60.2014.161
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante
6 maggio 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2014.161
Data decisione, Autorità:
06.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.161
Lugano
6 maggio 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/28.04.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare
l’incarto penale NLP __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 24.04.2014
è stata spedita, via fax, al Ministero pubblico il medesimo giorno, che – per
il tramite del procuratore
pubblico Raffaella Rigamonti –
l’ha trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 25/28.04.2014, comunicando che nulla osta all’accesso agli atti da
parte dell’imputato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 21/22.01.2013 __________ (socio e gerente con diritto di firma individuale
della __________, con sede a __________, nonché direttore con diritto di firma
individuale della __________, con sede a __________) e __________ (socio e direttore
con diritto di firma individuale della __________ e AU con diritto di firma individuale
della __________) hanno presentato un esposto penale nei confronti, tra
l’altro, di __________ per le ipotesi di reato di "calunnia – millantato credito" in relazione
ad alcuni problemi sorti riguardo all’acquisto di gru edili da parte delle predette
società presso la IS 1, con sede a __________, di cui __________ è AU (AI 1 –
inc. NLP 260/2013);
che
l’esposto penale è sfociato il 25.01.2013 nel decreto di non luogo a procedere emanato dal
procuratore pubblico, tra l’altro, nei confronti di __________ "(…) considerato l’immediato
ritiro della denuncia" (NLP
__________);
che il summenzionato decreto non è stato
impugnato presso questa Corte: il medesimo è dunque passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal
Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1 comunica che la IS 1, di cui è
AU/titolare __________, le ha conferito il mandato di tutelare i suoi interessi
nell’ambito di diverse procedure pendenti che la vede opposta alle società __________
e __________;
che
il legale, essendo venuto a conoscenza del summenzionato procedimento penale,
chiede di poter esaminarne l’incarto ai fini delle sue incombenze;
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti del procedimento
penale di cui all’incarto NLP __________ nel frattempo archiviato, essendo __________
stato parte al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di denunciato/querelato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio
CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di __________ (rispettivamente
del suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione,
in copia, dell’incarto NLP __________ e del relativo decreto di non luogo a
procedere, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato
personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il summenzionato
decreto è stato, tra l’altro, intimato soltanto ai denuncianti/querelanti (NLP __________);
che
di conseguenza gli atti istruttori dell’incarto NLP __________ (AI 1 – AI 6),
il verbale del procedimento datato 25.04.2014 e il NLP __________ vengono trasmessi,
in copia, al patrocinatore di Giuseppe Tornello (rispettivamente della IS 1) unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo __________ già
stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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