60.2014.123
Reclamo del PP contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Calcolo del termine dei 2/3 per la liberazione condizionale di una pena parzialmente aggiuntiva, in
4 febbraio 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.123
Lugano
4 febbraio 2015/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 31.3.2014 presentato
dal
procuratore pubblico RE 1,
contro
la decisione 21.3.2014 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, mediante
la quale ha concesso a PI 1 (patr. da: PR 1) la liberazione condizionale
(inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 7/8.4.2014 e lo scritto di
duplica 5/6.5.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi, concludenti per
l’irricevibilità del gravame;
preso atto delle osservazioni di replica 28/29.4.2014
del procuratore pubblico, con cui riconferma le proprie argomentazioni e conclusioni,
come pure le argomentazioni di cui allo scritto 2.4.2014 con l’annessa
documentazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data
10.10.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto PI 1 autore colpevole
di truffa per mestiere e lo ha condannato ad una pena detentiva, parzialmente
aggiuntiva a tre sentenze estere (una francese del 16.12.2011 con condanna a 3
anni di pena detentiva di cui 2 sospesi condizionalmente, una belga del
7.11.2012 con condanna a 1 anno di pena detentiva sospesa con la condizionale e
una tedesca del 28.3.2013 con condanna a 2 anni di pena detentiva sospesi con
la condizionale) di 14 mesi fermi, da dedursi il carcere preventivo e di
sicurezza sofferti (punto 2. del dispositivo della sentenza della Corte delle assise
criminali del 10.10.2013, inc. TPC __________).
Dalla
stessa sentenza (a pag. 2) risulta altresì che PI 1 è stato posto in carcerazione
preventiva dal 25.6.2013 al 26.8.2013 (63 giorni) e in carcerazione di sicurezza
dal 27.8.2013 al 10.10.2013 (44 giorni).
La
sentenza della Corte delle assise criminali è passata in giudicato.
b.
In esecuzione della sentenza
della Corte di merito, il giudice dei provvedimenti coercitivi il 6.11.2013,
dovendosi determinare sul collocamento iniziale del condannato, ha ordinato il collocamento
di quest’ultimo in sezione chiusa e ha stabilito che in data 24.8.2014 (salvo
ulteriori decisioni sulla scarcerazione) la pena sarebbe stata interamente
Considerandi
scontata (punti 1. e 2. del dispositivo della decisione 6.11.2013, inc. GPC __________).
Nella
medesima decisione, ritenuto che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il
10.10.2013
e considerati i periodi di carcerazione preventiva indicati nella sentenza
di merito, sono stati determinati i seguenti termini di espiazione:
1/3 13.11.2013
1/2 23.01.2014
2/3 04.04.2014
Termine 24.08.2014
c. Il
7.11.2013
la Sezione della popolazione, Bellinzona, ha deciso l’allontanamento
di PI 1 dal nostro territorio non appena scarcerato.
d. Con
esposto 11/12.11.2013 PI 1 ha interposto reclamo davanti a questa Corte contro
la decisione 6.11.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo di
fissare il termine di fine pena al 5.3.2014, stante che, a suo parere, nel computo
della carcerazione preventiva sofferta, dovevano essere considerati anche i
periodi di detenzione preventiva ed estradizionale subiti nell’ambito dei
procedimenti esteri e non solo il carcere preventivo e la carcerazione di
sicurezza scontati in Svizzera.
Il
12.12.2013
la Corte dei reclami penali ha dichiarato il reclamo irricevibile,
ritenuto che la questione riguardante il computo della carcerazione subita
prima del processo compete al giudice del merito in base al chiaro testo
dell’art. 51 CP.
Stabilito
che quanto richiesto nel gravame riguardava la comprensione del punto 2.1. del
Dispositivo
dispositivo della sentenza di merito − in particolare a sapere se nella carcerazione
preventiva e di sicurezza da dedurre dalla pena detentiva pronunciata andasse
computata unicamente quella sofferta in Svizzera o anche quella scontata
all’estero in relazione alle sentenze estere considerate per fissare la pena parzialmente
aggiuntiva − la Corte dei reclami penali, sulla base dell’art. 83
cpv. 1 CPP, considerando lo scritto 11/12.11.2013 del reclamante quale
richiesta di interpretazione della sentenza di merito, lo ha trasmesso
d’ufficio alla Corte delle assise criminali per evasione, giusta l’art. 39 cpv.
