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Decisione

60.2013.93

Istanza di ispezione degli atti. terza Camera civile del Tribunale d'appello quale istante. richiesta accolta a determinate condizioni (a tutela degli interessi privati e della sfera personale delle a

2 aprile 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

5. 5.1.

Con

la presente richiesta – richiamando il contenuto della sua precedente istanza e

la decisione 22.04.2008 della CRP (inc. CRP __________) – l’istante (già vicepresidente

della seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ora presidente della terza

Camera civile del Tribunale d’appello) ha presentato a questa Corte un elenco

dei documenti dell’incarto penale TPC __________ (riguardante __________ e __________)

e dell’incarto penale MP __________ (inerente a __________ e a __________) da

acquisire agli atti del procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente

presso la Camera che presiede (cfr., nel dettaglio, istanza 20/22.03.2013, doc.

1 e documentazione ivi annessa).

5.2.

L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27

CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr.

DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del

procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

Come

ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di

autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la

giurisprudenza ammette la richiesta se:

(i) si riferisce a procedimenti ancora

pendenti presso l'autorità richiedente;

(ii) è

compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

(ii) è

formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

Inoltre

deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.3.

Nella

fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta e come del

resto era già stato stabilito nella sentenza 22.04.2008 della CRP (inc. __________,

p. 3; cfr. anche consid. 4 della presente decisione) – è data una connessione

tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ pendente presso la

terza Camera civile del Tribunale d’appello e il procedimento penale di cui

all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato. Diversi atti istruttori

del predetto incarto penale potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai

fini dell’istruttoria e del giudizio civile. È dunque, di principio, adempiuto

un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.

Di

conseguenza il giudice Werner Walser è anzitutto autorizzato ad ispezionare l’incarto

penale TPC __________ così come richiesto nella presente istanza. Egli è dunque

autorizzato da questa Corte ad esaminare i seguenti documenti:

- i verbali

d’interrogatorio di __________ e di __________

- i

verbali d’interrogatorio dei funzionari del __________

- la

corrispondenza intercorsa tra l’avv. __________ e il Ministero pubblico/il TPC

- AI 2.1 (VI

PP 15.01.1999 di __________)

- AI

2.8 (VI PP 10.02.1999 ore 10.31 contitolare conto __________)

- AI 2.9 (VI

PP 10.02.1999 ore 11.38 contitolare conto __________)

- AI

2.10 (VI PP 10.02.1999 di __________)

- AI

2.33 (VI PP 12.01.2000 ore 10.00 di __________)

- AI 9

(documentazione bancaria)

- AI 43 (costituzione

parte civile __________ e __________ tramite avv. __________)

- AI

123 (documentazione prodotta brevi manu da __________)

- AI 137 [esposto

penale presentato da __________ (rel. __________)]

- AI

138 (esposto penale presentato da __________)

- AI 152 (denuncia

con costituzione PC presentata da avv. __________, __________)

- AI 153

(denuncia con costituzione PC presentata da __________)

- AI 154

(denuncia con costituzione PC presentata da tit. conto __________ e __________)

- AI 155

(denuncia con costituzione PC presentata da tit. conto __________)

- AI

156 (denuncia con costituzione PC presentata da __________)

- AI

162 (decreto di nomina di perito e quesiti peritali)

- AI 210

[lettera di __________ (perito) con annesso lavoro svolto e a parziale esecuzione

al mandato sub. 162]

- AI 223

(rapporto dell’EFIN - ricostruzione delle operazioni di compravendita delle

azioni __________)

- AI

223a (aggiunta al rapporto sub. 223 effettuato dall’EFIN)

- AI

223b (rapporto di complemento effettuato dall’EFIN)

Considerandi

- AI

238.

[lettera all’avv. __________ (__________)]

- AI

246.

(lettera 17.12.1999 della __________)

- AI

257.

(documentazione prodotta dal __________ il 10.12.1999)

- AI

288.

(lettera all’avv. __________)

- AI 291 (lettera

dell’avv. __________ con relativa documentazione)

- AI 293

(fax+lettera dell’avv. __________ – precisazioni alla documentazione trasmessa

sub. 291).

Tenuto conto della voluminosità

dell’incarto penale TPC __________ (composto da 7 cubi e da 15 scatole), se dall’esame dei suindicati documenti il

giudice dovesse ritenere che eventuali altri atti istruttori potrebbero

essere/sono in stretta connessione

con il procedimento civile in questione, egli viene già sin d’ora autorizzato

da questa Corte a visionarli.

Nella

ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela

degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel

procedimento penale in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, l’accesso

agli atti deve nondimeno avvenire alle seguenti condizioni:

il

giudice dovrà dapprima estrapolare dall’incarto TPC __________ gli atti che

egli ritiene utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi

atti estrapolati dovrà poi togliere i documenti estranei al procedimento civile

rispettivamente eliminare/cancellare le parti/i passaggi/i dati sensibili non

pertinenti al procedimento civile.

Questi

(e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento

civile, i quali indicheranno al giudice quali documenti (in fotocopia) vogliono

far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui

all’incarto __________.

Per

motivi di praticità – stante la voluminosità dell’incarto penale TPC __________

(composto da 7 cubi e da 15 scatole) e la sua ubicazione (presso l’archivio di

Via __________) – le modalità della sua ispezione e della sua restituzione verranno

concordate tra il giudice istante e i collaboratori della cancelleria del

Tribunale penale cantonale, compatibilmente con i loro impegni.

Va

da sé che gli atti istruttori dell’incarto penale TPC __________ non potranno essere

compulsati dalle parti al procedimento civile.

5.4

Il giudice istante nella presente richiesta

richiama anche l’incarto MP __________ riguardante __________ e __________

(istanza 20/22.03.2013, p. 1).

Il

suddetto procedimento penale trae le sue origini dall’esposto penale sporto il

24.10

/11.2003 da __________ e da __________ [come visto, già titolari della relazione

bancaria no. __________ presso il __________ __________, __________, i quali

hanno subito malversazioni da parte di __________ __________ (individualmente

ed in correità con __________ __________), allora direttore di questo istituto

bancario] nei confronti di __________ e __________ (entrambi in quel periodo

funzionari presso il citato istituto bancario) per l’ipotesi di reato di

truffa, nell’ambito del quale i denuncianti hanno in sostanza sostenuto di

essere stati indotti dai denunciati, mediante un atteggiamento truffaldino, a

sottoscrivere il 19.11.1998 una dichiarazione di scarico [mediante la quale

hanno confermato di aver preso “(…) atto dalle scritture contabili che gli

investimenti dei loro averi presso il __________ __________ __________ __________,

__________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti

conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000 a favore della società __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________)

perciò, apponendo le loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in

data 19 novembre 1998 danno pieno e totale discarico alla banca del proprio

operato” (denuncia penale 24.10/6.11.2003 e doc. 19, dichiarazione di

scarico 19.11.1998 ivi allegato, inc. MP __________)].

La

predetta denuncia è sfociata nel decreto di non luogo a procedere 30.12.2003

emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (NLP __________).

Con

decisione 1.03.2005 (regolarmente passata in giudicato) la CRP ha respinto, per

quanto ricevibile, l’istanza di promozione dell’accusa 12/13.01.2004 (ai sensi

dell’art. 186 CPP TI) presentata da __________ e da __________ (inc. CRP __________).

Ciò

posto, è pacifico che (pure) il suddetto procedimento penale (in cui __________

e __________ erano denuncianti) è in connessione con quello civile pendente

presso la terza Camera civile del Tribunale d’appello (nell’ambito del quale

questi ultimi sono attori). Anche in questo caso entrambi i procedimenti traggono

le loro origini dal medesimo complesso dei fatti. A ciò aggiungasi che

nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sono stati

acquisiti degli atti istruttori dell’incarto TPC __________ (contenente anche

l’inc. MP __________) inerente a __________ ed a __________. Alcuni atti

istruttori dell’incarto MP __________ potrebbero dunque essere potenzialmente

utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile, in particolare per

stabilire se sia stato effettivamente commesso un errore professionale da parte

del legale che ha patrocinato gli attori contro l’istituto bancario in

questione.

Ne

discende che è, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ex

art. 62 cpv. 4 LOG del giudice istante a compulsare gli atti dell’incarto MP __________.

Di

conseguenza questa Corte autorizza il giudice Werner Walser a chiedere al Ministero

pubblico la trasmissione dell’incarto MP __________ inerente a __________ e a __________

(di cui era titolare l’allora procuratore pubblico Maria Galliani) e ad esaminarne

gli atti istruttori.

(Sempre)

nella ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela

degli interessi privati e della sfera personale delle altre parti coinvolte nel

procedimento penale in questione e in ossequio al diritto di essere sentito, il

giudice dovrà dapprima estrapolare dall’incarto MP __________ gli atti che

ritiene utili ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile. Da questi atti dovrà

poi togliere i documenti estranei al procedimento civile rispettivamente eliminare/cancellare

le parti/i passaggi/i dati non pertinenti al procedimento civile.

Questi

(e soltanto questi) atti potranno quindi essere consultati dalle parti al procedimento

civile, i quali indicheranno al giudice quali documenti (in fotocopia) vogliono

far acquisire agli atti in connessione con la vertenza civile di cui

all’incarto civile __________.

Va

da sé che nemmeno in questo caso gli atti istruttori dell’incarto penale MP __________

potranno essere compulsati dalle parti al procedimento civile.

Il

giudice istante ha infine l’obbligo di restituire l’incarto penale MP __________

direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile

concluso.

6.

L’istanza è accolta ai sensi dei precedenti

considerandi. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste

a carico della terza Camera civile del Tribunale d’appello, che a sua volta le

addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per

complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________,

che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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