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Decisione

60.2013.97

Reclamo dell'imputato prosciolto contro dispositivo del decreto di abbandono che nega indennizzi. ricevibilità

27 maggio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

a. In

data 17.11.2011, __________, nella sua qualità di segretario dell’__________, e

__________, sindacalista, dopo essere stati contattati da alcuni dipendenti

della __________, __________, hanno segnalato al Ministero pubblico dei fatti in

merito al modo di operare della citata impresa di costruzioni (cfr. verbale di

interrogatorio 17.11.2011, AI 1, inc. MP __________).

In

medesima data il procuratore generale ha decretato l’apertura dell’istruzione penale

nei confronti della __________, di PI 1 e di RE 1, rispettivamente amministratore

unico e capo squadra della citata impresa di costruzioni, per titolo di

estorsione, usura, coazione e falsità in documenti (AI 2).

b. Dopo

aver esperito svariati atti istruttori, con decisione 3.12.2012 il magistrato inquirente

ha decretato la chiusura dell’istruzione, prospettando - tra gli altri - a RE 1

l’emanazione di un decreto di abbandono nei suoi confronti, comunicando altresì

che eventuali istanze probatorie avrebbero dovuto essere presentate entro il 21.12.2012

ed entro lo stesso termine RE 1 veniva anche invitato a formulare eventuali

pretese d’indennizzo e di torto morale, producendo la documentazione a sostegno

della richiesta (AI 31).

c. Con scritto 27.2/1.3.2013, RE 1, ha personalmente chiesto al procuratore generale un altro termine per presentare una richiesta di

indennizzo e torto morale, in quanto si trovava “assente in __________ dal

06 Dicembre 2012 fino 31 Gennaio 2013, arrivato in Ticino 31 gennaio 2013,

(...); mi è stato possibile solo adesso, verificare che il termine era già

passato. Informo anche che non sono stato mai informato dei miei diritti e

scadenze da parte dell’avv. __________” (cfr. AI 38).

d. Con

decisione 14.3.2013 il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento

nei confronti - tra gli altri - di RE 1, considerato come dall’inchiesta non

sono “emersi elementi sufficienti a ritenere colpevoli gli imputati per i

reati ipotizzati” (decreto d’abbandono 14.3.2013, p. 5, ABB __________.

Al

punto 6 del dispositivo della decisione di cui sopra il magistrato inquirente

ha poi negato di accordare indennizzi e non ha riconosciuto la riparazione del

torto morale a RE 1, visto che lo stesso non ha “formulato pretese

d’indennizzo e/o di riparazione del torto morale nel termine impartito con

decreto di chiusura dell’istruzione (...) di data 3 dicembre 2012, e nemmeno

sono adempiuti i presupposti di applicazione dell’art. 429 CPP” (decreto

d’abbandono 14.3.2013, p. 5, ABB __________).

e. Con

gravame 26/28.3.2013 RE 1 personalmente impugna il suddetto decreto di abbandono,

sollevando il fatto che non sarebbe mai stato “avvertito e informato, da

parte dell’avvocato responsabile del caso avv. __________, che si poteva quantificare

anche in sede penale un indennizzo per tutto quello che ha comportato la

suddetta procedura” (reclamo 26/28.3.2013, p. 1).

Chiede quindi che venga

annullato il “punto 5” (recte 6)

del dispositivo dell’ABB __________ e che gli venga assegnato un termine “per

la richiesta di indennizzo” (reclamo 26/28.3.2013, p. 2).

Considerandi

1.

1.1.

Le parti possono impugnare entro dieci

giorni il decreto di abbandono dinanzi alla giurisdizione di reclamo (art. 322

cpv. 2 CPP).

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame – inoltrato il 26/28.3.2013 – contro la decisione 14.3.2013 del

procuratore generale con cui ha abbandonato il procedimento penale a carico

dell’imputato e non ha assegnato alcun indennizzo ex art. 429 CPP (dispositivo

no. 6, __________), è tempestivo e proponibile.

RE 1 quale imputato nei cui confronti il procedimento è

stato abbandonato ex art. 429 cpv. 1 CPP, è pacificamente legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha negato pretese a’ sensi

dell’art. 429 CPP.

Il reclamo in esame non rispetta

i requisiti di motivazione di cui al considerando precedente. RE 1 alla quale è giunto il procuratore generale, sostenendo

principalmente di non essere stato informato circa i suoi diritti da parte del

suo avvocato, senza aggiungere nulla di rilevante per corroborare le sue allegazioni.

Il

reclamante ritiene di aver subito un torto morale e dei danni dalla procedura

penale a suo carico, senza tuttavia specificare e quantificare - in maniera

dettagliata, così com’è suo dovere - le pretese richieste di indennizzo.

RE

1.

nemmeno nello scritto inviato al procuratore generale in data 27.2/1.3.2013,

quindi ben due mesi oltre il termine assegnatogli con decreto di chiusura

dell’istruzione 3.12.2012 (cfr. AI 31), si è premurato di formulare precisamente

eventuali sue pretese, producendo la documentazione atta a comprovarle. Anche

in quella sede si è limitato a richiedere l’assegnazione di un nuovo termine,

senza aggiungere nulla di più, e ciò benché fosse rientrato dall’estero - a suo

dire - già il 31.1.2013 (cfr. scritto AI 38).

La

circostanza che secondo l’art. 391 CPP questa Corte esamini liberamente il

fatto e il diritto non dispensa il reclamante dal suo obbligo di precisamente

indicare i fatti per avvalorare le sue argomentazioni, producendo la necessaria

documentazione.

In queste condizioni, a questa Corte non è

noto quale torto morale e/o danno avrebbe patito il reclamante a seguito della

procedura penale in questione.

Inoltre, l’unico rimprovero

mosso nel gravame è rivolto al suo patrocinatore e non al procuratore generale.

Nella

fattispecie non si può quindi ritenere che RE 1 abbia ossequiato il suo dovere

di motivare il gravame, in particolare le sue pretese di indennizzo.

Il

reclamo è quindi da dichiarare irricevibile, ciò che permette di prescindere da

un esame del merito.

3.

3.1.

A

titolo abbondanziale si rileva che giusta l’art. 94 cpv. 1 CPP la parte che, non avendo osservato un

termine, ha subìto un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può

chiederne la restituzione; a tal fine deve render verosimile di non avere colpa

dell’inosservanza. Per il cpv. 2, l’istanza di restituzione va motivata e

presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo

dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l’atto

procedurale omesso. Entro lo stesso termine occorre compiere l’atto omesso.

3.2

Nel

caso concreto, anche volendo - per ipotesi - ritenere lo scritto che il

reclamante ha inviato in data 27.2/1.3.2013 al procuratore generale (AI 38)

un’istanza di restituzione dei termini, la stessa sarebbe in ogni caso priva di

qualsivoglia motivazione e fondamento a sostegno della mancata presentazione di

eventuali pretese d’indennizzo entro il termine fissato.

Il reclamante, anche in

questo caso, si limita a sostenere di essere stato assente all’estero dal

6.12.2012

al 31.1.2013 e che si sarebbe reso conto solo nell’imminenza dello

scritto 27.2/1.3.2013 “(...) che il termine era già passato” (cfr. AI

38), senza tuttavia specificare nulla di più al riguardo, neppure allegando una

prova della sua permanenza in __________, fatto di per sé non sufficiente a

giustificare una restituzione del termine, a maggior ragione considerato come

il reclamante fosse patrocinato da un legale.

RE

1.

non ha quindi fatto valere

motivi che potessero, se sufficienti, comportare la restituzione del termine

per presentare eventuali pretese di indennizzo.

4.

Il gravame

è irricevibile. Spese e tasse di giustizia sono poste a carico di RE 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 429 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le

spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a

carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-;

-.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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