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Decisione

60.2014.138

Reclamo del patrocinatore con gratuito patrocinio contro la tassazione della nota professionale operata dal giudice della Corte delle assise correzionali

2 settembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

a. PI

2 è stato fermato il 2.3.2013 alla guida della vettura VW Golf GTI targata TI __________

nell’ambito di un controllo di velocità svolto sulla tratta autostradale che

conduce all’uscita della A2 in territorio di __________. Da tale controllo è

emerso che l’imputato viaggiava a 151 km/h su di un tratto in cui la velocità massima consentita era di 80 km/h prescritti.

b. Il

14.3.2013 il procuratore pubblico ha nominato l’avv. RE 1 difensore d’ufficio

del predetto (art. 132 CPP ed art. 133 CPP) (doc. 3, inc. MP __________).

c. Con

atto di accusa 24.5.2013 il magistrato inquirente ha promosso l’accusa davanti

alla competente Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 2, per il

reato di infrazione grave alle norme della circolazione stradale (ACC __________).

d. Il

23.5.2013 l’avv. RE 1 ha trasmesso al procuratore pubblico la sua nota professionale

per le prestazioni effettuate fino a quel momento. Ha domandato la rifusione

dell’importo di CHF 3'046.75, di cui CHF 2'564.60 di onorario, CHF 256.45 di

spese e CHF 225.70 di IVA (doc. 15, inc. MP __________).

Di

seguito, ha presentato alla Corte di merito la sua nota professionale 12.3.2014

per le prestazioni successive. Ha chiesto la somma di CHF 605.90, di cui CHF 522.--

di onorario, CHF 39.-- di spese e CHF 44.90 di IVA (doc. 9, inc. TPC __________).

Durante

il dibattimento ha infine prodotto la sua nota professionale 28.3.2014 per

complessivi CHF 1'460.80 (CHF 1'335.60 per onorari, CHF 17.-- per spese e CHF

108.20 per IVA) (doc. DIB 3, inc. TPC __________).

Ha

quindi postulato complessivamente la rifusione dell’importo di CHF 5'113.45.

e.Con

sentenza 28.3.2014 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato

PI 2 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

stradale e lo ha condannato alla pena detentiva di tredici mesi

condizionalmente sospesa per un periodo di due anni.

La

Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE 1 per l’importo di CHF 2'808.45

(onorario e spese), decurtando il dispendio orario con riferimento a gran parte

delle prestazioni.

f. Con

reclamo 7/8.4.2014, completato il 6/10.6.2014 dopo intimazione della motivazione

della sentenza, il legale postula che la decisione sia riformata nel senso che

le sue note professionali siano integralmente approvate.

Ha inoltre aggiunto alla sua nota

d’onorario 28.3.2014 l’importo di “(…) CHF 450.-- (più IVA) inerenti

l’onorario per il dibattimento (circa 2 ore), il colloquio con il cliente dopo

il dibattimento (di 15 minuti) ed il tempo di trasferta (di 15 minuti)” (reclamo

7/8.4.2014, p. 3).

Delle

argomentazioni e della replica, così come delle ulteriori osservazioni, si dirà

se del caso in corso di motivazione.

Considerandi

1.

Il

difensore d’ufficio, in applicazione dell’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP, può

presentare reclamo in materia di retribuzione contro la decisione del pubblico

ministero o del tribunale di primo grado.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il

gravame – inoltrato il 7/8.4.2014 e poi completato il 6/10.6.2014, nel termine

di dieci giorni assegnato da questa Corte per perfezionarlo – contro la

decisione 28.3.2014 della Corte delle assise correzionali (competente giusta

gli art. 135 cpv. 2 e 81 cpv. 4 lit. b CPP), con cui ha tassato le note

professionali dell’avv. RE 1, è

tempestivo e proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

Il

legale, designato dal procuratore pubblico difensore d’ufficio di PI 2, è pacificamente

legittimato a reclamare secondo l’art. 135 cpv. 3 lit. a CPP (decisioni TF

6B_48/2013 del 13.6.2013 consid. 2.3.;6B_611/2012 del 19.4.2013 consid. 5.2.).

