60.2013.94
Reclamo contro la decisione emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di congedi. Competenza
27 marzo 2013Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2013.94
Data decisione, Autorità:
27.03.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di congedi. Competenza
AUTORITÀ COMPETENTE PER L'ESECUZIONE
RECLAMO
art. 439 CPP
LEPMS
art. 73 LOG
REPMS
Incarto n.
60.2013.94
Lugano
27 marzo 2013/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Alessandro Achini, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 25/26.3.2013
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 15.3.2013 emanata dal giudice dei
provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi in materia di congedi
(inc. GPC (inc. __________);
ritenuto che, dato l’esito del gravame, non
si è proceduto ad uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 27.1.2009 la Corte delle assise criminali di __________ ha riconosciuto
RE 1 (__________) autore colpevole di omicidio intenzionale e pornografia e
l’ha condannato (unitamente ad altri due coimputati) alla pena detentiva di
dieci anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 2.2.2008 al
27.1.2009.
b. Come
previsto nel piano di esecuzione della sanzione penale (PES), approvato dalle
competenti autorità di esecuzione il 17.11.2009, egli è stato trasferito presso
il penitenziario di __________, dove è arrivato il 16.2.2010 (cfr. decisione
4.4.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di concessione del
primo congedo, p. 2, AI 10, inc. GPC __________).
c. Arrestato
il 2.2.2008, RE 1 ha raggiunto l’1/3 dell’esecuzione della pena il 3.6.2011. La
metà pena è intervenuta il 1°.2.2013, i 7/12 interverranno il 1°.12.2013 mentre
i 2/3, per la liberazione condizionale, il 2.10.2014; in data 1°.2.2018 terminerà l’espiazione della pena.
d.Una richiesta di primo congedo del condannato è stata
respinta dal giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 16.9.2011 (inc.
GPC __________).
e.
Il 3/12.1.2012 RE
1 ha nuovamente richiesto la concessione del primo congedo.
In
questa seconda occasione, la richiesta è stata accolta dal giudice dei provvedimenti
coercitivi con decisione 4.4.2012 (inc. GPC __________).
Il
congedo, possibile a far tempo dal 2.6.2012, è stato sottoposto a varie
condizioni, tra cui quella secondo cui “il congedo dovrà aver luogo sul
territorio dei Cantoni __________, __________ o __________, è escluso ogni
accesso al Canton __________; questa regola deve valere anche per eventuali
prossimi congedi” (decisione 4.4.2012, p. 12, inc. GPC __________).
La
decisione di concessione del congedo, con le relative condizioni, è passata in
giudicato incontestata.
RE
1 ha beneficiato di congedi il 4.8.2012, il 21.8.2012 ed il 29.8.2012
(allegati 11 e 12, inc. GPC __________).
f.
Il 23.8.2012 RE 1 ha richiesto alla direzione degli stabilimenti di __________ un ulteriore congedo dal 13 al
14.10.2012 per recarsi presso “la famiglia a casa mia in Ticino e poi a un
matrimonio a __________” (allegato 14, p. 2, inc. GPC __________).
Ricevuta
comunicazione di detta richiesta, in data 6.9.2012 il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha respinto la richiesta (allegato 14, p. 1), vista la restrizione
geografica cui RE 1 era stato sottoposto con la precedente decisione 4.4.2012
(email 6.9.2012, allegato 15).
Con
scritto 7.9.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ribadito al legale
del richiedente quanto indicato nel dispositivo della decisione 4.4.2012 di
concessione del primo congedo, tra cui anche l’esclusione di ogni accesso al
Canton Ticino, ricordando che tali condizioni mantenevano la loro validità
anche nell’ambito della corrente richiesta di congedo (scritto 7.9.2012,
allegato 17).
Il
reclamo presentato in data 17/18.9.2012 è stato dichiarato irricevibile da
questa Corte in data 12.12.2012 (inc. __________).
g.Con successiva decisione 31.1.2013 il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha delegato la competenza a decidere i congedi alla direzione
dello stabilimento di __________ presso il quale RE 1 sta espiando la pena.
Nella decisione, al punto 1 del dispositivo, oltre alla delega, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha ribadito la limitazione geografica (impedimento a
recarsi nel Canton Ticino) già stabilita nella decisione di primo congedo del
4.4.2012. Il reclamo presentato in data 6/7.2.2013 è stato dichiarato irricevibile
da questa Corte in data 13.2.2013 (inc. __________).
h.Con istanza 4/6.3.2013, il reclamante ha chiesto che
la restrizione territoriale impostagli in ambito di congedi sia tolta. Con decisione
15.3.2013 (inc. __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto
la richiesta di RE 1 ed ha confermato la limitazione geografica per i congedi.
i.
Con il presente
gravame il reclamante chiede in via principale di annullare la decisione
15.3.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, e di accogliere la
richiesta di revoca della limitazione territoriale per i congedi. Domanda pure
la concessione del gratuito patrocinio e la concessione, in via cautelare, di
un permesso speciale per il 27.4.2013.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dal 1°.1.2011, all’art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
1.2
L’art.
10.
cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice
dell’applicazione della pena – funzione questa attribuita in Ticino dal
1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l’art. 73 LOG –
la competenza, fra l’altro, a decidere la concessione del primo congedo (lit.
h).
