60.2014.165
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
23 maggio 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2014.165
Data decisione, Autorità:
23.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.165
Lugano
23 maggio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sulle istanze 30.04./5.05.2014 e 17.04./6.05.2014 presentate
da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto di accusa emanato a suo carico (passato in giudicato) e del verbale __________
della Polizia;
premesso che la (seconda) richiesta datata
17.04.2014, è giunta alla Polizia il 22.04.2014, che l’ha trasmessa al
Ministero pubblico, cui è pervenuta il 23.04.2014 (a __________)
rispettivamente il 25.04.2014 (a __________), che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza
ex art. 62 cpv. 4 LOG, a questa Corte il 5/6.05.2014, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della segnalazione di aggressione / violenza da parte dell’Ospedale __________
(reparto Pronto soccorso), pervenuta al Ministero pubblico il 22.07.2013, è
stato aperto un procedimento a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 11.11.2013
mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli lo ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici in relazione ai fatti avvenuti a __________ il __________ ai danni di
sua moglie PI 2 ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di trenta
aliquote da CHF 110.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 3'300.--,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
Fatti
300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto
nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente
passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che
con le presenti istanze IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato
decreto di accusa (istanza 30.4./5.05.2014, doc. CRP 1) e copia del verbale __________
allestito dalla Polizia, precisando parimenti di aver bisogno di tale documentazione
nell’ambito della procedura di divorzio (istanza 17.04./6.05.2014, doc. CRP
2.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente
la richiesta 17.04./6.05.2014;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatrice privata nel
procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, essendo il qui istante stato
parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
Considerandi
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto
(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1.
giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.08.2013 (contenente anche il suo
verbale d’interrogatorio del __________ e quello di medesima data di PI 2, AI
4) e del relativo DA __________ emanato a suo carico, poiché il procedimento
penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che egli necessita della summenzionata documentazione nell’ambito
della procedura di divorzio pendente presso la competente Pretura;
che
di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.08.2013 (AI 4) e
il DA __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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