1 CPP (inc. CRP __________).
Questa
decisione è passata in giudicato.
e. In
data 8.1.2014 la Corte delle assise criminali ha respinto l’istanza d’interpretazione
11/12.11.2013, precisando che il carcere preventivo e di sicurezza da dedurre
dalla pena pronunciata di cui al dispositivo 2.1. della sentenza di merito, faceva
riferimento, in modo chiaro ed inequivocabile, al solo periodo di detenzione
precedente il processo sofferto in Svizzera e indicato a pag. 2 della sentenza
del 10.10.2013, senza lasciare alcuno spazio per il computo di altre forme di
carcerazione avvenute all’estero, nemmeno menzionate in detta sentenza (inc.
TPC __________).
Tale
decisione non è stata impugnata, per cui, sulla base dei termini di esecuzione
indicati nella decisione di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti
coercitivi, nel febbraio 2014 è stato allestito il Piano di Esecuzione della
Sanzione penale [PES] (doc. 13, inc. GPC __________).
f. Raccolti
i preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie e dell’Ufficio
dell’assistenza riabilitativa − entrambi favorevoli −, acquisita la
documentazione pertinente e sentito in udienza PI 1, con decisione 21.3.2014 il
giudice dei provvedimenti coercitivi, valutando la prognosi non sfavorevole
circa il pericolo di recidiva, ha concesso la liberazione condizionale a far
tempo dal 4.4.2014, fissando nel contempo un periodo di prova di 1 anno.
Il
giudice ha altresì disposto il rimpatrio di PI 1 in __________ con imbarco su
un volo __________ di medesima data, per il tramite del Gruppo rimpatri della
Polizia cantonale.
g. Con
esposto 31.3.2014 il procuratore pubblico interpone reclamo contro la suddetta
decisione, postulando in via principale l’emanazione di una nuova decisione che
non conceda la liberazione condizionale; in via subordinata chiede
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio alla giurisdizione
inferiore per nuovo giudizio.
Il
procuratore pubblico contesta in particolare che nella fattispecie sia
adempiuto il presupposto dell’aver scontato i due terzi della pena imposto
dall’art. 86 cpv. 1 CP, necessario per la concessione della liberazione
condizionale.
Riprendendo
le motivazioni e il punto 2. del dispositivo della sentenza del 10.10.2013
della Corte delle assise criminali, il magistrato inquirente sostiene che,
visto il concorso retrospettivo, la liberazione condizionale potrebbe avvenire
solamente quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena complessiva (4
anni e 11 mesi), valutata dal giudice di merito tenendo conto delle condanne
estere, e non i due terzi della pena residua (14 mesi).
A
suo avviso la normativa sulla liberazione condizionale non potrebbe essere
applicata ad un detenuto che, secondo i propri calcoli, ha passato in carcere
15 mesi (di cui 173 giorni all’estero, come carcere preventivo ed
estradizionale, e circa 9 mesi e 10 giorni in Svizzera, per il procedimento sfociato
nella condanna del 10.10.2013) a fronte di una pena complessiva di 4 anni e 11
mesi, ovverossia un detenuto che ha espiato poco più di un quarto della pena.
Di fatto, giusta l’art. 43 cpv. 3 CP, l’istituto della liberazione condizionale
non sarebbe applicabile alla parte da espiare delle pene parzialmente sospese.
Osserva
inoltre, che soltanto grazie all’applicazione del concorso retrospettivo
sancito dall’art. 49 cpv. 2 CP, PI 1 è stato condannato in Svizzera a 14 mesi
di pena detentiva; in assenza delle precedenti sentenze estere, come precisato
dalla Corte di merito, la pena sarebbe invece stata di 2 anni e 11 mesi. Analogamente,
nella valutazione della liberazione condizionale ex art. 86 CP, dovrebbe essere
considerata la pena complessiva e, nel caso in cui alcune pene estere siano
state sospese con la condizionale, dovrebbe essere ritenuto il carcere complessivo
effettivamente sofferto. In caso contrario si snaturerebbe, a suo avviso, un sistema
che ha quale unico obiettivo quello di essere giusto e di non discriminare chi
è stato giudicato da tribunali diversi; non invece quello di evitare il carcere
ad un criminale che ha delinquito in vari Stati.
Infine
il magistrato postula la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.
h. Con
scritto 1.4.2014 questa Corte non lo ha concesso. Preso atto di ciò, il procuratore
pubblico con lettera 2.4.2014 ha prodotto una serie di documenti, annessi agli
atti (AI 3), formulando altresì alcune osservazioni.
i. Nel
contempo in data 2.4.2014 l’Ufficio federale della migrazione, Berna, ha pronunciato
il divieto d’entrata nei confronti di PI 1 a tempo indeterminato, mentre il
4.4.2014 alle ore 12.30 egli è stato imbarcato a __________ su un volo con destinazione
__________ (rapporto di complemento 4.4.2014, allegato a all’AI 10).
l. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nelle sue osservazioni 7/8.4.2014, chiede
a questa Corte di pronunciarsi preliminarmente sulla tardività e/o carenza di
motivazione del reclamo.
In
particolare evidenzia che il gravame non si esprimerebbe in relazione ai motivi
alla base della concessione della liberazione condizionale, bensì contesta il
calcolo del termine dei due terzi. Calcolo questo oggetto della decisione di
collocamento iniziale 6.11.2013, nel frattempo passata in giudicato. A mente
del giudice ciò apparirebbe non solo tardivo ma anche lesivo del principio di
buona fede.
Osserva
inoltre che il reclamo sarebbe carente nella motivazione: l’esposto non
preciserebbe infatti quali norme di diritto sarebbero state violate con il
calcolo dei due terzi effettuato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Gli
art. 42 cpv. 3 CP (sospensione condizionale), 49 cpv. 2 CP (concorso
retrospettivo) e 68 CP (pubblicazione della sentenza) menzionati nel gravame,
non riguarderebbero infatti le modalità di computo dei due terzi.
Per
il resto, non ritiene di esprimersi “nel merito” delle contestazioni sollevate
dal reclamante, prima che vengano risolte le asserite questioni preliminari. Tuttavia,
qualora queste ultime dovessero essere risolte a favore del reclamante, il magistrato
si riserva il diritto di completare le proprie osservazioni. Segnala comunque sin
d’ora che “le norme federali in materia prevedono che, in caso di più pene detentive
(da espiare), il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in
base alla loro durata totale solo nel caso di pene eseguibili simultaneamente”
(osservazioni 7/8.4.2014, p. 2). Ciò, a suo avviso, confermerebbe, tra l’altro,
il fatto che l’autorità d’esecuzione dovrebbe occuparsi, nelle sue specifiche
decisioni, solo della durata delle pene che può o è tenuta a far eseguire. Conclude
pertanto che anche le argomentazioni di “merito” del reclamo sarebbero prive di
fondamento.
m. Con
osservazioni di replica 28/29.4.2014, il procuratore pubblico rileva preliminarmente
la sussistenza di un interesse all’emanazione di una decisione in punto al suo
reclamo anche dopo il rimpatrio di PI 1, in quanto − ai fini,
a suo parere, di una corretta espiazione delle pene inflitte −
quest’ultimo, qualora ricomparisse in Svizzera, potrebbe essere fermato e
chiamato ad espiare il residuo di pena.
Il
magistrato inquirente contesta dipoi le censure di tardività e di violazione
del principio di buona fede sollevate dal giudice dei provvedimenti coercitivi,
sostenendo che a essere passati in giudicato sarebbero i dispositivi 1.
(riguardante il collocamento in sezione chiusa) e 2. (inerente al termine di
fine pena) della decisione di quest’ultimo e quindi non i termini di espiazione
della pena, non oggetto del dispositivo.
Egli
contesta altresì la censura di carente motivazione del reclamo. Evidenzia come
nel gravame si rimprovera un’errata applicazione dell’art. 86 CP e precisa che
in concreto la concessione della liberazione condizionale allo scadere dei 2/3
della pena aggiuntiva di 14 mesi, inflitta con sentenza 10.10.2013, violerebbe
lo spirito di detta norma di legge. Infatti il detenuto non avrebbe espiato i
2/3 della pena globale ritenuta dalla Corte di merito, rispettivamente avendo
egli scontato solo una piccola parte delle pene inflittegli, presenterebbe una
prognosi negativa.
Il
legislatore, a suo avviso, non avrebbe previsto una situazione come quella del
caso in questione, in specie tre sentenze estere che si ignorano
reciprocamente, precedenti la sentenza ticinese. Pertanto in difetto di una
chiara norma nonché di dottrina o di giurisprudenza, che trattino il caso
specifico, si dovrebbe, a suo parere, “far prevalere con buon senso lo scopo
e lo spirito” dell’art. 86 CP.
Infine
il magistrato inquirente ritiene le argomentazioni di “merito” espresse dal
giudice dei provvedimenti coercitivi prive di fondamento, riconfermando in conclusione
le argomentazioni esposte nel reclamo e in replica, e postulando l’emanazione
da parte di questa Corte di una nuova decisione che neghi a PI 1 la liberazione
condizionale.
n. PI
1, per parte sua, non ha fatto pervenire a questa Corte alcuna osservazione.
o. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, in duplica, con scritto 5/6.5.2014
riconferma le proprie argomentazioni e conclusioni. Aggiunge brevemente che
nemmeno la decisione impugnata indica nel dispositivo il calcolo dei 2/3; ad
ogni modo l’esigenza di segnalazione tempestiva potrebbe pure essere desunta
dall’art. 75 cpv. 6 CP. Infine osserva che “situazioni del genere” sono
previste (per sussunzione o conclusione) dagli art. 4 e 5 dell’Ordinanza sul
Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM), a condizione che si
tratti di pene eseguibili (poiché non sospese e/o rientranti nella competenza
della specifica autorità d’esecuzione).
1. 1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le
autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire
la relativa procedura.
L'art.
10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −
in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta
l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni
relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013
del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve
indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di
una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b
e c CPP).
1.2.
Il
gravame, inoltrato il 31.3.2014 dal Ministero pubblico − legittimato ex
lege − alla Corte dei reclami penali contro la decisione 21.3.2014 del
giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), è tempestivo oltre
che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
2. 2.1.
In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando
il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre
mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento
durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità
competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.
Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto
deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione
condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta
all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).
2.2.
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi deve essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La
liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non
costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che
il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e
12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).
Si
tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della
condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124
IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata
effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice
ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in
principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova
(art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento
delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla
competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del
penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).
3. Nel
presente caso ad essere oggetto di contestazione è la prima condizione per la
concessione della liberazione condizionale, segnatamente il calcolo dei due
terzi della pena, previsto dall’art. 86 cpv. 1 CP.
A
mente del Pubblico ministero tale condizione non sarebbe adempiuta nel caso
concreto, siccome il termine dei due terzi dovrebbe venire calcolato sulla pena
complessiva (di 4 anni e 11 mesi) valutata dal giudice della Corte di merito nelle
sue motivazioni, tenendo conto dei fatti oggetto dell’atto d’accusa chiamato a
giudicare nonché delle tre precedenti condanne subite da PI 1 all’estero e inerenti
a reati commessi precedentemente a quelli in giudizio.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ritiene in buona sostanza di avere, conformemente
alle proprie competenze in ambito di esecuzione pene, correttamente calcolato, nella
procedura per la concessione della liberazione condizionale, il termine dei due
terzi sulla base della pena pronunciata dalla Corte di merito (di 14 mesi)
oggetto del dispositivo della sentenza del 10.10.2013, passato in giudicato.
Calcolo questo anche oggetto della propria conseguente decisione di collocamento
iniziale del 6.11.2013, nel frattempo pure passata in giudicato.
Pertanto
le censure sollevate dal reclamante sarebbero, a suo avviso, tardive, carenti
nella motivazione, lesive del principio della buona fede ed erronee.
4. 4.1.
In concreto, si ha che la Corte di merito, nella
sentenza 10.10.2013, ha pronunciato nei confronti di PI 1 una pena detentiva di
14 mesi da espiare, parzialmente aggiuntiva a tre precedenti condanne estere, avendo
tenuto conto del concorso retrospettivo previsto dall’art. 49 cpv. 2 CP, che impone
al giudice − qualora egli deve giudicare un reato che l’autore ha
commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto − di determinare
una pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di
quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico
giudizio.
La
medesima autorità giudicante, sulla base dell’art. 51 CP, ha altresì determinato
e disposto il computo sulla pena pronunciata, unicamente del carcere preventivo
e di sicurezza (di complessivi 107 giorni) sofferti dal condannato per il procedimento
svoltosi sul nostro territorio.
Tutto
ciò non è stato oggetto di appello giusta gli art. 398 ss. CPP, unico rimedio
giuridico possibile per censurare la commisurazione della pena e il computo del
carcere subito prima della condanna. Pertanto il dispositivo della sentenza è
passato in giudicato.
Nemmeno
c’è stato spazio per un’altra interpretazione, in particolare circa il computo
del carcere preventivo ed estradizionale patiti dal condannato all’estero,
avendo la Corte di merito respinto in data 8.1.2014 un’istanza di
interpretazione volta in tal senso.
4.2.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi, nei limiti di competenza impostigli dall’art.
10 LEPM in combinazione con l’art. 73 LOG, è (correttamente) intervenuto in veste
di esecutore delle pene, emanando la decisione 6.11.2013 di collocamento
iniziale e stabilendo il termine di fine pena nel 24.8.2014 (oggetto del dispositivo
di tale decisione). Termine questo, che chiaramente è stato calcolato sulla
base della sentenza della Corte di merito, e dunque considerando la pena
detentiva pronunciata di 14 mesi, dedotti 107 giorni di carcere preventivo e di
sicurezza, e ritenuto il 10.10.2013 quale inizio dell’espiazione.
Di
riflesso, i termini di esecuzione pena − fra cui quello dei due terzi
−, per calcolo matematico, non possono che situarsi nell’arco di tempo
fra tale termine di inizio e di fine pena.
Già
per questo, l’idea che il detenuto debba espiare 2/3 della pena complessiva,
comporterebbe una carcerazione ben più lunga dei 14 mesi inflitti dalla Corte
di merito. In tal caso, il procuratore pubblico avrebbe dovuto ricorrere in
appello sulla commisurazione della pena.
Pertanto
oltre che tardiva, risulta totalmente inconsistente e poco seria la censura del
procuratore pubblico sollevata in questa sede, secondo cui il calcolo dei termini
di espiazione operato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione
6.11.2013, non essendo oggetto del dispositivo, non sarebbe a tutt’oggi passato
in giudicato e sarebbe quindi ancora impugnabile.
Ciò
che appare ancor più temerario, se si considera che il magistrato inquirente,
anziché aggravarsi tempestivamente contro la suddetta decisione (e prima ancora,
come detto sopra, ricorrendo in appello) solleva le proprie censure soltanto
nell’imminenza della liberazione condizionale e del rimpatrio del detenuto.
4.3.
Per
non incorrere nelle censure di tardività e di irricevibilità, il termine dei
due terzi deve, in questa sede, essere esclusivamente valutato quale
presupposto dell’art. 86 CP per la concessione della liberazione condizionale.
Esso
non deve riferirsi al calcolo matematico operato dal giudice dei provvedimenti
coercitivi nella di lui decisione di collocamento iniziale. Nemmeno deve essere
un modo per rivalutare l’applicazione del concorso retrospettivo ex art. 49
cpv. 2 CP considerato dal giudice di merito nel commisurare la pena − impugnabile
solo mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale (ciò che il
magistrato inquirente non ha fatto) − oppure per rivedere il computo del
carcere preventivo previsto dall’art. 51 CP, di esclusiva competenza del
giudice di merito.
4.4.
L’istituto
della liberazione condizionale si applica alle pene detentive di durata
superiore ai tre mesi, non sospese condizionalmente, ed eseguibili (“auf
unbedingt vollziehbare zeitliche Freiheitsstrafen von mehr als drei Monaten”),
come pure alle pene detentive a vita (“auf lebenslängliche Freiheitsstrafen”).
È
applicabile inoltre alla pena unica (“Gesamtstrafe”), da pronunciare dal
giudice di merito ex art. 49 CP a motivo della revoca della liberazione
condizionale di una pena divenuta esecutiva in seguito ad un nuovo reato,
giusta l’art. 89 cpv. 6 CP (“auf nach dem Widerruf einer bedingen Entlassung
gebildete Gesamtstrafen”), purché la durata della stessa superi
complessivamente i tre mesi, così come alle pene detentive eseguibili simultaneamente
(“auf gleichzeitig vollziehbare Freiheitsstrafen”) [BSK −
Strafrecht I − C. KOLLER, 3. ed., vor art. 86 CP n. 6].
Se
vi è concorso di più pene detentive nell’ambito dell’esecuzione, l’Ordinanza
sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19.9.2006 stabilisce
in particolare, che tali pene siano eseguite congiuntamente conformemente agli
art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale (art. 4 OCP-CPM).
ll
termine minimo per la liberazione condizionale delle pene detentive di durata
limitata eseguibili simultaneamente, è calcolato in base alla loro durata
totale (art. 5 OCP-CPM).
Per
finire l’istituto della liberazione condizionale trova altresì applicazione
alle pene detentive sostitutive, conseguenti alla commutazione di una pena
pecuniaria (art. 36 CP) o del lavoro di pubblica utilità (art. 39 CP) [BSK
− Strafrecht I − C. KOLLER, op. cit., vor art. 86 CP n. 6].
Esso
è invece escluso alla parte di pena da eseguire in caso di sospensione parziale
di una pena detentiva, secondo il chiaro testo dell’art. 43 cpv. 3 CP, e ciò
per evitare una “doppia erosione” delle pene detentive e per accontentare gli oppositori
dell’istituto della condizionale parziale (CR − CP I − A. KUHN,
art. 86 CP n. 10).
Prevedendo
espressamente i casi di applicabilità così come quelli di esclusione, il legislatore
ha regolamentato l’istituto della liberazione condizionale in modo chiaro e
completo, senza lasciare spazio ad eventuali lacune, contrariamente a quanto sostenuto
dal procuratore pubblico, il quale del resto non ha sostanziato la sua censura con
un qualche riferimento dottrinale e/o giurisprudenziale.
4.5.
Nel
calcolo del termine minimo per la concessione della liberazione condizionale,
il periodo di carcerazione preventiva sofferto va interamente dedotto dalla pena
privativa della libertà personale nella quale esso è computato, conformemente
all’art. 51 CP. La decisione di computo rientra nella competenza del giudice di
merito e non delle autorità d’esecuzione (BSK − Strafrecht I − C.
KOLLER, op. cit., art. 86 CP n. 1), che non hanno alcun margine di manovra in
quest’ambito (CR − CP I − Y. JEANNERET, art. 51 CP n. 7).
4.6.
In
concreto, la Corte di merito ha pronunciato (dispositivo 2. della sentenza
10.10.2013, passato in giudicato) una pena ferma di 14 mesi, aggiuntiva, in
quanto, in applicazione del concorso retrospettivo imposto dall’art. 49 CP, la
stessa è stata commisurata tenendo conto delle tre precedenti condanne estere.
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi è chiamato a far eseguire tale pena; non
invece anche le tre condanne estere, che, ritenuto quanto sopra esposto, non sono
eseguibili simultaneamente (fra l’altro, due delle tre pene pronunciate
all’estero sono pure sospese condizionalmente), e sono fuori dalla sua competenza.
Dal
quantum della suddetta pena va poi dedotto il carcere preventivo e di sicurezza
già sofferti dal detenuto (in Svizzera), così come definiti imperativamente dalla
Corte di merito nella sentenza 10.10.2013 (passata in giudicato) e riconfermati
nella decisione 8.1.2014 quo all’istanza di interpretazione, ovvero complessivamente
107 giorni.
Infatti
nell’ambito della liberazione condizionale da una pena aggiuntiva pronunciata
in Svizzera, non va tenuto conto della pena espiata all’estero (“Nicht zu
berücksichtigen ist dagegen die im Ausland verbüsste Strafe für die bedingte Entlassung
aus einer in der Schweiz ausgefällten Zusatzstrafe”, BSK − Strafrecht
I − C. KOLLER, op. cit., art. 86 CP n. 2).
Pertanto
sulla base di ciò, il termine di espiazione dei due terzi, venuto a scadere il
4.4.2014, quale primo presupposto per la liberazione condizionale, è in concreto
adempiuto.
Realizzati
altresì gli ulteriori presupposti di cui all’art. 86 CP − rimasti incontestati
− la decisione 21.3.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi resiste
alle censure del procuratore pubblico e merita di essere tutelata.
5. Il
reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Non si prelevano tasse,
né spese, trattandosi del Ministero pubblico a soccombere.
Non si assegnano ripetibili, in quanto PI 1 non ha
presentato osservazioni nella presente procedura e nemmeno le ha protestate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73
LOG, 43, 49, 74 ss., 86 CP, l’OCP-CPM, la LEPM, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera