60.2014.108
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
13 maggio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2014.108
Data decisione, Autorità:
13.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.108
Lugano
13 maggio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/18.03.2014, emendata su richiesta il
2/5.05.2014, presentata da
IS 1
tendente ad ottenere i risultati autoptici di ┼__________;
premesso che la richiesta datata 2.03.2014,
spedita il 4.03.2014, è giunta al Ministero pubblico il 5.03.2014, che l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte il 18.03.2014, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il 19.06.2013, in territorio di __________,
IS 1 ha rinvenuto il corpo esanime di ┼__________, sua
compagna.
Il Ministero pubblico ha di conseguenza
aperto d’ufficio un procedimento penale nell’ambito del quale il procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha
ordinato l’autopsia sulla salma della vittima (allo scopo di stabilire il
momento del decesso, di verificarne la causa e le circostanze nelle quali è
avvenuto) nonché l’esame tossicologico/di alcolemia. Il relativo rapporto è
stato allestito l’8.08.2013 e completato il 15.10.2013. Il perito è giunto alla
conclusione che la causa del decesso di ┼__________ sarebbe da ricondurre alle devastanti lesioni del
sistema nervoso centrale causate dal colpo d’arma da fuoco, escludendo parimenti
l’intervento da parte di terze persone. L’incarto penale è stato archiviato il 21.11.2013
(NLP __________ – inc. MP __________).
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – IS 1 postula la
trasmissione dei risultati autoptici riguardanti la sua allora compagna ┼__________.
A
sostegno della sua richiesta afferma che la stessa è stata la sua compagna nel
periodo compreso tra il mese di novembre 2009 fino al giorno del suo decesso. Adduce
inoltre che forse l’incarto penale in questione potrebbe dargli un sostegno per
elaborare il lutto, ritenuto che il suicidio è accaduto nei pressi della sua
abitazione e considerato inoltre che, fino ad oggi, non capisce i motivi alla
base del suo gesto estremo.
Come
esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni in merito
alla richiesta.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è dato
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS
1, l’allora compagno di ┼__________
[circostanza che emerge pure dal rapporto di costatazione allestito dalla
Polizia il 15.07.2013 (inc. MP __________], a conoscere l’esatta causa del suo
decesso.
Di conseguenza il rapporto di
costatazione datato 15.07.2013, la relazione medico legale sugli accertamenti
necroscopici eseguiti sulla salma della vittima datata 8.08.2013 (relazione provvisoria) e la relazione medico legale sugli accertamenti
necroscopici eseguiti sulla salma della vittima datata 15.10.2013 (relazione definitiva) vengono
trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Considerandi
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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