Contro
tale decisione è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
1.3
Nulla
è detto nella LEPM riguardo alle decisioni sui successivi congedi.
L’art.
46.
del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(REPM) stabilisce che, riservato il primo congedo, gli altri congedi e gli
accompagnamenti sono decisi dalla Direzione.
Contro
le decisioni della Direzione è dato reclamo alla Divisione (art. 57 cpv. 1
REPM).
1.4
Il
Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti
gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla
detenzione penale degli adulti) del 10.4.2006 (RS 4.2.1.1.3; di seguito:
Concordato latino) in vigore, per quanto concerne il Ticino, dal 1°.11.2007,
prevede all’art. 17 cpv. 1 che il Cantone che ha emanato la sentenza esercita
tutte le competenze legali relative all’esecuzione della pena o della misura, a
meno che non le abbia espressamente delegate a un altro Cantone. Per il cpv. 2,
esso statuisce segnatamente sui congedi e le diverse autorizzazioni di uscita
(lit. c).
In
Ticino, per i condannati detenuti fuori Cantone, in assenza di delega, sui
congedi successivi al primo decide il giudice dei provvedimenti coercitivi. Si
tratta di decisione equivalente a quella della Direzione in virtù dell’art. 46
REPM.
Contro
la decisione sui congedi non è prevista espressamente una via d'impugnazione: è
comunque escluso il reclamo, per i motivi ivi esposti e noti alla parte reclamante
(sentenze 12.12.2012, inc. __________ e 13.2.2013. inc. __________).
Potrebbe eventualmente
entrare in linea di conto il reclamo alla Divisione della giustizia, applicando
per analogia l’art. 57 cpv. 1 REPM.
Contro
le decisioni della Direzione è dato reclamo alla Divisione della giustizia giusta
l’art. 81 cpv. 2 lit. c del Regolamento: il termine per proporre il gravame è
di cinque giorni.
Il
presente reclamo, presentato a quest’autorità il 25/26.3.2013 contro la
decisione 15.3.2013, appare tardivo rispetto al termine fissato dal REPM: ciò
che permette di prescindere dalla trasmissione del gravame.
1.5
Una
competenza di questa Corte non sussiste neppure in virtù dell’art. 12 cpv. 2 della
Legge cantonale sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(LEPM).
I
termini “decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure”
utilizzati in questa norma devono essere interpretati.
Di
scarso aiuto sono i lavori preparatori: né il rapporto della Commissione preparatoria,
né il Messaggio n. 6165 del 21.9.2009, né il Rapporto 6165 R del 31.3.2010
forniscono indicazioni utili.
Questa
Corte ritiene che detti termini vadano compresi in senso restrittivo, in particolare
consentendo il reclamo unicamente contro le decisioni di esecuzione
pena, non contro le decisioni relativi all’espiazione pena.
Questa
distinzione tra “Vollstreckung” e “Vollzug” (BSK StPO – B.
BRÄGGER, art. 439 CPP n. 4 e 7) sussume alla prima categoria il regime
progressivo dell’applicazione della pena, l’eventuale interruzione o
sospensione della stessa, come pure la fine della medesima, solitamente in
applicazione di norme federali. Nella seconda categoria sono sussumibili le
modalità concrete di espiazione della sanzione privativa della libertà nello
stabilimento o penitenziario designato, in base ai regolamenti ivi vigenti,
prevalentemente di diritto cantonale o intercantonale.
Solo
le prime decisioni possono eventualmente essere qualificate di esecuzione della
pena e delle misure ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 LEPM: sono escluse le impugnazioni
contro le decisioni adottate in applicazione dei regolamenti e degli ordinamenti
interni dei singoli penitenziari o stabilimenti.
A
sostegno di questa interpretazione restrittiva si può addurre che i due testi
regolamentari ticinesi sull’espiazione delle pene, ovverosia il REPM (agli art.
56.
e 57, modificati il 21.12.2010 e, l’art. 57, anche il 19.12.2012) e il
Regolamento (all’art. 81, modificato il 15.12.2010 e il 10.12.2012), sono stati
entrambi adottati successivamente all’approvazione da parte del parlamento
della LEPM (avvenuta il 20.4.2010): in nessuno dei due si fa menzione o si
iscrive la possibilità di reclamo a questa Corte dei provvedimenti adottati in
applicazione dei medesimi.
1.6
Fa
eccezione a quanto sopra la decisione sul primo congedo, in quanto la possibilità
di aggravarla con reclamo risulta espressamente dai combinati disposti degli
art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b LEPM. Se nulla è previsto per i
successivi congedi, se ne deve dedurre che l’eccezione (ovvero l’attribuzione
di una competenza alla CRP) è limitata unicamente al primo congedo, e non si
estende ai successivi.
1.7
Per
quanto esposto, non è quindi dato reclamo a questa Corte contro le decisioni
della Direzione delle strutture carcerarie o del giudice dei provvedimenti
coercitivi sui successivi congedi (escluso il primo).
1.8
Il
reclamo è pertanto irricevibile.
Date
la particolarità del caso, la situazione normativa poco chiara, l’assenza di
indicazioni sulla via di reclamo nello scritto impugnato, si prescinde dal
prelevare la tassa di giustizia e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate le norme menzionate ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Non
è concessa l’assistenza giudiziaria.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
5. Intimazione:
-
-
-
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster