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Decisione

60.2014.123

Reclamo del PP contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. Calcolo del termine dei 2/3 per la liberazione condizionale di una pena parzialmente aggiuntiva, in

4 febbraio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data

10.10.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto PI 1 autore colpevole

di truffa per mestiere e lo ha condannato ad una pena detentiva, parzialmente

aggiuntiva a tre sentenze estere (una francese del 16.12.2011 con condanna a 3

anni di pena detentiva di cui 2 sospesi condizionalmente, una belga del

7.11.2012 con condanna a 1 anno di pena detentiva sospesa con la condizionale e

una tedesca del 28.3.2013 con condanna a 2 anni di pena detentiva sospesi con

la condizionale) di 14 mesi fermi, da dedursi il carcere preventivo e di

sicurezza sofferti (punto 2. del dispositivo della sentenza della Corte delle assise

criminali del 10.10.2013, inc. TPC __________).

Dalla

stessa sentenza (a pag. 2) risulta altresì che PI 1 è stato posto in carcerazione

preventiva dal 25.6.2013 al 26.8.2013 (63 giorni) e in carcerazione di sicurezza

dal 27.8.2013 al 10.10.2013 (44 giorni).

La

sentenza della Corte delle assise criminali è passata in giudicato.

b.

In esecuzione della sentenza

della Corte di merito, il giudice dei provvedimenti coercitivi il 6.11.2013,

dovendosi determinare sul collocamento iniziale del condannato, ha ordinato il collocamento

di quest’ultimo in sezione chiusa e ha stabilito che in data 24.8.2014 (salvo

ulteriori decisioni sulla scarcerazione) la pena sarebbe stata interamente

Considerandi

scontata (punti 1. e 2. del dispositivo della decisione 6.11.2013, inc. GPC __________).

Nella

medesima decisione, ritenuto che l’esecuzione della pena ha avuto inizio il

10.10.2013

e considerati i periodi di carcerazione preventiva indicati nella sentenza

di merito, sono stati determinati i seguenti termini di espiazione:

1/3 13.11.2013

1/2 23.01.2014

2/3 04.04.2014

Termine 24.08.2014

c. Il

7.11.2013

la Sezione della popolazione, Bellinzona, ha deciso l’allontanamento

di PI 1 dal nostro territorio non appena scarcerato.

d. Con

esposto 11/12.11.2013 PI 1 ha interposto reclamo davanti a questa Corte contro

la decisione 6.11.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo di

fissare il termine di fine pena al 5.3.2014, stante che, a suo parere, nel computo

della carcerazione preventiva sofferta, dovevano essere considerati anche i

periodi di detenzione preventiva ed estradizionale subiti nell’ambito dei

procedimenti esteri e non solo il carcere preventivo e la carcerazione di

sicurezza scontati in Svizzera.

Il

12.12.2013

la Corte dei reclami penali ha dichiarato il reclamo irricevibile,

ritenuto che la questione riguardante il computo della carcerazione subita

prima del processo compete al giudice del merito in base al chiaro testo

dell’art. 51 CP.

Stabilito

che quanto richiesto nel gravame riguardava la comprensione del punto 2.1. del

Dispositivo

dispositivo della sentenza di merito − in particolare a sapere se nella carcerazione

preventiva e di sicurezza da dedurre dalla pena detentiva pronunciata andasse

computata unicamente quella sofferta in Svizzera o anche quella scontata

all’estero in relazione alle sentenze estere considerate per fissare la pena parzialmente

aggiuntiva − la Corte dei reclami penali, sulla base dell’art. 83

cpv. 1 CPP, considerando lo scritto 11/12.11.2013 del reclamante quale

richiesta di interpretazione della sentenza di merito, lo ha trasmesso

d’ufficio alla Corte delle assise criminali per evasione, giusta l’art. 39 cpv.

1 CPP (inc. CRP __________).

Questa

decisione è passata in giudicato.

e. In

data 8.1.2014 la Corte delle assise criminali ha respinto l’istanza d’interpretazione

11/12.11.2013, precisando che il carcere preventivo e di sicurezza da dedurre

dalla pena pronunciata di cui al dispositivo 2.1. della sentenza di merito, faceva

riferimento, in modo chiaro ed inequivocabile, al solo periodo di detenzione

precedente il processo sofferto in Svizzera e indicato a pag. 2 della sentenza

del 10.10.2013, senza lasciare alcuno spazio per il computo di altre forme di

carcerazione avvenute all’estero, nemmeno menzionate in detta sentenza (inc.

TPC __________).

Tale

decisione non è stata impugnata, per cui, sulla base dei termini di esecuzione

indicati nella decisione di collocamento iniziale del giudice dei provvedimenti

coercitivi, nel febbraio 2014 è stato allestito il Piano di Esecuzione della

Sanzione penale [PES] (doc. 13, inc. GPC __________).

f. Raccolti

i preavvisi della Direzione delle strutture carcerarie e dell’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa − entrambi favorevoli −, acquisita la

documentazione pertinente e sentito in udienza PI 1, con decisione 21.3.2014 il

giudice dei provvedimenti coercitivi, valutando la prognosi non sfavorevole

circa il pericolo di recidiva, ha concesso la liberazione condizionale a far

tempo dal 4.4.2014, fissando nel contempo un periodo di prova di 1 anno.

Il

giudice ha altresì disposto il rimpatrio di PI 1 in __________ con imbarco su

un volo __________ di medesima data, per il tramite del Gruppo rimpatri della

Polizia cantonale.

g. Con

esposto 31.3.2014 il procuratore pubblico interpone reclamo contro la suddetta

decisione, postulando in via principale l’emanazione di una nuova decisione che

non conceda la liberazione condizionale; in via subordinata chiede

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio alla giurisdizione

inferiore per nuovo giudizio.

Il

procuratore pubblico contesta in particolare che nella fattispecie sia

adempiuto il presupposto dell’aver scontato i due terzi della pena imposto

dall’art. 86 cpv. 1 CP, necessario per la concessione della liberazione

condizionale.

Riprendendo

le motivazioni e il punto 2. del dispositivo della sentenza del 10.10.2013

della Corte delle assise criminali, il magistrato inquirente sostiene che,

visto il concorso retrospettivo, la liberazione condizionale potrebbe avvenire

solamente quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena complessiva (4

anni e 11 mesi), valutata dal giudice di merito tenendo conto delle condanne

estere, e non i due terzi della pena residua (14 mesi).

A

suo avviso la normativa sulla liberazione condizionale non potrebbe essere

applicata ad un detenuto che, secondo i propri calcoli, ha passato in carcere

15 mesi (di cui 173 giorni all’estero, come carcere preventivo ed

estradizionale, e circa 9 mesi e 10 giorni in Svizzera, per il procedimento sfociato

nella condanna del 10.10.2013) a fronte di una pena complessiva di 4 anni e 11

mesi, ovverossia un detenuto che ha espiato poco più di un quarto della pena.

Di fatto, giusta l’art. 43 cpv. 3 CP, l’istituto della liberazione condizionale

non sarebbe applicabile alla parte da espiare delle pene parzialmente sospese.

Osserva

inoltre, che soltanto grazie all’applicazione del concorso retrospettivo

sancito dall’art. 49 cpv. 2 CP, PI 1 è stato condannato in Svizzera a 14 mesi

di pena detentiva; in assenza delle precedenti sentenze estere, come precisato

dalla Corte di merito, la pena sarebbe invece stata di 2 anni e 11 mesi. Analogamente,

nella valutazione della liberazione condizionale ex art. 86 CP, dovrebbe essere

considerata la pena complessiva e, nel caso in cui alcune pene estere siano

state sospese con la condizionale, dovrebbe essere ritenuto il carcere complessivo

effettivamente sofferto. In caso contrario si snaturerebbe, a suo avviso, un sistema

che ha quale unico obiettivo quello di essere giusto e di non discriminare chi

è stato giudicato da tribunali diversi; non invece quello di evitare il carcere

ad un criminale che ha delinquito in vari Stati.

Infine

il magistrato postula la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

h. Con

scritto 1.4.2014 questa Corte non lo ha concesso. Preso atto di ciò, il procuratore

pubblico con lettera 2.4.2014 ha prodotto una serie di documenti, annessi agli

atti (AI 3), formulando altresì alcune osservazioni.

i. Nel

contempo in data 2.4.2014 l’Ufficio federale della migrazione, Berna, ha pronunciato

il divieto d’entrata nei confronti di PI 1 a tempo indeterminato, mentre il

4.4.2014 alle ore 12.30 egli è stato imbarcato a __________ su un volo con destinazione

__________ (rapporto di complemento 4.4.2014, allegato a all’AI 10).

l. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nelle sue osservazioni 7/8.4.2014, chiede

a questa Corte di pronunciarsi preliminarmente sulla tardività e/o carenza di

motivazione del reclamo.

In

particolare evidenzia che il gravame non si esprimerebbe in relazione ai motivi

alla base della concessione della liberazione condizionale, bensì contesta il

calcolo del termine dei due terzi. Calcolo questo oggetto della decisione di

collocamento iniziale 6.11.2013, nel frattempo passata in giudicato. A mente

del giudice ciò apparirebbe non solo tardivo ma anche lesivo del principio di

buona fede.

Osserva

inoltre che il reclamo sarebbe carente nella motivazione: l’esposto non

preciserebbe infatti quali norme di diritto sarebbero state violate con il

calcolo dei due terzi effettuato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Gli

art. 42 cpv. 3 CP (sospensione condizionale), 49 cpv. 2 CP (concorso

retrospettivo) e 68 CP (pubblicazione della sentenza) menzionati nel gravame,

non riguarderebbero infatti le modalità di computo dei due terzi.

Per

il resto, non ritiene di esprimersi “nel merito” delle contestazioni sollevate

dal reclamante, prima che vengano risolte le asserite questioni preliminari. Tuttavia,

qualora queste ultime dovessero essere risolte a favore del reclamante, il magistrato

si riserva il diritto di completare le proprie osservazioni. Segnala comunque sin

d’ora che “le norme federali in materia prevedono che, in caso di più pene detentive

(da espiare), il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in

base alla loro durata totale solo nel caso di pene eseguibili simultaneamente”

(osservazioni 7/8.4.2014, p. 2). Ciò, a suo avviso, confermerebbe, tra l’altro,

il fatto che l’autorità d’esecuzione dovrebbe occuparsi, nelle sue specifiche

decisioni, solo della durata delle pene che può o è tenuta a far eseguire. Conclude

pertanto che anche le argomentazioni di “merito” del reclamo sarebbero prive di

fondamento.

m. Con

osservazioni di replica 28/29.4.2014, il procuratore pubblico rileva preliminarmente

la sussistenza di un interesse all’emanazione di una decisione in punto al suo

reclamo anche dopo il rimpatrio di PI 1, in quanto − ai fini,

a suo parere, di una corretta espiazione delle pene inflitte −

quest’ultimo, qualora ricomparisse in Svizzera, potrebbe essere fermato e

chiamato ad espiare il residuo di pena.

Il

magistrato inquirente contesta dipoi le censure di tardività e di violazione

del principio di buona fede sollevate dal giudice dei provvedimenti coercitivi,

sostenendo che a essere passati in giudicato sarebbero i dispositivi 1.

(riguardante il collocamento in sezione chiusa) e 2. (inerente al termine di

fine pena) della decisione di quest’ultimo e quindi non i termini di espiazione

della pena, non oggetto del dispositivo.

Egli

contesta altresì la censura di carente motivazione del reclamo. Evidenzia come

nel gravame si rimprovera un’errata applicazione dell’art. 86 CP e precisa che

in concreto la concessione della liberazione condizionale allo scadere dei 2/3

della pena aggiuntiva di 14 mesi, inflitta con sentenza 10.10.2013, violerebbe

lo spirito di detta norma di legge. Infatti il detenuto non avrebbe espiato i

2/3 della pena globale ritenuta dalla Corte di merito, rispettivamente avendo

egli scontato solo una piccola parte delle pene inflittegli, presenterebbe una

prognosi negativa.

Il

legislatore, a suo avviso, non avrebbe previsto una situazione come quella del

caso in questione, in specie tre sentenze estere che si ignorano

reciprocamente, precedenti la sentenza ticinese. Pertanto in difetto di una

chiara norma nonché di dottrina o di giurisprudenza, che trattino il caso

specifico, si dovrebbe, a suo parere, “far prevalere con buon senso lo scopo

e lo spirito” dell’art. 86 CP.

Infine

il magistrato inquirente ritiene le argomentazioni di “merito” espresse dal

giudice dei provvedimenti coercitivi prive di fondamento, riconfermando in conclusione

le argomentazioni esposte nel reclamo e in replica, e postulando l’emanazione

da parte di questa Corte di una nuova decisione che neghi a PI 1 la liberazione

condizionale.

n. PI

1, per parte sua, non ha fatto pervenire a questa Corte alcuna osservazione.

o. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, in duplica, con scritto 5/6.5.2014

riconferma le proprie argomentazioni e conclusioni. Aggiunge brevemente che

nemmeno la decisione impugnata indica nel dispositivo il calcolo dei 2/3; ad

ogni modo l’esigenza di segnalazione tempestiva potrebbe pure essere desunta

dall’art. 75 cpv. 6 CP. Infine osserva che “situazioni del genere” sono

previste (per sussunzione o conclusione) dagli art. 4 e 5 dell’Ordinanza sul

Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM), a condizione che si

tratti di pene eseguibili (poiché non sospese e/o rientranti nella competenza

della specifica autorità d’esecuzione).

1. 1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,

CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le

autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire

la relativa procedura.

L'art.

10 cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM) conferisce al giudice dell'applicazione della pena −

in Ticino dall’1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni

relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.;6B_776/2013

del 22.7.2014 consid. 1.5.;1B_460/2013 del 22.1.2014 consid. 3.1;1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve

indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di

una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b

e c CPP).

1.2.

Il

gravame, inoltrato il 31.3.2014 dal Ministero pubblico − legittimato ex

lege − alla Corte dei reclami penali contro la decisione 21.3.2014 del

giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________), è tempestivo oltre

che proponibile, giusta l’art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

2. 2.1.

In generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando

il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre

mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione

condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta

all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2.

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi deve essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La

liberazione condizionale è una modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non

costituisce né un diritto, né un favore, né un atto di clemenza o di grazia che

il detenuto è libero di accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; StGB PK – S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 2 e

12; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si

tratta della quarta ed ultima fase del regime progressivo d'espiazione della

condanna, prima della liberazione definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124

IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata

effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal giudice

ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in

principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova

(art. 86 CP; CR CP I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento

delle condizioni per la sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla

competente autorità, che chiede a tal fine una relazione alla direzione del

penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

3. Nel

presente caso ad essere oggetto di contestazione è la prima condizione per la

concessione della liberazione condizionale, segnatamente il calcolo dei due

terzi della pena, previsto dall’art. 86 cpv. 1 CP.

A

mente del Pubblico ministero tale condizione non sarebbe adempiuta nel caso

concreto, siccome il termine dei due terzi dovrebbe venire calcolato sulla pena

complessiva (di 4 anni e 11 mesi) valutata dal giudice della Corte di merito nelle

sue motivazioni, tenendo conto dei fatti oggetto dell’atto d’accusa chiamato a

giudicare nonché delle tre precedenti condanne subite da PI 1 all’estero e inerenti

a reati commessi precedentemente a quelli in giudizio.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ritiene in buona sostanza di avere, conformemente

alle proprie competenze in ambito di esecuzione pene, correttamente calcolato, nella

procedura per la concessione della liberazione condizionale, il termine dei due

terzi sulla base della pena pronunciata dalla Corte di merito (di 14 mesi)

oggetto del dispositivo della sentenza del 10.10.2013, passato in giudicato.

Calcolo questo anche oggetto della propria conseguente decisione di collocamento

iniziale del 6.11.2013, nel frattempo pure passata in giudicato.

Pertanto

le censure sollevate dal reclamante sarebbero, a suo avviso, tardive, carenti

nella motivazione, lesive del principio della buona fede ed erronee.

4. 4.1.

In concreto, si ha che la Corte di merito, nella

sentenza 10.10.2013, ha pronunciato nei confronti di PI 1 una pena detentiva di

14 mesi da espiare, parzialmente aggiuntiva a tre precedenti condanne estere, avendo

tenuto conto del concorso retrospettivo previsto dall’art. 49 cpv. 2 CP, che impone

al giudice − qualora egli deve giudicare un reato che l’autore ha

commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto − di determinare

una pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di

quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico

giudizio.

La

medesima autorità giudicante, sulla base dell’art. 51 CP, ha altresì determinato

e disposto il computo sulla pena pronunciata, unicamente del carcere preventivo

e di sicurezza (di complessivi 107 giorni) sofferti dal condannato per il procedimento

svoltosi sul nostro territorio.

Tutto

ciò non è stato oggetto di appello giusta gli art. 398 ss. CPP, unico rimedio

giuridico possibile per censurare la commisurazione della pena e il computo del

carcere subito prima della condanna. Pertanto il dispositivo della sentenza è

passato in giudicato.

Nemmeno

c’è stato spazio per un’altra interpretazione, in particolare circa il computo

del carcere preventivo ed estradizionale patiti dal condannato all’estero,

avendo la Corte di merito respinto in data 8.1.2014 un’istanza di

interpretazione volta in tal senso.

4.2.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi, nei limiti di competenza impostigli dall’art.

10 LEPM in combinazione con l’art. 73 LOG, è (correttamente) intervenuto in veste

di esecutore delle pene, emanando la decisione 6.11.2013 di collocamento

iniziale e stabilendo il termine di fine pena nel 24.8.2014 (oggetto del dispositivo

di tale decisione). Termine questo, che chiaramente è stato calcolato sulla

base della sentenza della Corte di merito, e dunque considerando la pena

detentiva pronunciata di 14 mesi, dedotti 107 giorni di carcere preventivo e di

sicurezza, e ritenuto il 10.10.2013 quale inizio dell’espiazione.

Di

riflesso, i termini di esecuzione pena − fra cui quello dei due terzi

−, per calcolo matematico, non possono che situarsi nell’arco di tempo

fra tale termine di inizio e di fine pena.

Già

per questo, l’idea che il detenuto debba espiare 2/3 della pena complessiva,

comporterebbe una carcerazione ben più lunga dei 14 mesi inflitti dalla Corte

di merito. In tal caso, il procuratore pubblico avrebbe dovuto ricorrere in

appello sulla commisurazione della pena.

Pertanto

oltre che tardiva, risulta totalmente inconsistente e poco seria la censura del

procuratore pubblico sollevata in questa sede, secondo cui il calcolo dei termini

di espiazione operato dal giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione

6.11.2013, non essendo oggetto del dispositivo, non sarebbe a tutt’oggi passato

in giudicato e sarebbe quindi ancora impugnabile.

Ciò

che appare ancor più temerario, se si considera che il magistrato inquirente,

anziché aggravarsi tempestivamente contro la suddetta decisione (e prima ancora,

come detto sopra, ricorrendo in appello) solleva le proprie censure soltanto

nell’imminenza della liberazione condizionale e del rimpatrio del detenuto.

4.3.

Per

non incorrere nelle censure di tardività e di irricevibilità, il termine dei

due terzi deve, in questa sede, essere esclusivamente valutato quale

presupposto dell’art. 86 CP per la concessione della liberazione condizionale.

Esso

non deve riferirsi al calcolo matematico operato dal giudice dei provvedimenti

coercitivi nella di lui decisione di collocamento iniziale. Nemmeno deve essere

un modo per rivalutare l’applicazione del concorso retrospettivo ex art. 49

cpv. 2 CP considerato dal giudice di merito nel commisurare la pena − impugnabile

solo mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale (ciò che il

magistrato inquirente non ha fatto) − oppure per rivedere il computo del

carcere preventivo previsto dall’art. 51 CP, di esclusiva competenza del

giudice di merito.

4.4.

L’istituto

della liberazione condizionale si applica alle pene detentive di durata

superiore ai tre mesi, non sospese condizionalmente, ed eseguibili (“auf

unbedingt vollziehbare zeitliche Freiheitsstrafen von mehr als drei Monaten”),

come pure alle pene detentive a vita (“auf lebenslängliche Freiheitsstrafen”).

È

applicabile inoltre alla pena unica (“Gesamtstrafe”), da pronunciare dal

giudice di merito ex art. 49 CP a motivo della revoca della liberazione

condizionale di una pena divenuta esecutiva in seguito ad un nuovo reato,

giusta l’art. 89 cpv. 6 CP (“auf nach dem Widerruf einer bedingen Entlassung

gebildete Gesamtstrafen”), purché la durata della stessa superi

complessivamente i tre mesi, così come alle pene detentive eseguibili simultaneamente

(“auf gleichzeitig vollziehbare Freiheitsstrafen”) [BSK −

Strafrecht I − C. KOLLER, 3. ed., vor art. 86 CP n. 6].

Se

vi è concorso di più pene detentive nell’ambito dell’esecuzione, l’Ordinanza

sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) del 19.9.2006 stabilisce

in particolare, che tali pene siano eseguite congiuntamente conformemente agli

art. 76-79 CP, secondo la loro durata totale (art. 4 OCP-CPM).

ll

termine minimo per la liberazione condizionale delle pene detentive di durata

limitata eseguibili simultaneamente, è calcolato in base alla loro durata

totale (art. 5 OCP-CPM).

Per

finire l’istituto della liberazione condizionale trova altresì applicazione

alle pene detentive sostitutive, conseguenti alla commutazione di una pena

pecuniaria (art. 36 CP) o del lavoro di pubblica utilità (art. 39 CP) [BSK

− Strafrecht I − C. KOLLER, op. cit., vor art. 86 CP n. 6].

Esso

è invece escluso alla parte di pena da eseguire in caso di sospensione parziale

di una pena detentiva, secondo il chiaro testo dell’art. 43 cpv. 3 CP, e ciò

per evitare una “doppia erosione” delle pene detentive e per accontentare gli oppositori

dell’istituto della condizionale parziale (CR − CP I − A. KUHN,

art. 86 CP n. 10).

Prevedendo

espressamente i casi di applicabilità così come quelli di esclusione, il legislatore

ha regolamentato l’istituto della liberazione condizionale in modo chiaro e

completo, senza lasciare spazio ad eventuali lacune, contrariamente a quanto sostenuto

dal procuratore pubblico, il quale del resto non ha sostanziato la sua censura con

un qualche riferimento dottrinale e/o giurisprudenziale.

4.5.

Nel

calcolo del termine minimo per la concessione della liberazione condizionale,

il periodo di carcerazione preventiva sofferto va interamente dedotto dalla pena

privativa della libertà personale nella quale esso è computato, conformemente

all’art. 51 CP. La decisione di computo rientra nella competenza del giudice di

merito e non delle autorità d’esecuzione (BSK − Strafrecht I − C.

KOLLER, op. cit., art. 86 CP n. 1), che non hanno alcun margine di manovra in

quest’ambito (CR − CP I − Y. JEANNERET, art. 51 CP n. 7).

4.6.

In

concreto, la Corte di merito ha pronunciato (dispositivo 2. della sentenza

10.10.2013, passato in giudicato) una pena ferma di 14 mesi, aggiuntiva, in

quanto, in applicazione del concorso retrospettivo imposto dall’art. 49 CP, la

stessa è stata commisurata tenendo conto delle tre precedenti condanne estere.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi è chiamato a far eseguire tale pena; non

invece anche le tre condanne estere, che, ritenuto quanto sopra esposto, non sono

eseguibili simultaneamente (fra l’altro, due delle tre pene pronunciate

all’estero sono pure sospese condizionalmente), e sono fuori dalla sua competenza.

Dal

quantum della suddetta pena va poi dedotto il carcere preventivo e di sicurezza

già sofferti dal detenuto (in Svizzera), così come definiti imperativamente dalla

Corte di merito nella sentenza 10.10.2013 (passata in giudicato) e riconfermati

nella decisione 8.1.2014 quo all’istanza di interpretazione, ovvero complessivamente

107 giorni.

Infatti

nell’ambito della liberazione condizionale da una pena aggiuntiva pronunciata

in Svizzera, non va tenuto conto della pena espiata all’estero (“Nicht zu

berücksichtigen ist dagegen die im Ausland verbüsste Strafe für die bedingte Entlassung

aus einer in der Schweiz ausgefällten Zusatzstrafe”, BSK − Strafrecht

I − C. KOLLER, op. cit., art. 86 CP n. 2).

Pertanto

sulla base di ciò, il termine di espiazione dei due terzi, venuto a scadere il

4.4.2014, quale primo presupposto per la liberazione condizionale, è in concreto

adempiuto.

Realizzati

altresì gli ulteriori presupposti di cui all’art. 86 CP − rimasti incontestati

− la decisione 21.3.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi resiste

alle censure del procuratore pubblico e merita di essere tutelata.

5. Il

reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. Non si prelevano tasse,

né spese, trattandosi del Ministero pubblico a soccombere.

Non si assegnano ripetibili, in quanto PI 1 non ha

presentato osservazioni nella presente procedura e nemmeno le ha protestate.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 73

LOG, 43, 49, 74 ss., 86 CP, l’OCP-CPM, la LEPM, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera