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Decisione

60.2014.151

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

9 maggio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i passi legali da intraprendere.

3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Ora,

nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato

dapprima nell’ACC __________ emanato dall’allora procuratore pubblico Amos

Pagnamenta e poi nella sentenza 23.01.2014 emanata, tra l’altro, a carico di PI

Considerandi

2, il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ha

ordinato, tra le altre cose, la confisca dell’autovettura "(…) __________ " (ACC __________, p. 3 e sentenza

23.01

, p. 7, dispositivo no. 5, inc. TPC __________). Sembra dunque che la

vettura confiscata corrisponda a quella di cui al contratto apparentemente

stipulato tra __________ (rappresentata dal qui istante) e __________.

Di

conseguenza in casu appare, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo

ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG di IS 1 che prevale sugli interessi personali

delle persone coinvolte nel procedimento penale sfociato nella sentenza

23.01.2014

(inc. TPC __________).

In siffatte circostanze, l’ACC __________ e

la sentenza 23.01.2014 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc.

TPC __________) vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del qui istante

unitamente alla presente decisione.

5.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia, contenuta

al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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