60.2014.138
Reclamo del patrocinatore con gratuito patrocinio contro la tassazione della nota professionale operata dal giudice della Corte delle assise correzionali
2 settembre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.138
Lugano
2 settembre 2014/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.4.2014,
completato il 6/10.6.2014, presentato da
avv. RE 1
contro
il dispositivo n. 4 della sentenza 28.3.2014 della
Corte delle assise correzionali di __________ concernente la tassazione delle
sue note professionali 23.5.2013, 12.3.2014 e 28.3.2014 riferite alla difesa
d’ufficio di PI 2, __________ (inc. TPC __________);
richiamate le osservazioni 12.6.2014 del procuratore
pubblico Margherita Lanzillo e 13.6.2014 del Presidente della Corte delle
assise correzionali, giudice Amos Pagnamenta;
vista la replica 23/24.6.2014 della reclamante e
l’ulteriore scritto 26.6.2014 del Presidente della Corte delle assise
correzionali, giudice Amos Pagnamenta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. PI
2 è stato fermato il 2.3.2013 alla guida della vettura VW Golf GTI targata TI __________
nell’ambito di un controllo di velocità svolto sulla tratta autostradale che
conduce all’uscita della A2 in territorio di __________. Da tale controllo è
emerso che l’imputato viaggiava a 151 km/h su di un tratto in cui la velocità massima consentita era di 80 km/h prescritti.
b. Il
14.3.2013 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio
del predetto (art. 132 CPP ed art. 133 CPP) (doc. 3, inc. MP __________).
c. Con
atto di accusa 24.5.2013 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti
alla competente Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 2, per il
reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale (ACC __________).
d. Il
23.5.2013 l’avv. RE 1 ha trasmesso al procuratore pubblico la sua nota professionale
per le prestazioni effettuate fino a quel momento. Ha domandato la rifusione
dell’importo di CHF 3'046.75, di cui CHF 2'564.60 di onorario, CHF 256.45 di
spese e CHF 225.70 di IVA (doc. 15, inc. MP __________).
Di
seguito, ha presentato alla Corte di merito la sua nota professionale 12.3.2014
per le prestazioni successive. Ha chiesto la somma di CHF 605.90, di cui CHF 522.--
di onorario, CHF 39.-- di spese e CHF 44.90 di IVA (doc. 9, inc. TPC __________).
Durante
il dibattimento ha infine prodotto la sua nota professionale 28.3.2014 per
complessivi CHF 1'460.80 (CHF 1'335.60 per onorari, CHF 17.-- per spese e CHF
108.20 per IVA) (doc. DIB 3, inc. TPC __________).
Ha
quindi postulato complessivamente la rifusione dell’importo di CHF 5'113.45.
e.Con
sentenza 28.3.2014 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato
PI 2 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
stradale e lo ha condannato alla pena detentiva di tredici mesi
condizionalmente sospesa per un periodo di due anni.
La
Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF 2'808.45
(onorario e spese), decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte
delle prestazioni.
f. Con
reclamo 7/8.4.2014, completato il 6/10.6.2014 dopo intimazione della motivazione
della sentenza, il legale postula che la decisione sia riformata nel senso che
le sue note professionali siano integralmente approvate.
Ha inoltre aggiunto alla sua nota
d’onorario 28.3.2014 l’importo di “(…) CHF 450.-- (più IVA) inerenti
l’onorario per il dibattimento (circa 2 ore), il colloquio con il cliente dopo
il dibattimento (di 15 minuti) ed il tempo di trasferta (di 15 minuti)” (reclamo
7/8.4.2014, p. 3).
Delle
argomentazioni e della replica, così come delle ulteriori osservazioni, si dirà
se del caso in corso di motivazione.
Considerandi
1.
Il
difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può
presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico
ministero o del tribunale di primo grado.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il
gravame – inoltrato il 7/8.4.2014 e poi completato il 6/10.6.2014, nel termine
di dieci giorni assegnato da questa Corte per perfezionarlo – contro la
decisione 28.3.2014 della Corte delle assise correzionali (competente giusta
gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha tassato le note
professionali dell’avv. RE 1, è
tempestivo e proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
Il
legale, designato dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di PI 2, è pacificamente
legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF
6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.;6B_611/2012 del 19.4.2013 consid. 5.2.).
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
3.
3.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento
penale a carico del patrocinato.
Al
caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.
3.2
Il
predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel
caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del
beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
(art. 1 cpv. 1 Rtar).
All’avvocato
è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del
patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento
(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio
di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N.
SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario
proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti
del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER,
art. 135 CPP n. 6).
L’onorario
dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa
di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte,
decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata
particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze
speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche,
l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar).
L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori
dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni
feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora
(art. 5a Rtar).
Per
la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti
le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della
legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità
(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).
Ha
inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,
riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa
essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso
per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di
apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).
4.
La Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE
1, di complessivi CHF 5'565.-- (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF
2'808.45 (onorario e spese), decurtando il dispendio orario con riferimento a
gran parte delle prestazioni esposte.
5.
Nota
professionale dell’avv. RE 1 di data 23.5.2013 concernente le prestazioni dal
2.3.2013
al 23.5.2013
5.1
La
Corte ha ritenuto ingiustificato l’”esame doc. da cliente” del 4.3.2013
(10 minuti): “(…) Tale documentazione, peraltro mai versata agli atti,
appare verosimilmente concernere i provvedimenti amministrativi assunti
dall’Ufficio giuridico della circolazione, esulanti quindi dal procedimento
penale (…)”. Le stesse considerazioni varrebbero per l’ulteriore esame di
documentazione del 25.3.2013 (10 minuti) e per l’email ricevuto dal cliente in
stessa data (5 minuti) (cfr. consid. 17 a. 1 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).
La reclamante censura questa conclusione:
il dispendio sopraindicato riguarderebbe “(…) l’esame dell’assicurazione di
protezione giuridica e relative condizioni generali e condizioni complementari
che la sottoscritta ha analizzato al fine di valutare la possibilità di
copertura da parte della CAP della procedura penale avviata nei confronti di PI
2, analisi che se positiva avrebbe evitato di gravare le casse dello Stato.
(…). Oltre a tali documenti, il cliente aveva altresì trasmesso copia
dell’attestato di degenza del nonno materno (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p.
3).
A mente di questa Corte devono dunque
essere ammessi, giusta quanto sopraindicato dalla reclamante, 10 minuti per
l’esame della documentazione prodotta dal suo cliente di data 4.3.2013; per il
resto deve essere confermato quanto deciso dall’autorità di merito.
5.2
La
Corte ha inoltre ritenuto ingiustificati ed eccessivi i contatti telefonici
esposti, per raffronto alle particolarità fattuali e giuridiche del caso. Ha
così stralciato i colloqui telefonici intervenuti fra l’avvocato ed il suo
cliente tra il 7.3.2013 e l’8.5.2013. Ha inoltre ridotto la prestazione del
22.4.2013
“tel. a cliente” da 10 minuti a 5 minuti. Ha inoltre
considerato eccessive le telefonate del 15.5.2013 e del 23.5.2013 (cfr. consid.
17.
a. 2 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).
Per
l’avv. RE 1 i contatti telefonici con il cliente sarebbero giustificati dalla
natura stessa del procedimento e dalle possibili conseguenze di tale
procedimento sulla vita di PI 2.
Ora,
si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario,
che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui
si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte,
tra le quali i colloqui con le diverse persone partecipanti al procedimento
penale.
In
altre parole, se il caso non presenta particolari difficoltà di fatto e/o di
diritto, anche il dispendio orario da riconoscere sarà ridotto.
La
nota professionale 23.5.2013 indica un dispendio orario per colloqui telefonici
con il cliente di 95 minuti (1 ora e 30 minuti circa) che appare adeguato al
caso. I 30 minuti ammessi dalla Corte sono troppo esigui, considerato peraltro
che gli altri colloqui (di persona) con il cliente, esposti nella nota, sono di
durata limitata.
5.3
Si riconoscono poi 25 minuti per le
prestazioni del 27.3.2013 che riguardano, secondo le spiegazioni addotte dal
legale medesimo nel gravame, “(…) vari argomenti, in particolare avevo
spiegato al cliente che non vi era la copertura da parte della CAP, (…),
inoltre avevo riferito al cliente della citazione (pervenutami quello stesso
giorno) da parte del Ministero pubblico per il verbale di interrogatorio inizialmente
previsto per il 3 aprile 2013; durante il colloquio il cliente aveva riferito
di non poter presenziare in quanto assente per l’estero (…). Insomma, vari gli
argomenti trattati e tutti connessi con la procedura penale in corso (…)”
(reclamo 6/10.6.2014, p. 4).
5.4
Anche le prestazioni esposte per “ricerca
giuridica” (30.4.2013) e “ricerca dottrinale esame incarto”
(16.5.2013), per totali 3 ore e 30 minuti, sarebbero da ridurre ad 1 ora giusta
la Corte delle assise correzionali: “(…) La fattispecie fattuale e giuridica
essendo estremamente chiara a fronte di un eccesso di velocità non giustifica
il dispendio orario esposto. Si rileva, peraltro, che gli atti istruttori (già
noti alla difesa avendovi partecipato) erano costituiti da una ventina di
pagine, ivi compresa la documentazione fotografica. Il tempo ritenuto di 1 ora
è dunque sufficiente sia per la (ri)lettura del dossier, sia per una verifica
dei presupposti d’applicazione delle norme applicabili (…)” (consid. 17 a. 4 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).
Tale conclusione può essere (in parte)
condivisa da questa Corte: il dispendio orario di 3 ore e 30 minuti appare in
effetti, vista la fattispecie e l’esigua “mole” dell’incarto, eccessivo. Vanno
pertanto riconosciute 2 ore per lo studio dell’incarto e la relativa ricerca
giuridica.
5.5
La Corte delle assise correzionali ha
inoltre ridotto da 10 minuti (come esposto) a 5 minuti il tempo impiegato per “esame
incarto e lettera a PP” del 13.5.2013, “lettera a cliente” del
14.5.2013
e “email da cliente” del 14.5.2013: “(…) Non può inoltre
essere ammessa la sistematica indicazione di 10 minuti (…) per ogni prestazione,
prescindendo quindi dal reale ed effettivo tempo impiegato (…)” (consid. 17 a. 5 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).
Tuttavia
non si può neppure operare, come fa la Corte di merito, una sistematica
riduzione delle prestazioni: i 10 minuti fatturati per ogni scritto sono
comprensivi del tempo necessario per la rilettura, le eventuali aggiunte e le
modifiche. Dispendio che sembra proporzionato alla fattispecie.
5.6
La
stessa conclusione è da ritenere per quanto concerne la prestazione del
17.5.2013
“varie tel con SG __________” per complessivi 10 minuti,
anch’essa stralciata dalla Corte di merito.
La
reclamante ha affermato che il colloquio telefonico con la segretaria
giudiziaria concerneva “(…) la possibilità di applicare, alla fattispecie,
la decisione della Conferenza delle Autorità inquirenti svizzere (CAIS) del 22
febbraio 2013 in base alla quale non si rientrava nella casistica di pirata
della strada allorquando non si eccedeva in autostrada (…) il limite di
velocità di almeno 80 km/h. Sussumendo il caso di PI 2 alla tabella della CAIS,
questi avrebbe dovuto eventualmente essere punito ad al massimo 120 giorni di
pena pecuniaria. Questo il tenore del colloquio intervenuto con la SG __________
(…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 6). Tale prestazione va dunque ammessa.
