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Decisione

60.2013.94

Reclamo contro la decisione emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di congedi. Competenza

27 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 27.1.2009 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto

RE 1 (__________) autore colpevole di omicidio intenzionale e pornografia e

l’ha condannato (unitamente ad altri due coimputati) alla pena detentiva di

dieci anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 2.2.2008 al

27.1.2009.

b. Come

previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale (PES), approvato dalle

competenti autorità di esecuzione il 17.11.2009, egli è stato trasferito presso

il penitenziario di __________, dove è arrivato il 16.2.2010 (cfr. decisione

4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di concessione del

primo congedo, p. 2, AI 10, inc. GPC __________).

c. Arrestato

il 2.2.2008, RE 1 ha raggiunto l’1/3 dell’esecuzione della pena il 3.6.2011. La

metà pena è intervenuta il 1°.2.2013, i 7/12 interverranno il 1°.12.2013 mentre

i 2/3, per la liberazione condizionale, il 2.10.2014; in data 1°.2.2018 terminerà l’espiazione della pena.

d.Una richiesta di primo congedo del condannato è stata

respinta dal giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 16.9.2011 (inc.

GPC __________).

e.

Il 3/12.1.2012 RE

1 ha nuovamente richiesto la concessione del primo congedo.

In

questa seconda occasione, la richiesta è stata accolta dal giudice dei provvedimenti

coercitivi con decisione 4.4.2012 (inc. GPC __________).

Il

congedo, possibile a far tempo dal 2.6.2012, è stato sottoposto a varie

condizioni, tra cui quella secondo cui “il congedo dovrà aver luogo sul

territorio dei Cantoni __________, __________ o __________, è escluso ogni

accesso al Canton __________; questa regola deve valere anche per eventuali

prossimi congedi” (decisione 4.4.2012, p. 12, inc. GPC __________).

La

decisione di concessione del congedo, con le relative condizioni, è passata in

giudicato incontestata.

RE

1 ha beneficiato di congedi il 4.8.2012, il 21.8.2012 ed il 29.8.2012

(allegati 11 e 12, inc. GPC __________).

f.

Il 23.8.2012 RE 1 ha richiesto alla direzione degli stabilimenti di __________ un ulteriore congedo dal 13 al

14.10.2012 per recarsi presso “la famiglia a casa mia in Ticino e poi a un

matrimonio a __________” (allegato 14, p. 2, inc. GPC __________).

Ricevuta

comunicazione di detta richiesta, in data 6.9.2012 il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha respinto la richiesta (allegato 14, p. 1), vista la restrizione

geografica cui RE 1 era stato sottoposto con la precedente decisione 4.4.2012

(email 6.9.2012, allegato 15).

Con

scritto 7.9.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito al legale

del richiedente quanto indicato nel dispositivo della decisione 4.4.2012 di

concessione del primo congedo, tra cui anche l’esclusione di ogni accesso al

Canton Ticino, ricordando che tali condizioni mantenevano la loro validità

anche nell’ambito della corrente richiesta di congedo (scritto 7.9.2012,

allegato 17).

Il

reclamo presentato in data 17/18.9.2012 è stato dichiarato irricevibile da

questa Corte in data 12.12.2012 (inc. __________).

g.Con successiva decisione 31.1.2013 il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha delegato la competenza a decidere i congedi alla direzione

dello stabilimento di __________ presso il quale RE 1 sta espiando la pena.

Nella decisione, al punto 1 del dispositivo, oltre alla delega, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha ribadito la limitazione geografica (impedimento a

recarsi nel Canton Ticino) già stabilita nella decisione di primo congedo del

4.4.2012. Il reclamo presentato in data 6/7.2.2013 è stato dichiarato irricevibile

da questa Corte in data 13.2.2013 (inc. __________).

h.Con istanza 4/6.3.2013, il reclamante ha chiesto che

la restrizione territoriale impostagli in ambito di congedi sia tolta. Con decisione

15.3.2013 (inc. __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto

la richiesta di RE 1 ed ha confermato la limitazione geografica per i congedi.

i.

Con il presente

gravame il reclamante chiede in via principale di annullare la decisione

15.3.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, e di accogliere la

richiesta di revoca della limitazione territoriale per i congedi. Domanda pure

la concessione del gratuito patrocinio e la concessione, in via cautelare, di

un permesso speciale per il 27.4.2013.

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), in vigore dal 1°.1.2011, all’art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la

facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle

misure e di stabilire la relativa procedura.

1.2

L’art.

10.

cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice

dell’applicazione della pena – funzione questa attribuita in Ticino dal

1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG

la competenza, fra l’altro, a decidere la concessione del primo congedo (lit.

h).

Contro

tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

1.3

Nulla

è detto nella LEPM riguardo alle decisioni sui successivi congedi.

L’art.

46.

del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

(REPM) stabilisce che, riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli

accompagnamenti sono decisi dalla Direzione.

