60.2014.106
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
24 marzo 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2014.106
Data decisione, Autorità:
24.03.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.106
Lugano
24 marzo 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/14.03.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un decreto di accusa (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 11.03.2014
è giunta al Ministero pubblico il 13.03.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 14.03.2014, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della segnalazione di aggressione / violenza da parte dell’Ospedale __________
(reparto Pronto soccorso), pervenuta al Ministero pubblico il 22.07.2013, è
stato aperto un procedimento a carico di PI 2 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.11.2013
mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici in relazione ai fatti avvenuti a __________ il 19.07.2013 ai danni di
sua moglie IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta aliquote
da CHF 110.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'300.--, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--
e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto
nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente
passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal
Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del
summenzionato decreto di accusa;
che a sostegno della sua richiesta precisa
Fatti
di averlo perso, che la sua assicurazione infortuni ne ha richiesto una copia e
che è inoltre intenzionata a produrlo dinanzi al pretore durante l’udienza di
divorzio (che si terrà prossimamente);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni
in merito alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nel DA __________ (passato in giudicato), essendo la qui istante stata parte (in qualità
di accusatore privato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatore
privato) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
Considerandi
legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in
veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essa necessita del citato decreto, essendo stato richiesto
dalla sua assicurazioni infortuni ed essendo intenzionata a produrlo agli atti
nell’ambito della procedura di divorzio;
che
di conseguenza il DA __________
viene trasmesso, in copia,
all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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