5.7
La
nota professionale 23.5.2013 dell’avv. RE 1 è riconosciuta per 11 ore e 45 minuti
circa. L’onorario complessivo ammonta pertanto a CHF 2'249.60. A questo importo
vanno aggiunte le spese di CHF 224.96.
L’IVA
esposta dall’avv. RE 1 non può, per contro, essere riconosciuta. In effetti secondo la giurisprudenza dell’Alta
Corte (sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012), nel caso di un avvocato
nominato quale difensore d’ufficio e dipendente di uno studio legale, la posta
relativa all’IVA non era stata presa in considerazione, siccome non soggetto
lui stesso a tale imposta. In particolare il Tribunale federale ha stabilito
come, per il caso di un avvocato designato quale difensore d’ufficio, lo stesso
eserciti un’attività indipendente con l’assunzione di detto ruolo, anche se lo
stesso risulta essere salariato dallo studio legale presso il quale lavora. Le
prestazioni da lui fornite in qualità di difensore d’ufficio non possono essere
imputate al datore di lavoro dal punto di vista dell’IVA.
Ne
consegue che le prestazioni effettuate dalla reclamante sono state svolte in
maniera indipendente. Non essendo lei stessa soggetta a IVA, l’importo relativo
a tale imposta non può essere riconosciuto (cfr. sentenza CRP 60.2013.455 del
6.5
; sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012, consid. 3.7.).
La
retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 23.5.2013
ammonta a CHF 2'475.-- .
6.
Nota
professionale dell’avv. RE 1 di data 12.3.2014 concernente le prestazioni dal
27.5.2013
al 12.3.2014
6.1
La Corte delle assise correzionali ha
nuovamente ridotto da 10 minuti (come esposto) a 5 minuti il tempo impiegato
per le prestazioni dell’ 8.7.2013 e del 3.9.2013 per “lettera a cliente”.
Tuttavia, come già sopra indicato, non si può operare una riduzione sistematica
per ogni lettera.
6.2
Anche per quanto concerne la prestazione
dell’avv. RE 1 del 3.9.2013 per “tel da cliente, esame incarto, tel a TPC e
lettera a TPC” per complessivi 30 minuti, la riduzione effettuata dalla Corte
delle assise correzionali di 15 minuti non può essere ammessa: 30 minuti per
effettuare due telefonate, scrivere una lettera e guardare velocemente
l’incarto sembrano adeguati.
6.3
L’autorità di merito ha inoltre
stralciato la prestazione del 10.3.2014 per “esame doc. da TPC” di 5
minuti “(…) ritenuto che si trattava verosimilmente dei doc. TPC 6 e 8,
ovvero della citazione al dibattimento, già comunque anticipata telefonicamente
il 27.02.2014 (…) e del breve scritto della Sezione della circolazione (…)” (consid.
17.
b. 3 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________). Tuttavia tali scritti
dovevano essere almeno letti dal patrocinatore di PI 2 e il tempo esposto in
merito (di soli 5 minuti) è proporzionato.
6.4
Giusta la Corte delle assise
correzionali sarebbe inoltre ingiustificata “(…) la posta dell’11.03.2014
per ‘esame incarto e ricerca giurisprudenziale’ della durata di 40 minuti [recte
30.
minuti] (…). Non essendovi stati nuovi atti istruttori rispetto a quanto
già precedentemente agli atti, non si comprende perché l’incarto avrebbe dovuto
essere nuovamente esaminato (…)” (consid. 17 b. 4 della sentenza 28.3.2014,
inc. TPC __________). A mente della reclamante essa “(…) ha ritenuto di
effettuare una ricerca in ambito giurisprudenziale estesa ai vari Cantoni per
verificare se nel frattempo, a distanza di oltre I anno dall’introduzione della
novella legislativa, erano state rese sentenze in merito alla problematica del
pirata della strada. Si tratta di una verifica doverosa per una conduzione
diligente del mandato (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 8).
Ora,
nel caso concreto, non si può concordare con la Corte circa l’inutilità della
ricerca giuridica e giurisprudenziale effettuata dall’avv. RE 1. Quest’ultima
ha in effetti diligentemente verificato se fossero state emesse nuove sentenze
utili al caso di PI 2 in merito alla nuova problematica concernente i pirati
della strada. Non si deve peraltro dimenticare che la stessa Corte delle assise
correzionali ha condannato l’imputato (al termine di una sentenza di ben 33
pagine) alla pena di 13 mesi di detenzione (sospesi): pena di non poco conto.
6.5
La
nota professionale del 12.3.2014 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta per complessivi
CHF 561.-- (dedotta l’IVA).
7.
Nota
professionale dell’avv. RE 1 di data 28.3.2014 concernente le prestazioni dal
17.3.2014
al 27.3.2014
7.1
La
Corte delle assise correzionali ha dapprima stralciato le prestazioni dell’avv.
RE 1 per il “sopralluogo autostrada __________ __________ __________”
del 27.3.2013, a suo dire del tutto sprovvisto di rilevanza: ”(…) neppure si
comprende quale conseguenza la difesa avrebbe preteso di trarre dal fatto che
oggi, ad oltre 1 anno dai fatti, il limite di velocità è diverso da quello che
è stato imputato al PI 2. Tale sopralluogo avrebbe avuto un senso, se del caso,
immediatamente a ridosso dei fatti e ciò nell’ipotesi (…) in cui l’imputato
avesse sostenuto di aver visto il cartello indicante il limite di 100 km/h. Tale posta deve essere integralmente stralciata (…)” (consid. 17 c. 1 della sentenza
28.3
, inc. TPC __________).
Per
contro, a dire della reclamante, “(…) le conseguenze che la difesa riteneva
di trarre dal filmato del sopralluogo effettuato sono lapalissiane, anche a
fronte del fatto che la documentazione fotografica agli atti raffigurava
unicamente il cartello iniziale ed il cartello finale indicanti il limite di 80 km/h ma non il cartello centrale dopo il quale è stata rilevata la velocità di PI 2 (…). In proposito
si ribadisce che la Pubblica accusa solo in sede di dibattimento ha presentato
un rapporto di complemento da parte della Polizia nel quale si attesta la
presenza sull’autostrada anche del cartello centrale. Ne consegue che se addirittura
la Procuratrice pubblica ha ritenuto di far allestire il giorno prima del
dibattimento un complemento di rapporto inerente il cartello centrale dopo il
quale è stata rilevata la velocità di PI 2 (…) diviene lecito domandarsi perché
mai alla difesa non debba essere riconosciuto il tempo impiegato per il
sopralluogo che serviva a contestare le risultanze istruttorie. Siffatta
prestazione, (…), risultava pertanto oltremodo necessaria per un corretto
espletamento del mandato ed il tempo esposto congruo, da qui la richiesta di
ammetterla integralmente (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 9).
La tesi della reclamante deve essere
condivisa. Il procuratore pubblico ha infatti anch’esso, ad oltre un anno dai
fatti, fatto allestire un rapporto di complemento dalla Polizia cantonale,
datato 27.3.2014. Pertanto anche il sopralluogo di stessa data dell’avv. RE 1 aveva
motivo di essere, dovendo contestare le risultanze istruttorie emerse dal
sopraindicato rapporto. L’onorario di 1 ora e 15 minuti deve essere dunque riconosciuto.
7.2
L’autorità di merito ha inoltre “massicciamente”
ridotto le prestazioni della reclamante inerenti la preparazione dell’arringa
di complessive 5 ore e 15 minuti. La Corte delle assise correzionali ha infatti
riconosciuto all’avv. RE 1 unicamente 30 minuti per “inizio stesura arringa”
del 17.3.2014, “continuazione stesura arringa” del 25.3.2014 e “ultimazione
arringa” del 27.3.2014.
