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Decisione

60.2014.106

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

24 marzo 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di averlo perso, che la sua assicurazione infortuni ne ha richiesto una copia e

che è inoltre intenzionata a produrlo dinanzi al pretore durante l’udienza di

divorzio (che si terrà prossimamente);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni

in merito alla richiesta;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento

penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo la qui istante stata parte (in qualità

di accusatore privato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatore

privato) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

Considerandi

legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4

LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, poiché il

procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in

veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che essa necessita del citato decreto, essendo stato richiesto

dalla sua assicurazioni infortuni ed essendo intenzionata a produrlo agli atti

nell’ambito della procedura di divorzio;

che

di conseguenza il DA __________

viene trasmesso, in copia,

all’istante unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata

parte al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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