60.2013.98
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato / accusato / imputato quale istante
4 aprile 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2013.98
Data decisione, Autorità:
04.04.2013, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già indiziato / accusato / imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2013.98
Lugano
4 aprile 2013/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.03.2013 presentata da
RE 1
patr. da:
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare gli
incarti penali che lo riguardano personalmente;
premesso che la richiesta datata 25.03.2013
è giunta al Ministero pubblico il 26.03.2013, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il medesimo
giorno unitamente a otto incarti nel frattempo archiviati che riguardano il qui
istante, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con la presente istanza la MLaw __________, in nome e per conto del suo assistito
RE 1, chiede di poter visionare tutti gli incarti penali riguardanti quest’ultimo
per valutare la sua situazione, essendogli stato impartito dall’Ufficio della
migrazione un termine per abbandonare il territorio elvetico, allegando la
relativa decisione dell’8.03.2013 e copia della procura (cfr. istanza
25/26.03.2013 e documentazione ivi annessa);
che,
come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla presente richiesta, trasmettendo, in originale, otto incarti
riguardante RE 1, segnatamente l’inc. DAC __________ (una cartelletta azzurra),
l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. DA __________ (una
cartelletta marrone), l’inc. NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc.
NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc. DA __________ (una cartelletta
marrone), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone) e l’inc. DA __________
(una cartelletta marrone);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le (eventuali) altre parti
nei procedimenti penali degli incarti riguardanti RE 1 nel frattempo archiviati,
essendo quest’ultimo stato parte agli stessi;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di indiziato, di
accusato e di imputato) nei procedimenti nel frattempo terminati, egli deve
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di RE 1 (rispettivamente del
suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG per esaminare gli incarti penali
in questione, poiché i procedimenti penali nel frattempo archiviati l’hanno
interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che dalla decisione 8.03.2013 emerge che l’Ufficio della migrazione,
richiamando – tra l’altro – il decreto di accusa 21.01.2013 (DA __________), ha
revocato il permesso di domicilio di RE 1, ordinandogli parimenti di lasciare
il territorio elvetico entro il 15.04.2013 (doc. 1.c annesso all’istanza
25/26.03.2013);
che
in siffatte circostanze l’esame dei suddetti incarti penali può essere utile al
patrocinatore del qui istante per valutare la situazione personale del suo
patrocinato;
che
di conseguenza questa Corte autorizza il patrocinatore di RE 1 a visionare (per motivi di praticità) presso il Ministero pubblico di Bellinzona (cui vengono
trasmessi, in originale, unitamente alla presente decisione) l’inc. DAC 6/2011
(una cartelletta azzurra), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone),
l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), l’inc. NLP __________ (una
cartelletta gialla), l’inc. NLP __________ (una cartelletta gialla), l’inc. DA __________
(una cartelletta marrone), l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone) e
l’inc. DA __________ (una cartelletta marrone), concordando i tempi di accesso
con il procuratore pubblico Antonio Perugini, compatibilmente con i suoi
impegni;
che
il patrocinatore di RE 1 è, se necessario, autorizzato a fotocopiare gli atti
utili ai fini delle sue incombenze;
che
l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo RE 1 già stato
parte ai procedimenti penali nel frattempo archiviati.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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