La reclamante ha contestato tali
conclusioni affermando di aver consultato per la stesura dell’arringa diversi
articoli dottrinali inerenti il nuovo art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. Ha inoltre
sottolineato che “(…) talmente la ‘fattispecie di fatto e di diritto era estremamente
chiara’ che il Giudice A. Pagnamenta ha impiegato ben 33 pagine per motivare la
propria decisione. A mente del Giudice Pagnamenta, 30 minuti sono sufficienti
per un avvocato penalista diligente per scrivere l’arringa. Orbene, l’arringa
della scrivente consta di 15 pagine. Seguendo il ragionamento del Giudice (…),
per scrivere circa 30/35 pagine il tempo impiegato dovrebbe essere – abbondando
– di circa 1.15h/1.30h. In casu, la sentenza del Giudice (…) è di 33 pagine:
ciò significa che il Giudice (…) avrebbe dovuto impiegare al massimo 90 minuti
per la redazione della stessa. Ma è credibile? Perché adottare due pesi e due misure?
(…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 10).
A giusta ragione l’avv. RE 1 contesta la
riduzione effettuata dalla Corte delle assise correzionali in merito alla
preparazione della sua arringa. Riconoscere unicamente 30 minuti per la preparazione
e la redazione della stessa è del tutto inopportuno; le critiche mosse dalla
reclamante sono condivise da questa Corte. Tuttavia il tempo esposto di 5 ore e
15.
minuti appare oggettivamente eccessivo e deve essere ridotto a 3 ore.
7.3
La Corte delle assise correzionali ha
inoltre ridotto i colloqui avuti tra l’avv. RE 1 e il suo cliente PI 2 esposti
in 55 minuti (24.3.2014 “tel da cliente” e 28.3.2014 “colloqui con cliente
prima del processo”).
Questa Corte ritiene di dover
riconoscere unicamente la prestazione del 28.3.2014 inerente il colloquio fra
avvocato e patrocinato prima del processo avvenuto lo stesso giorno. La
prestazione del 24.3.2014 può essere stralciata considerati peraltro tutti gli
altri colloqui (di persona ed al telefono) con il cliente, esposti e riconosciuti
nelle note precedenti.
7.4
Le spese telefoniche e quelle “di
viaggio”, stralciate dalla Corte di merito, non vengono anche in questa
sede riconosciute, non essendovi in merito nel reclamo alcuna spiegazione.
7.5
La reclamante ha inoltre aggiunto alla
sua nota d’onorario 28.3.2014 l’importo di “(…) CHF 450.-- (più IVA)
inerenti l’onorario per il dibattimento (circa 2 ore), il colloquio con il cliente
dopo il dibattimento (di 15 minuti) ed il tempo di trasferta (di 15 minuti)”
(reclamo 7/8.4.2014, p. 3).
7.6
La
nota professionale 28.3.2014 dell’avv. RE 1 è dunque riconosciuta per complessivi
CHF 1'335.-- (pari a 7 ore e 25 minuti).
8.
All’avv. RE
1, a titolo di retribuzione quale difensore d’ufficio di PI 2, è dovuto l’importo
complessivo di CHF 4'371.--.
9.
Il gravame
è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF
50.
--, parzialmente a carico della reclamante, in parte soccombente, sono
compensate con le ripetibili di CHF 500.-- a favore della stessa reclamante,
che è risultata vincente nella causa solo parzialmente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.
e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ Il
dispositivo 4. della sentenza 28.3.2014 emanata dalla Corte delle assise correzionali
di __________ è riformato come segue:
“Le
note professionali 23.05.2013, 12.03.2014 e 28.03.2014 dell’avv. RE 1 sono
approvate per fr. 4'371.--, comprensive di onorario e spese.”
2. La
tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico della reclamante, sono
compensate con le ripetibili a suo favore.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera