60.2014.149
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
6 maggio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2014.149
Data decisione, Autorità:
06.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.149
Lugano
6 maggio 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di un decreto
di abbandono che la riguarda personalmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela 20.08.2013 sporta da __________ nei confronti
di IS 1 in relazione ai fatti accaduti il 2.06.2013, in territorio di __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di quest’ultima
per le ipotesi di reato di ingiuria, discriminazione razziale e atti contro la
pubblica incolumità (inc. MP __________)
sfociato nel decreto di abbandono emanato il 21.02.2014 dal procuratore
pubblico Fiorenza Bergomi (ABB __________);
che
avverso il suddetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte giusta
Fatti
i combinati art. 322 cpv. 2 CPP e 393 ss. CPP: il medesimo è dunque regolarmente
passato in giudicato;
che
con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato
decreto;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico e
l’accusatrice privata del procedimento penale in questione, nel frattempo
archiviato, essendo la qui istante stata parte (in qualità di imputata) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
Considerandi
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di indicare i motivi alla
base della sua richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, dell’ABB __________
(passato in giudicato) emanato il 21.02.2014 a suo carico, poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in
veste di parte;
che il postulato decreto le è comunque già
stato inviato dopo la sua emanazione (cfr. intimazione);
che
di conseguenza il decreto di abbandono 21.02.2014 (ABB __________) viene trasmesso,
in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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