Contro

le decisioni della Direzione è dato reclamo alla Divisione (art. 57 cpv. 1

REPM).

1.4

Il

Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti

gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla

detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 (RS 4.2.1.1.3; di seguito:

Concordato latino) in vigore, per quanto concerne il Ticino, dal 1°.11.2007,

prevede all’art. 17 cpv. 1 che il Cantone che ha emanato la sentenza esercita

tutte le competenze legali relative all’esecuzione della pena o della misura, a

meno che non le abbia espressamente delegate a un altro Cantone. Per il cpv. 2,

esso statuisce segnatamente sui congedi e le diverse autorizzazioni di uscita

(lit. c).

In

Ticino, per i condannati detenuti fuori Cantone, in assenza di delega, sui

congedi successivi al primo decide il giudice dei provvedimenti coercitivi. Si

tratta di decisione equivalente a quella della Direzione in virtù dell’art. 46

REPM.

Contro

la decisione sui congedi non è prevista espressamente una via d'impugnazione: è

comunque escluso il reclamo, per i motivi ivi esposti e noti alla parte reclamante

(sentenze 12.12.2012, inc. __________ e 13.2.2013. inc. __________).

Potrebbe eventualmente

entrare in linea di conto il reclamo alla Divisione della giustizia, applicando

per analogia l’art. 57 cpv. 1 REPM.

Contro

le decisioni della Direzione è dato reclamo alla Divisione della giustizia giusta

l’art. 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento: il termine per proporre il gravame è

di cinque giorni.

Il

presente reclamo, presentato a quest’autorità il 25/26.3.2013 contro la

decisione 15.3.2013, appare tardivo rispetto al termine fissato dal REPM: ciò

che permette di prescindere dalla trasmissione del gravame.

1.5

Una

competenza di questa Corte non sussiste neppure in virtù dell’art. 12 cpv. 2 della

Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

(LEPM).

I

termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure”

utilizzati in questa norma devono essere interpretati.

Di

scarso aiuto sono i lavori preparatori: né il rapporto della Commissione preparatoria,

né il Messaggio n. 6165 del 21.9.2009, né il Rapporto 6165 R del 31.3.2010

forniscono indicazioni utili.

Questa

Corte ritiene che detti termini vadano compresi in senso restrittivo, in particolare

consentendo il reclamo unicamente contro le decisioni di esecuzione

pena, non contro le decisioni relativi all’espiazione pena.

Questa

distinzione tra “Vollstreckung” e “Vollzug” (BSK StPO – B.

BRÄGGER, art. 439 CPP n. 4 e 7) sussume alla prima categoria il regime

progressivo dell’applicazione della pena, l’eventuale interruzione o

sospensione della stessa, come pure la fine della medesima, solitamente in

applicazione di norme federali. Nella seconda categoria sono sussumibili le

modalità concrete di espiazione della sanzione privativa della libertà nello

stabilimento o penitenziario designato, in base ai regolamenti ivi vigenti,

prevalentemente di diritto cantonale o intercantonale.

Solo

le prime decisioni possono eventualmente essere qualificate di esecuzione della

pena e delle misure ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LEPM: sono escluse le impugnazioni

contro le decisioni adottate in applicazione dei regolamenti e degli ordinamenti

interni dei singoli penitenziari o stabilimenti.

A

sostegno di questa interpretazione restrittiva si può addurre che i due testi

regolamentari ticinesi sull’espiazione delle pene, ovverosia il REPM (agli art.

56.

e 57, modificati il 21.12.2010 e, l’art. 57, anche il 19.12.2012) e il

Regolamento (all’art. 81, modificato il 15.12.2010 e il 10.12.2012), sono stati

entrambi adottati successivamente all’approvazione da parte del parlamento

della LEPM (avvenuta il 20.4.2010): in nessuno dei due si fa menzione o si

iscrive la possibilità di reclamo a questa Corte dei provvedimenti adottati in

applicazione dei medesimi.

1.6

Fa

eccezione a quanto sopra la decisione sul primo congedo, in quanto la possibilità

di aggravarla con reclamo risulta espressamente dai combinati disposti degli

art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b LEPM. Se nulla è previsto per i

successivi congedi, se ne deve dedurre che l’eccezione (ovvero l’attribuzione

di una competenza alla CRP) è limitata unicamente al primo congedo, e non si

estende ai successivi.

1.7

Per

quanto esposto, non è quindi dato reclamo a questa Corte contro le decisioni

della Direzione delle strutture carcerarie o del giudice dei provvedimenti

coercitivi sui successivi congedi (escluso il primo).

1.8

Il

reclamo è pertanto irricevibile.

Date

la particolarità del caso, la situazione normativa poco chiara, l’assenza di

indicazioni sulla via di reclamo nello scritto impugnato, si prescinde dal

prelevare la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamate le norme menzionate ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Non

è concessa l’assistenza giudiziaria.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

5. Intimazione:

-

-

-

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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