60.2014.105
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
15 maggio 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2014.105
Data decisione, Autorità:
15.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.105
Lugano
15 maggio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/14.03.2014 – emendata su richiesta il
18.04.2014 – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere il verbale attestante la causa
del decesso di ┼__________;
premesso che la richiesta datata 10.03.2014
è giunta al Ministero pubblico l’11.03.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita Lanzillo – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 14.03.2014, rimettendosi contestualmente al prudente giudizio di questa
Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’__________,
alle ore 12.20, in territorio di __________, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________
(__________), cittadino __________.
Il
Ministero pubblico ha conseguentemente aperto d’ufficio un procedimento penale (inc.
MP __________) nell’ambito del quale il procuratore pubblico ha ordinato l’autopsia e l’esame tossicologico sulla
salma della vittima (AI 1). Il relativo rapporto è stato allestito il 4.06.2013
e completato il 9.08.2013 (AI 5 e AI 7). Il perito è giunto alla conclusione secondo
la quale andava sicuramente privilegiata l’ipotesi suicida quale causa del suo decesso
(AI 7, p. 3). L’incarto penale è stato archiviato il 23.09.2013 (NLP __________).
2. Con la presente istanza – consegnata dal
Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte ed emendata su richiesta il 18.04.2014 – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del verbale
dell’autorità giudiziaria che ha stabilito il decesso di ┼__________.
A
sostegno della sua richiesta precisa in particolare che il 18.12.2013 sarebbe
stato pubblicato il testamento olografo di ┼__________ da cui essa risulterebbe quale beneficiaria
dell’appartamento con due posti auto, ubicati in Via __________ no. __________
a __________, ove lei abita. L’immobile sarebbe gravato da ipoteca a garanzia
di un contratto di mutuo a suo tempo stipulato dal defunto per il suo acquisto,
il cui debito (assistito da polizza assicurativa) si estingue in caso di decesso
del debitore. Con scritto 29.01.2014 la __________ avrebbe comunicato alla sua
filiale della provincia di __________ di essere venuta a conoscenza del decesso
del suo assicurato ┼__________ e di necessitare, tra gli altri documenti,
copia del verbale dell’autorità giudiziaria intervenuta sul luogo
dell’incidente (in caso di incidente per cause accidentali). Con dichiarazione
di successione registrata presso l’Agenzia delle entrate di __________ sarebbe
stato attuato il trasferimento dell’immobile dal defunto alla qui istante,
quale beneficiaria designata (cfr., nel dettaglio, doc. CRP 1, doc. CRP 4 e
doc. CRP 5; cfr. anche gli scritti 20.02.2014, 5.03.2014, 6.03.2014 e 10/11.03.2014 di IS 1, AI 9 – AI 12, inc. NLP __________).
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio
di questa Corte, rilevando nondimeno che la richiedente non risulterebbe, ai
fini della legislazione elvetica, erede legittima della persona deceduta,
poiché la stessa vanterebbe un diritto ereditario sulla base di un testamento
olografo di vecchia data non convalidato giudiziariamente.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Ora, dalla documentazione agli atti si
evince in particolare che in data 18.12.2013 è stato pubblicato con verbale un
testamento olografo redatto il 30.04.2010 da __________ (nel frattempo deceduto)
a favore di IS 1 (già __________), quale legataria, avente quale oggetto un
appartamento con due posti auto (cfr., al proposito, AI 9 – AI 12 dell’inc. NLP
__________ e documentazione annessa allo scritto 18.04.2014, doc. CRP 4 e doc.
CRP 5).
Ciò posto e tenuto conto dei motivi addotti
nella presente richiesta, a giudizio di questa Corte appare dato un interesse
giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione,
in copia, della pagina 1 e della pagina 3 della relazione medico legale sugli
accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ (nato il __________ e deceduto l’__________)
allestita dalla dr.ssa __________ il 9.08.2013 (AI 7 – inc. NLP __________), da
cui emerge il motivo del suo decesso.
In
siffatte circostanze la pagina
1 e la pagina 3 della relazione medico legale sugli accertamenti autoptici
eseguiti sulla salma di __________ allestita dalla dr.ssa __________ il 9.08.2013 (AI 7 – inc. NLP __________)
vengono trasmesse, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
Va da sé che la summenzionata
documentazione potrà essere usata esclusivamente nell’ambito della richiesta presentata
dalla società di assicurazione
__________ di cui alla presente istanza.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
Considerandi
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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