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

3.

3.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento

penale a carico del patrocinato.

Al

caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar), in vigore dall’1.1.2008.

3.2

Il

predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell’avvocato nel

caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio, nel caso di concessione del

beneficio dell’assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili

(art. 1 cpv. 1 Rtar).

All’avvocato

è riconosciuto l’onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del

patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento

(art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d’ufficio copre dunque il dispendio

di tempo essenziale ad un’efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO –

N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER, art. 135 CPP n. 3/6; N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. GALLIANI

/ L. MARCELLINI, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l’onorario

proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti

del difeso (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. LIEBER,

art. 135 CPP n. 6).

L’onorario

dell’avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa

di CHF 180.--/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall’Alta Corte,

decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.4.). Se la pratica è stata

particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze

speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche,

l’onorario può essere aumentato sino a CHF 250.--/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar).

L’onorario dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori

dall’orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni

feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.--/ora

(art. 5a Rtar).

Per

la determinazione dell’onorario a favore del difensore d’ufficio, tenute presenti

le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell’art. 21 cpv. 2 della

legge sull’avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità

(decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.).

Ha

inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio,

riservato l’art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest’ultima norma prevede che possa

essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario quale rimborso

per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di

apertura e archiviazione dell’incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar).

4.

La Corte ha approvato le note professionali dell’avv. RE

1, di complessivi CHF 5'565.-- (onorario, spese ed IVA), per l’importo di CHF

2'808.45 (onorario e spese), decurtando il dispendio orario con riferimento a

gran parte delle prestazioni esposte.

5.

Nota

professionale dell’avv. RE 1 di data 23.5.2013 concernente le prestazioni dal

2.3.2013

al 23.5.2013

5.1

La

Corte ha ritenuto ingiustificato l’”esame doc. da cliente” del 4.3.2013

(10 minuti): “(…) Tale documentazione, peraltro mai versata agli atti,

appare verosimilmente concernere i provvedimenti amministrativi assunti

dall’Ufficio giuridico della circolazione, esulanti quindi dal procedimento

penale (…)”. Le stesse considerazioni varrebbero per l’ulteriore esame di

documentazione del 25.3.2013 (10 minuti) e per l’email ricevuto dal cliente in

stessa data (5 minuti) (cfr. consid. 17 a. 1 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

La reclamante censura questa conclusione:

il dispendio sopraindicato riguarderebbe “(…) l’esame dell’assicurazione di

protezione giuridica e relative condizioni generali e condizioni complementari

che la sottoscritta ha analizzato al fine di valutare la possibilità di

copertura da parte della CAP della procedura penale avviata nei confronti di PI

2, analisi che se positiva avrebbe evitato di gravare le casse dello Stato.

(…). Oltre a tali documenti, il cliente aveva altresì trasmesso copia

dell’attestato di degenza del nonno materno (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p.

3).

A mente di questa Corte devono dunque

essere ammessi, giusta quanto sopraindicato dalla reclamante, 10 minuti per

l’esame della documentazione prodotta dal suo cliente di data 4.3.2013; per il

resto deve essere confermato quanto deciso dall’autorità di merito.

5.2

La

Corte ha inoltre ritenuto ingiustificati ed eccessivi i contatti telefonici

esposti, per raffronto alle particolarità fattuali e giuridiche del caso. Ha

così stralciato i colloqui telefonici intervenuti fra l’avvocato ed il suo

cliente tra il 7.3.2013 e l’8.5.2013. Ha inoltre ridotto la prestazione del

22.4.2013

“tel. a cliente” da 10 minuti a 5 minuti. Ha inoltre

considerato eccessive le telefonate del 15.5.2013 e del 23.5.2013 (cfr. consid.

17.

a. 2 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

Per

l’avv. RE 1 i contatti telefonici con il cliente sarebbero giustificati dalla

natura stessa del procedimento e dalle possibili conseguenze di tale

procedimento sulla vita di PI 2.

Ora,

si è detto che deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e necessario,

che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso, principio di cui

si deve evidentemente tenere conto nella valutazione delle prestazioni esposte,

tra le quali i colloqui con le diverse persone partecipanti al procedimento

penale.

In

altre parole, se il caso non presenta particolari difficoltà di fatto e/o di

diritto, anche il dispendio orario da riconoscere sarà ridotto.

La

nota professionale 23.5.2013 indica un dispendio orario per colloqui telefonici

con il cliente di 95 minuti (1 ora e 30 minuti circa) che appare adeguato al

caso. I 30 minuti ammessi dalla Corte sono troppo esigui, considerato peraltro

che gli altri colloqui (di persona) con il cliente, esposti nella nota, sono di

durata limitata.

5.3

Si riconoscono poi 25 minuti per le

prestazioni del 27.3.2013 che riguardano, secondo le spiegazioni addotte dal

legale medesimo nel gravame, “(…) vari argomenti, in particolare avevo

spiegato al cliente che non vi era la copertura da parte della CAP, (…),

inoltre avevo riferito al cliente della citazione (pervenutami quello stesso

giorno) da parte del Ministero pubblico per il verbale di interrogatorio inizialmente

previsto per il 3 aprile 2013; durante il colloquio il cliente aveva riferito

di non poter presenziare in quanto assente per l’estero (…). Insomma, vari gli

argomenti trattati e tutti connessi con la procedura penale in corso (…)”

(reclamo 6/10.6.2014, p. 4).

5.4

Anche le prestazioni esposte per “ricerca

giuridica” (30.4.2013) e “ricerca dottrinale esame incarto”

(16.5.2013), per totali 3 ore e 30 minuti, sarebbero da ridurre ad 1 ora giusta

la Corte delle assise correzionali: “(…) La fattispecie fattuale e giuridica

essendo estremamente chiara a fronte di un eccesso di velocità non giustifica

il dispendio orario esposto. Si rileva, peraltro, che gli atti istruttori (già

noti alla difesa avendovi partecipato) erano costituiti da una ventina di

pagine, ivi compresa la documentazione fotografica. Il tempo ritenuto di 1 ora

è dunque sufficiente sia per la (ri)lettura del dossier, sia per una verifica

dei presupposti d’applicazione delle norme applicabili (…)” (consid. 17 a. 4 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

Tale conclusione può essere (in parte)

condivisa da questa Corte: il dispendio orario di 3 ore e 30 minuti appare in

effetti, vista la fattispecie e l’esigua “mole” dell’incarto, eccessivo. Vanno

pertanto riconosciute 2 ore per lo studio dell’incarto e la relativa ricerca

giuridica.

5.5

La Corte delle assise correzionali ha

inoltre ridotto da 10 minuti (come esposto) a 5 minuti il tempo impiegato per “esame

incarto e lettera a PP” del 13.5.2013, “lettera a cliente” del

14.5.2013

e “email da cliente” del 14.5.2013: “(…) Non può inoltre

essere ammessa la sistematica indicazione di 10 minuti (…) per ogni prestazione,

prescindendo quindi dal reale ed effettivo tempo impiegato (…)” (consid. 17 a. 5 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________).

Tuttavia

non si può neppure operare, come fa la Corte di merito, una sistematica

riduzione delle prestazioni: i 10 minuti fatturati per ogni scritto sono

comprensivi del tempo necessario per la rilettura, le eventuali aggiunte e le

modifiche. Dispendio che sembra proporzionato alla fattispecie.

5.6

La

stessa conclusione è da ritenere per quanto concerne la prestazione del

17.5.2013

“varie tel con SG __________” per complessivi 10 minuti,

anch’essa stralciata dalla Corte di merito.

La

reclamante ha affermato che il colloquio telefonico con la segretaria

giudiziaria concerneva “(…) la possibilità di applicare, alla fattispecie,

la decisione della Conferenza delle Autorità inquirenti svizzere (CAIS) del 22

febbraio 2013 in base alla quale non si rientrava nella casistica di pirata

della strada allorquando non si eccedeva in autostrada (…) il limite di

velocità di almeno 80 km/h. Sussumendo il caso di PI 2 alla tabella della CAIS,

questi avrebbe dovuto eventualmente essere punito ad al massimo 120 giorni di

pena pecuniaria. Questo il tenore del colloquio intervenuto con la SG __________

(…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 6). Tale prestazione va dunque ammessa.

5.7

La

nota professionale 23.5.2013 dell’avv. RE 1 è riconosciuta per 11 ore e 45 minuti

circa. L’onorario complessivo ammonta pertanto a CHF 2'249.60. A questo importo

vanno aggiunte le spese di CHF 224.96.

L’IVA

esposta dall’avv. RE 1 non può, per contro, essere riconosciuta. In effetti secondo la giurisprudenza dell’Alta

Corte (sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012), nel caso di un avvocato

nominato quale difensore d’ufficio e dipendente di uno studio legale, la posta

relativa all’IVA non era stata presa in considerazione, siccome non soggetto

lui stesso a tale imposta. In particolare il Tribunale federale ha stabilito

come, per il caso di un avvocato designato quale difensore d’ufficio, lo stesso

eserciti un’attività indipendente con l’assunzione di detto ruolo, anche se lo

stesso risulta essere salariato dallo studio legale presso il quale lavora. Le

prestazioni da lui fornite in qualità di difensore d’ufficio non possono essere

imputate al datore di lavoro dal punto di vista dell’IVA.

Ne

consegue che le prestazioni effettuate dalla reclamante sono state svolte in

maniera indipendente. Non essendo lei stessa soggetta a IVA, l’importo relativo

a tale imposta non può essere riconosciuto (cfr. sentenza CRP 60.2013.455 del

6.5

; sentenza TF 6B_638/2012 del 10.12.2012, consid. 3.7.).

La

retribuzione spettante all’avv. RE 1 in merito alla sua nota professionale 23.5.2013

ammonta a CHF 2'475.-- .

6.

Nota

professionale dell’avv. RE 1 di data 12.3.2014 concernente le prestazioni dal

27.5.2013

al 12.3.2014

6.1

La Corte delle assise correzionali ha

nuovamente ridotto da 10 minuti (come esposto) a 5 minuti il tempo impiegato

per le prestazioni dell’ 8.7.2013 e del 3.9.2013 per “lettera a cliente”.

Tuttavia, come già sopra indicato, non si può operare una riduzione sistematica

per ogni lettera.

6.2

Anche per quanto concerne la prestazione

dell’avv. RE 1 del 3.9.2013 per “tel da cliente, esame incarto, tel a TPC e

lettera a TPC” per complessivi 30 minuti, la riduzione effettuata dalla Corte

delle assise correzionali di 15 minuti non può essere ammessa: 30 minuti per

effettuare due telefonate, scrivere una lettera e guardare velocemente

l’incarto sembrano adeguati.

6.3

L’autorità di merito ha inoltre

stralciato la prestazione del 10.3.2014 per “esame doc. da TPC” di 5

minuti “(…) ritenuto che si trattava verosimilmente dei doc. TPC 6 e 8,

ovvero della citazione al dibattimento, già comunque anticipata telefonicamente

il 27.02.2014 (…) e del breve scritto della Sezione della circolazione (…)” (consid.

17.

b. 3 della sentenza 28.3.2014, inc. TPC __________). Tuttavia tali scritti

dovevano essere almeno letti dal patrocinatore di PI 2 e il tempo esposto in

merito (di soli 5 minuti) è proporzionato.

6.4

Giusta la Corte delle assise

correzionali sarebbe inoltre ingiustificata “(…) la posta dell’11.03.2014

per ‘esame incarto e ricerca giurisprudenziale’ della durata di 40 minuti [recte

30.

minuti] (…). Non essendovi stati nuovi atti istruttori rispetto a quanto

già precedentemente agli atti, non si comprende perché l’incarto avrebbe dovuto

essere nuovamente esaminato (…)” (consid. 17 b. 4 della sentenza 28.3.2014,

inc. TPC __________). A mente della reclamante essa “(…) ha ritenuto di

effettuare una ricerca in ambito giurisprudenziale estesa ai vari Cantoni per

verificare se nel frattempo, a distanza di oltre I anno dall’introduzione della

novella legislativa, erano state rese sentenze in merito alla problematica del

pirata della strada. Si tratta di una verifica doverosa per una conduzione

diligente del mandato (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 8).

Ora,

nel caso concreto, non si può concordare con la Corte circa l’inutilità della

ricerca giuridica e giurisprudenziale effettuata dall’avv. RE 1. Quest’ultima

ha in effetti diligentemente verificato se fossero state emesse nuove sentenze

utili al caso di PI 2 in merito alla nuova problematica concernente i pirati

della strada. Non si deve peraltro dimenticare che la stessa Corte delle assise

correzionali ha condannato l’imputato (al termine di una sentenza di ben 33

pagine) alla pena di 13 mesi di detenzione (sospesi): pena di non poco conto.

6.5

La

nota professionale del 12.3.2014 dell’avv. RE 1 è pertanto riconosciuta per complessivi

CHF 561.-- (dedotta l’IVA).

7.

Nota

professionale dell’avv. RE 1 di data 28.3.2014 concernente le prestazioni dal

17.3.2014

al 27.3.2014

7.1

La

Corte delle assise correzionali ha dapprima stralciato le prestazioni dell’avv.

RE 1 per il “sopralluogo autostrada __________ __________ __________”

del 27.3.2013, a suo dire del tutto sprovvisto di rilevanza: ”(…) neppure si

comprende quale conseguenza la difesa avrebbe preteso di trarre dal fatto che

oggi, ad oltre 1 anno dai fatti, il limite di velocità è diverso da quello che

è stato imputato al PI 2. Tale sopralluogo avrebbe avuto un senso, se del caso,

immediatamente a ridosso dei fatti e ciò nell’ipotesi (…) in cui l’imputato

avesse sostenuto di aver visto il cartello indicante il limite di 100 km/h. Tale posta deve essere integralmente stralciata (…)” (consid. 17 c. 1 della sentenza

28.3

, inc. TPC __________).

Per

contro, a dire della reclamante, “(…) le conseguenze che la difesa riteneva

di trarre dal filmato del sopralluogo effettuato sono lapalissiane, anche a

fronte del fatto che la documentazione fotografica agli atti raffigurava

unicamente il cartello iniziale ed il cartello finale indicanti il limite di 80 km/h ma non il cartello centrale dopo il quale è stata rilevata la velocità di PI 2 (…). In proposito

si ribadisce che la Pubblica accusa solo in sede di dibattimento ha presentato

un rapporto di complemento da parte della Polizia nel quale si attesta la

presenza sull’autostrada anche del cartello centrale. Ne consegue che se addirittura

la Procuratrice pubblica ha ritenuto di far allestire il giorno prima del

dibattimento un complemento di rapporto inerente il cartello centrale dopo il

quale è stata rilevata la velocità di PI 2 (…) diviene lecito domandarsi perché

mai alla difesa non debba essere riconosciuto il tempo impiegato per il

sopralluogo che serviva a contestare le risultanze istruttorie. Siffatta

prestazione, (…), risultava pertanto oltremodo necessaria per un corretto

espletamento del mandato ed il tempo esposto congruo, da qui la richiesta di

ammetterla integralmente (…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 9).

La tesi della reclamante deve essere

condivisa. Il procuratore pubblico ha infatti anch’esso, ad oltre un anno dai

fatti, fatto allestire un rapporto di complemento dalla Polizia cantonale,

datato 27.3.2014. Pertanto anche il sopralluogo di stessa data dell’avv. RE 1 aveva

motivo di essere, dovendo contestare le risultanze istruttorie emerse dal

sopraindicato rapporto. L’onorario di 1 ora e 15 minuti deve essere dunque riconosciuto.

7.2

L’autorità di merito ha inoltre “massicciamente”

ridotto le prestazioni della reclamante inerenti la preparazione dell’arringa

di complessive 5 ore e 15 minuti. La Corte delle assise correzionali ha infatti

riconosciuto all’avv. RE 1 unicamente 30 minuti per “inizio stesura arringa”

del 17.3.2014, “continuazione stesura arringa” del 25.3.2014 e “ultimazione

arringa” del 27.3.2014.

La reclamante ha contestato tali

conclusioni affermando di aver consultato per la stesura dell’arringa diversi

articoli dottrinali inerenti il nuovo art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr. Ha inoltre

sottolineato che “(…) talmente la ‘fattispecie di fatto e di diritto era estremamente

chiara’ che il Giudice A. Pagnamenta ha impiegato ben 33 pagine per motivare la

propria decisione. A mente del Giudice Pagnamenta, 30 minuti sono sufficienti

per un avvocato penalista diligente per scrivere l’arringa. Orbene, l’arringa

della scrivente consta di 15 pagine. Seguendo il ragionamento del Giudice (…),

per scrivere circa 30/35 pagine il tempo impiegato dovrebbe essere – abbondando

– di circa 1.15h/1.30h. In casu, la sentenza del Giudice (…) è di 33 pagine:

ciò significa che il Giudice (…) avrebbe dovuto impiegare al massimo 90 minuti

per la redazione della stessa. Ma è credibile? Perché adottare due pesi e due misure?

(…)” (reclamo 6/10.6.2014, p. 10).

A giusta ragione l’avv. RE 1 contesta la

riduzione effettuata dalla Corte delle assise correzionali in merito alla

preparazione della sua arringa. Riconoscere unicamente 30 minuti per la preparazione

e la redazione della stessa è del tutto inopportuno; le critiche mosse dalla

reclamante sono condivise da questa Corte. Tuttavia il tempo esposto di 5 ore e

15.

minuti appare oggettivamente eccessivo e deve essere ridotto a 3 ore.

7.3

La Corte delle assise correzionali ha

inoltre ridotto i colloqui avuti tra l’avv. RE 1 e il suo cliente PI 2 esposti

in 55 minuti (24.3.2014 “tel da cliente” e 28.3.2014 “colloqui con cliente

prima del processo”).

Questa Corte ritiene di dover

riconoscere unicamente la prestazione del 28.3.2014 inerente il colloquio fra

avvocato e patrocinato prima del processo avvenuto lo stesso giorno. La

prestazione del 24.3.2014 può essere stralciata considerati peraltro tutti gli

altri colloqui (di persona ed al telefono) con il cliente, esposti e riconosciuti

nelle note precedenti.

7.4

Le spese telefoniche e quelle “di

viaggio”, stralciate dalla Corte di merito, non vengono anche in questa

sede riconosciute, non essendovi in merito nel reclamo alcuna spiegazione.

7.5

La reclamante ha inoltre aggiunto alla

sua nota d’onorario 28.3.2014 l’importo di “(…) CHF 450.-- (più IVA)

inerenti l’onorario per il dibattimento (circa 2 ore), il colloquio con il cliente

dopo il dibattimento (di 15 minuti) ed il tempo di trasferta (di 15 minuti)”

(reclamo 7/8.4.2014, p. 3).

7.6

La

nota professionale 28.3.2014 dell’avv. RE 1 è dunque riconosciuta per complessivi

CHF 1'335.-- (pari a 7 ore e 25 minuti).

8.

All’avv. RE

1, a titolo di retribuzione quale difensore d’ufficio di PI 2, è dovuto l’importo

complessivo di CHF 4'371.--.

9.

Il gravame

è parzialmente accolto. La tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF

50.

--, parzialmente a carico della reclamante, in parte soccombente, sono

compensate con le ripetibili di CHF 500.-- a favore della stessa reclamante,

che è risultata vincente nella causa solo parzialmente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss.

e 25 LTG, il Rtar ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ Il

dispositivo 4. della sentenza 28.3.2014 emanata dalla Corte delle assise correzionali

di __________ è riformato come segue:

“Le

note professionali 23.05.2013, 12.03.2014 e 28.03.2014 dell’avv. RE 1 sono

approvate per fr. 4'371.--, comprensive di onorario e spese.”

2. La

tassa di giustizia e le spese, parzialmente a carico della reclamante, sono

compensate con le ripetibili a suo favore.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera