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Decisione

60.2014.125

Istanza di ispezione degli atti. Municipio (in qualità di autorità di nomina e autorità disciplinare) quale istante

2 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di un cittadino __________, il giorno seguente l’allora procuratore pubblico

Amos Pagnamenta ha decretato l’apertura dell’istruzione penale nei confronti di

__________, PI 2 e PI 3, per diverse ipotesi di reato (AI 1 e AI 1 – inc. ACC __________).

Il

procedimento penale è sfociato, da un lato, (dapprima) nell’atto di accusa __________

(ACC __________, doc. TPC 1) e, dall’altro lato, nel decreto di abbandono di

medesima data nei confronti dei due imputati per recesso di querela da parte

della vittima (ABB __________, AI 82 – inc. ACC __________). Entrambi i decreti

sono stati emanati dall’allora procuratore pubblico Amos Pagnamenta.

L’ABB __________ è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato

impugnato.

Il

__________ la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto PI 3 e PI

2, già __________, autori colpevoli di sequestro di persona e rapimento, abuso

di autorità, lesioni semplici (con arma) e omissione di soccorso in relazione

ai fatti avvenuti il __________, tra __________ e __________, ai danni di un

cittadino __________ e, avendo entrambi dimostrato sincero pentimento, li ha condannati

alla pena detentiva di diciotto mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto),

sospesa per un periodo di due anni (inc. TPC __________).

La

summenzionata sentenza è passata in giudicato il medesimo giorno (art. 437

CPP).

2. Con la

presente richiesta l’autorità istante comunica in particolare di aver a suo

tempo aperto un’inchiesta disciplinare a carico di PI 2 e di PI 3 per

violazione dei doveri di servizio a seguito di quanto accaduto il __________.

L’inchiesta è stata immediatamente sospesa in attesa dell’esito del

procedimento penale nel frattempo sfociato nella sentenza di condanna __________.

Riattivata l’inchiesta amministrativa, risulterebbe un interesse giuridico legittimo

del RA 1 affinché possa ottenere l’autorizzazione da parte di questa Corte ad

ispezionare e a fotocopiare gli atti istruttori rilevanti nell’ambito della procedura

amministrativa.

3. Con

scritto 2/3.04.2014 il procuratore generale John Noseda preavvisa favorevolmente

la richiesta.

Con

osservazioni 11/14.04.2014 il patrocinatore di PI 3, dal canto suo, informa che

il suo assistito non si oppone all’istanza.

Con

osservazioni 14/15.04.2014 il patrocinatore di PI 2 si oppone, per contro, recisamente

alla richiesta (protestando tasse, spese e ripetibili): contesta in sostanza

che siano date le condizioni di cui all’art. 62 cpv. 4 LOG, lamentando parimenti

il fatto che il RA 1 istante dovrebbe far luce sullo stadio in cui si trova

l’inchiesta amministrativa.

A

suo dire l’istanza, così come è stata formulata, sarebbe "(…) sproporzionata

e eccessivamente (ovvero inutilmente) lesiva dei diritti personali delle

persone implicate nel procedimento penale oramai concluso (art. 62 cpv. 4 LOG)

e contravviene pertanto alla protezione della personalità e alla tutela del

segreto" (osservazioni 14/15.04.2014, doc. CRP 5). Lamenta

che, da un lato, il datore di lavoro non gli avrebbe mai chiesto alcun atto del

procedimento penale che lo concerne, e d’altro canto quest’ultimo dovrebbe già

essere in possesso di una copia della sentenza di condanna __________.

Con replica 16/18.04.2014 il RA 1 rileva in particolare che in data __________,

nei confronti di PI 2, è stata aperta un’inchiesta amministrativa (di cui egli

sarebbe stato debitamente informato) ai sensi degli art. 31 ss. ROD a seguito

dei fatti accaduti il __________, con contestuale sospensione (in attesa

dell’esito del procedimento penale). Il IS 1, non essendo stato parte al

procedimento penale in questione, non ha potuto accedere ai relativi atti istruttori

e non ha nemmeno ricevuto la sentenza di condanna. Sarebbe dunque evidente

l’interesse giuridico legittimo del RA 1 (quale autorità di nomina di PI 2 e PI

3, cui spetta anche il compito di vigilare sul loro operato e di sanzionare le

violazioni dei doveri di servizio) che prevale sui diritti personali delle

parti coinvolte (in particolare gli imputati). L’acquisizione della

documentazione, da cui emerge tale violazione, sarebbe utile per l’inchiesta

amministrativa non ancora avviata.

Con duplica 23/24.04.2014 il procuratore generale riconferma il suo

preavviso favorevole.

PI

2 e PI 3 hanno rinunciato a formulare osservazioni di duplica.

4. In data 5.05.2014 l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa

Corte copia dello scritto __________ del RA 1, da cui emerge che è venuta a

cadere l’inchiesta __________ aperta a carico di PI 2 con __________ del __________,

subordinata all’esito del procedimento penale, avendo quest’ultimo inoltrato le

proprie dimissioni, accettate dal RA 1 con effetto al __________. Di

conseguenza, stante il suo contenuto, la presente richiesta sarebbe divenuta

priva d’oggetto per quanto lo riguarda e dovrà essere conseguentemente stralciata.

Considerandi

5.

A

seguito dello scritto 6.05.2014 (mediante il quale questa Corte ha chiesto all’istante

se permane un interesse all’evasione della presente istanza), in data

12/13.05.2014 il RA 1 ha confermato il contenuto della sua lettera datata __________,

comunicando parimenti che l’inchiesta amministrativa e la richiesta di ispezione

degli atti del procedimento penale inerente a PI 2 sono venuti a cadere. Per

quanto concerne, per contro, la persona di PI 3 (il quale non si è opposto

all’istanza) ha confermato il mantenimento della sua richiesta.

6.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27.

CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

7.

7.1.

Il

Regolamento organico dei dipendenti del IS 1 del __________ (di seguito ROD) è

applicabile a tutti i dipendenti del Comune (art. 1 cpv. 1 ROD). Le nomine e le

assunzioni sono di competenza esclusiva del Municipio (art. 3 ROD). I doveri di

servizio sono stabiliti dall’art. 25 ROD, mentre le mancanze a questi doveri dagli

art. 29 ss. ROD. In particolare l’applicazione delle sanzioni disciplinari di

cui all’art. 31 ROD è preceduta da un’inchiesta (cfr., nel dettaglio, l’art. 32

ROD). Il Municipio può sospendere, in casi gravi, anche immediatamente dalla

carica e privare totalmente o parzialmente dello stipendio il dipendente contro

il quale è aperta un’inchiesta disciplinare; per casi particolari il Municipio

può trasferire provvisoriamente il dipendente ad altra funzione (art. 33 cpv. 1

ROD). Questa misura è applicabile anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria

notifica al Municipio l’apertura di un procedimento penale a carico di un

dipendente per reati intenzionali di azione pubblica, eccettuati i casi di

lieve entità o senza rilevanza per la funzione (art. 33 cpv. 2 ROD).

7.2

Ora,

PI 2 e PI 3, la sera dei fatti accaduti il __________ (ai danni del cittadino __________,

fatti per i quali sono poi stati condannati il __________), sono stati __________

quali __________.

In

data __________ il RA 1, dopo aver preso conoscenza della segnalazione da parte

dell’allora magistrato inquirente dell’apertura di un procedimento penale a carico

dei __________, ha notificato agli stessi di aver aperto un’inchiesta amministrativa

(subordinata all’esito del procedimento penale) nei loro confronti in

applicazione dell’art. 32 ROD e di aver deciso la sospensione immediata dalla loro

carica in applicazione dell’art. 33 ROD (AI 11 e AI 12 – inc. __________).

Dagli

atti emerge altresì che il RA 1, oltre ad aver sospeso immediatamente PI 2 e PI

3.

dalla loro carica di __________, ha parimenti deciso, in via provvisoria, il

loro trasferimento ad altra funzione ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 e 2 ROD [cfr. verbale d’interrogatorio degli imputati

(allegato 1 al verbale del dibattimento) __________, p. 6 e 7, inc. TPC __________].

Nel

frattempo, in data __________ PI 2 ha rescisso il suo rapporto di lavoro con il

IS 1. Le sue dimissioni sono state accettate dal RA 1 con effetto al __________.

Ne discende che, non essendo più alle dipendenze del IS 1, l’inchiesta amministrativa

aperta nei suoi confronti è effettivamente divenuta priva d’oggetto (doc. CRP

10), circostanza confermata dallo stesso RA 1 con scritto __________, e ciò limitatamente alla sua persona (doc. CRP 12).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, in casu il RA 1 – quale autorità di nomina

dei dipendenti del IS 1 ai sensi dell’art. 3 ROD e quale autorità disciplinare ai

sensi dell’art. 31 ROD – ha senza dubbio un interesse giuridico legittimo ex

art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 3, imputato nel

procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ sfociato nella sentenza

di condanna 24.01.2014 (inc. TPC __________). In effetti, sia il procedimento penale, sia quello disciplinare,

traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ovverossia i fatti

accaduti il __________, tra __________ e __________, ai danni di un cittadino __________.

Ne consegue che alcuni atti istruttori del procedimento penale in questione

sono certamente utili al RA 1 nell’ambito del procedimento disciplinare aperto

a carico di PI 3, dovendo valutare se quest’ultimo, mediante il suo agire,

abbia violato i doveri d’ufficio.

Nella ponderazione degli interessi delle parti in

gioco, in particolare a tutela degli interessi privati e della sfera personale

di PI 2 e stante che il procedimento penale

riguarda i fatti accaduti il __________, tra __________ e __________, ai danni

di un cittadino __________ avente quali imputati PI 3 (il quale non si è

opposto alla presente richiesta) e PI 2 (nei confronti del quale la procedura

disciplinare è divenuta nel frattempo priva d’oggetto), entrambi condannati il __________

dalla Corte delle assise correzionali alla stessa pena [avendo agito in

correità tra loro circa i capi d’imputazione di sequestro di persona e

rapimento, abuso di autorità e omissione di soccorso, eccetto per quanto

concerne il capo d’imputazione di lesioni semplici (con arma) per il quale PI 3

è stato condannato per omissione], questa Corte – dopo il passaggio in

giudicato della presente decisione – trasmetterà al RA 1 copia della sentenza __________

(inc. TPC __________), del verbale d’interrogatorio PP 28.03.2013 di PI 3 con

gli allegati (AI 5 – inc. __________) e del verbale d’interrogatorio PP

19.09.2013

di PI 3 (AI 63 – inc. __________), apparendo il loro contenuto

sufficiente per la procedura disciplinare a carico di quest’ultimo.

Va

da sé che il __________, il __________ e gli altri __________ del RA 1 sono

tenuti al segreto d’ufficio. Inoltre la documentazione in questione potrà

essere utilizzata soltanto nell’ambito della procedura disciplinare a carico di

PI 3.

8.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Stante la particolarità della

fattispecie non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si giustifica, per

evidenti motivi, l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, il ROD ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera