60.2014.150
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del CdS quale istante. conferma della decisione di principio emanata dalla (allora) Camera dei ricorsi penali riguardante richieste ex art. 27 CPP
9 maggio 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2014.150
Data decisione, Autorità:
09.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio dei ricorsi del CdS quale istante. conferma della decisione di principio emanata dalla (allora) Camera dei ricorsi penali riguardante richieste ex art. 27 CPP TI in relazione a ricorsi amministrativi in materia di revoca della licenza di condurre
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.150
Lugano
9 maggio 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.04.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un decreto di accusa (passato in giudicato) nell’ambito di un ricorso amministrativo
in materia di revoca della licenza di condurre;
premesso che la richiesta datata 16.04.2014
è giunta, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per il
tramite del procuratore
pubblico Andrea Pagani – l’ha
trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il
16/17.04.2014, segnalando che
nulla osta alla consegna della copia del DA __________ all’autorità istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
17.02.2014 il procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuto autore colpevole – tra l’altro – di
elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida giusta l’art.
91a cpv. 1 LCStr "per essersi intenzionalmente opposto, a __________,
in data __________, alla prova del sangue, al prelievo delle urine e ad un
esame medico completivo per la determinazione dell’inattitudine alla guida
ordinati dall’autorità, malgrado l’avvertimento sulle possibili conseguenze
penali del suo rifiuto" ed ha proposto la sua condanna come
descritto nel DA __________.
Il
citato decreto è regolarmente passato giudicato, non essendo stato impugnato.
2. Con
la presente istanza il IS 1 domanda la trasmissione, in copia, del summenzionato
decreto di accusa, essendo pendente un ricorso concernente la revoca della licenza
di condurre di sua competenza riguardante la persona di PI 2.
Questa
Corte ha rinunciato ad interpellare PI 2 per presentare eventuali osservazioni
in merito alla richiesta in considerazione della conferma della decisione di
principio emanata il 29.04.2009 dalla (allora) Camera dei ricorsi penali (inc.
CRP __________), come si vedrà in seguito.
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella
presente fattispecie è certamente data una connessione tra il procedimento
penale sfociato nel decreto di accusa 17.02.2014 (DA __________, passato in giudicato),
e ciò in particolare con riferimento al reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr
(secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria
il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae
a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un altro esame preliminare
disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o che si doveva
supporre lo sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva,
oppure elude lo scopo di tali provvedimenti) e il procedimento amministrativo
pendente presso il IS 1 (inc. __________) inerente alla revoca della licenza di
condurre di PI 2.
Dagli
incarti penali MP __________ e MP __________ emerge che il __________ PI 2 è
stato fermato dalla Polizia alla guida dell’autovettura __________ targata TI __________
per un normale controllo della circolazione stradale. Sulla sua persona e
all’interno della sua automobile sono stati trovati 3 grammi lordi di marijuana. Il medesimo, dinanzi alla polizia, ha dichiarato spontaneamente di aver
consumato quella mattina marijuana. Egli si è nondimeno opposto alla prova del
sangue e al prelievo delle urine. La sua licenza di condurre è stata
sequestrata e trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione
(inc. MP __________ e inc. MP __________).
Il
decreto di accusa richiesto può pertanto essere utile ai fini del procedimento
amministrativo in materia di revoca della licenza di condurre a carico di PI 2
pendente presso l’autorità istante.
La
presente istanza è dunque fondata su un interesse giuridico legittimo in applicazione
dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di
conseguenza il DA __________ richiesto viene trasmesso, in copia, all’autorità
istante unitamente alla presente decisione.
5. Giova
al proposito ricordare che in data 29.04.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali
(dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al previgente art. 27 CPP
TI, aveva emanato una decisione di principio, mediante la quale – richiamando
in particolare gli art. 16 ss. LCStr (riguardanti la revoca della licenza di
condurre), la ONC, l’art. 10 cpv. 1 LALCStr (secondo cui contro le decisioni
amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente, riservato
l’art. 11, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall’intimazione)
e la (previgente) LPAmm – ha concesso un’autorizzazione di principio a favore
del IS 1 per ottenere direttamente dal Ministero pubblico rispettivamente dalla
Magistratura dei minorenni, copia delle decisioni penali passate in giudicato
emanate nell’ambito della circolazione stradale, dimostrando nondimeno che è pendente
un ricorso amministrativo concernente la revoca della licenza di condurre o
altre infrazioni stradali, di sua competenza (inc. CRP __________).
Ad
oggi, non vi è alcun motivo per discostarsi dalla surriferita decisione di
principio, il cui contenuto va pertanto confermato anche sotto la vigenza
dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Stante
la natura della presente istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LCStr, la ONC, la LALCStr, la LPAmm ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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