione di scarico [mediante la quale
hanno confermato di aver preso “(…) atto dalle scritture contabili che gli
investimenti dei loro averi presso il __________ __________ __________ __________,
__________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti
conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000 a favore della società __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________)
perciò, apponendo le loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in
data 19 novembre 1998 danno pieno e totale discarico alla banca del proprio
operato” (denuncia penale 24.10/6.11.2003 e doc. 19, dichiarazione di
scarico 19.11.1998 ivi allegato, inc. MP __________)].
La
predetta denuncia è sfociata nel decreto di non luogo a procedere 30.12.2003
emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (NLP __________).
Con
decisione 1.03.2005 (regolarmente passata in giudicato) la CRP ha respinto, per
quanto ricevibile, l’istanza di promozione dell’accusa 12/13.01.2004 (ai sensi
dell’art. 186 CPP TI) presentata da __________ e da __________ (inc. CRP __________).
Ciò
posto, è pacifico che (pure) il suddetto procedimento penale (in cui __________
e __________ erano denuncianti) è in connessione con quello civile pendente
presso la terza Camera civile del Tribunale d’appello (nell’ambito del quale
questi ultimi sono attori). Anche in questo caso entrambi i procedimenti traggono
le loro origini dal medesimo complesso dei fatti. A ciò aggiungasi che
nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sono stati
acquisiti degli atti istruttori dell’incarto TPC __________ (contenente anche
l’inc. MP __________) inerente a __________ ed a __________. Alcuni atti
istruttori dell’incarto MP __________ potrebbero dunque essere potenzialmente
utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, in particolare per
stabilire se sia stato effettivamente commesso un errore professionale da parte
del legale che ha patrocinato gli attori contro l’istituto bancario in
questione.
Ne
discende che è, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex
art. 62 cpv. 4 LOG del giudice istante a compulsare gli atti dell’incarto MP __________.
Di
conseguenza questa Corte autorizza il giudice Werner Walser a chiedere al Ministero
pubblico la trasmissione dell’incarto MP __________ inerente a __________ e a __________
(di cui era titolare l’allora procuratore pubblico Maria Galliani) e ad esaminarne
gli atti istruttori.
(Sempre)
nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela
degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel
procedimento penale in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, il
giudice dovrà dapprima estrapolare dall’incarto MP __________ gli atti che
ritiene utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi atti dovrà
poi togliere i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare
le parti/i passaggi/i dati non pertinenti al procedimento civile.
Questi
(e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento
civile, i quali indicheranno al giudice quali documenti (in fotocopia) vogliono
far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui
all’incarto civile __________.
Va
da sé che nemmeno in questo caso gli atti istruttori dell’incarto penale MP __________
potranno essere compulsati dalle parti al procedimento civile.
Il
giudice istante ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale MP __________
direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile
concluso.
6.
L’istanza è accolta ai sensi dei precedenti
considerandi. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che a sua volta le
addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per
complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________,
che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster