60.2013.97
Reclamo dell'imputato prosciolto contro dispositivo del decreto di abbandono che nega indennizzi. ricevibilità
27 maggio 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2013.97
Data decisione, Autorità:
27.05.2013, CRPTI
Titolo:
Reclamo dell'imputato prosciolto contro dispositivo del decreto di abbandono che nega indennizzi. ricevibilità
INDENNITÀ
RECLAMO
RICEVIBILITÀ
art. 322 CPP
art. 393 CPP
art. 429 CPP
Incarto n.
60.2013.97
Lugano
27 maggio 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 26/28.3.2013
presentato da
RE 1
in relazione
al decreto di abbandono 14.3.2013 emanato dal
procuratore generale John Noseda - tra gli altri - nei di lui confronti, per
titolo di estorsione, usura, coazione e falsità in documenti (ABB __________);
richiamate le osservazioni 3/8.4.2013 del
magistrato inquirente, mediante le quali si rimette al prudente giudizio di
codesta Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. In
data 17.11.2011, __________, nella sua qualità di segretario dell’__________, e
__________, sindacalista, dopo essere stati contattati da alcuni dipendenti
della __________, __________, hanno segnalato al Ministero pubblico dei fatti in
merito al modo di operare della citata impresa di costruzioni (cfr. verbale di
interrogatorio 17.11.2011, AI 1, inc. MP __________).
In
medesima data il procuratore generale ha decretato l’apertura dell’istruzione penale
nei confronti della __________, di PI 1 e di RE 1, rispettivamente amministratore
unico e capo squadra della citata impresa di costruzioni, per titolo di
estorsione, usura, coazione e falsità in documenti (AI 2).
b. Dopo
aver esperito svariati atti istruttori, con decisione 3.12.2012 il magistrato inquirente
ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando - tra gli altri - a RE 1
l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi confronti, comunicando altresì
che eventuali istanze probatorie avrebbero dovuto essere presentate entro il 21.12.2012
ed entro lo stesso termine RE 1 veniva anche invitato a formulare eventuali
pretese d’indennizzo e di torto morale, producendo la documentazione a sostegno
della richiesta (AI 31).
c. Con scritto 27.2/1.3.2013, RE 1, ha personalmente chiesto al procuratore generale un altro termine per presentare una richiesta di
indennizzo e torto morale, in quanto si trovava “assente in __________ dal
06 Dicembre 2012 fino 31 Gennaio 2013, arrivato in Ticino 31 gennaio 2013,
(...); mi è stato possibile solo adesso, verificare che il termine era già
passato. Informo anche che non sono stato mai informato dei miei diritti e
scadenze da parte dell’avv. __________” (cfr. AI 38).
d. Con
decisione 14.3.2013 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento
nei confronti - tra gli altri - di RE 1, considerato come dall’inchiesta non
sono “emersi elementi sufficienti a ritenere colpevoli gli imputati per i
reati ipotizzati” (decreto d’abbandono 14.3.2013, p. 5, ABB __________.
Al
punto 6 del dispositivo della decisione di cui sopra il magistrato inquirente
ha poi negato di accordare indennizzi e non ha riconosciuto la riparazione del
torto morale a RE 1, visto che lo stesso non ha “formulato pretese
d’indennizzo e/o di riparazione del torto morale nel termine impartito con
decreto di chiusura dell’istruzione (...) di data 3 dicembre 2012, e nemmeno
sono adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 429 CPP” (decreto
d’abbandono 14.3.2013, p. 5, ABB __________).
e. Con
gravame 26/28.3.2013 RE 1 personalmente impugna il suddetto decreto di abbandono,
sollevando il fatto che non sarebbe mai stato “avvertito e informato, da
parte dell’avvocato responsabile del caso avv. __________, che si poteva quantificare
anche in sede penale un indennizzo per tutto quello che ha comportato la
suddetta procedura” (reclamo 26/28.3.2013, p. 1).
Chiede quindi che venga
annullato il “punto 5” (recte 6)
del dispositivo dell’ABB __________ e che gli venga assegnato un termine “per
la richiesta di indennizzo” (reclamo 26/28.3.2013, p. 2).
Considerandi
1.
1.1.
Le parti possono impugnare entro dieci
giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322
cpv. 2 CPP).
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame – inoltrato il 26/28.3.2013 – contro la decisione 14.3.2013 del
procuratore generale con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico
dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (dispositivo
no. 6, __________), è tempestivo e proponibile.
RE 1 quale imputato nei cui confronti il procedimento è
stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato pretese a’ sensi
dell’art. 429 CPP.
Il reclamo in esame non rispetta
i requisiti di motivazione di cui al considerando precedente. RE 1 alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo
principalmente di non essere stato informato circa i suoi diritti da parte del
suo avvocato, senza aggiungere nulla di rilevante per corroborare le sue allegazioni.
Il
reclamante ritiene di aver subito un torto morale e dei danni dalla procedura
penale a suo carico, senza tuttavia specificare e quantificare - in maniera
dettagliata, così com’è suo dovere - le pretese richieste di indennizzo.
RE
1.
nemmeno nello scritto inviato al procuratore generale in data 27.2/1.3.2013,
quindi ben due mesi oltre il termine assegnatogli con decreto di chiusura
dell’istruzione 3.12.2012 (cfr. AI 31), si è premurato di formulare precisamente
eventuali sue pretese, producendo la documentazione atta a comprovarle. Anche
in quella sede si è limitato a richiedere l’assegnazione di un nuovo termine,
senza aggiungere nulla di più, e ciò benché fosse rientrato dall’estero - a suo
dire - già il 31.1.2013 (cfr. scritto AI 38).
La
circostanza che secondo l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il
fatto e il diritto non dispensa il reclamante dal suo obbligo di precisamente
indicare i fatti per avvalorare le sue argomentazioni, producendo la necessaria
documentazione.
In queste condizioni, a questa Corte non è
noto quale torto morale e/o danno avrebbe patito il reclamante a seguito della
procedura penale in questione.
Inoltre, l’unico rimprovero
mosso nel gravame è rivolto al suo patrocinatore e non al procuratore generale.
Nella
fattispecie non si può quindi ritenere che RE 1 abbia ossequiato il suo dovere
di motivare il gravame, in particolare le sue pretese di indennizzo.
Il
reclamo è quindi da dichiarare irricevibile, ciò che permette di prescindere da
un esame del merito.
3.
3.1.
A
titolo abbondanziale si rileva che giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un
termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può
chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa
dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e
presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo
dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto
procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.
3.2
Nel
caso concreto, anche volendo - per ipotesi - ritenere lo scritto che il
reclamante ha inviato in data 27.2/1.3.2013 al procuratore generale (AI 38)
un’istanza di restituzione dei termini, la stessa sarebbe in ogni caso priva di
qualsivoglia motivazione e fondamento a sostegno della mancata presentazione di
eventuali pretese d’indennizzo entro il termine fissato.
Il reclamante, anche in
questo caso, si limita a sostenere di essere stato assente all’estero dal
6.12.2012
al 31.1.2013 e che si sarebbe reso conto solo nell’imminenza dello
scritto 27.2/1.3.2013 “(...) che il termine era già passato” (cfr. AI
38), senza tuttavia specificare nulla di più al riguardo, neppure allegando una
prova della sua permanenza in __________, fatto di per sé non sufficiente a
giustificare una restituzione del termine, a maggior ragione considerato come
il reclamante fosse patrocinato da un legale.
RE
1.
non ha quindi fatto valere
motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine
per presentare eventuali pretese di indennizzo.
4.
Il gravame
è irricevibile. Spese e tasse di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le
spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a
carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-;
-.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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