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Decisione

60.2014.165

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

23 maggio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto

nel DA __________;

che il suddetto decreto è regolarmente

passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

che

con le presenti istanze IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del summenzionato

decreto di accusa (istanza 30.4./5.05.2014, doc. CRP 1) e copia del verbale __________

allestito dalla Polizia, precisando parimenti di aver bisogno di tale documentazione

nell’ambito della procedura di divorzio (istanza 17.04./6.05.2014, doc. CRP

2.a);

che,

come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente

la richiesta 17.04./6.05.2014;

che

questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, accusatrice privata nel

procedimento penale di cui si è detto poc’anzi, essendo il qui istante stato

parte (in qualità di imputato) al medesimo;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

Considerandi

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)

nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori

preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione

degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato

(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un

procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto

(Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS

1.

giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.08.2013 (contenente anche il suo

verbale d’interrogatorio del __________ e quello di medesima data di PI 2, AI

4) e del relativo DA __________ emanato a suo carico, poiché il procedimento

penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che

a ciò aggiungasi che egli necessita della summenzionata documentazione nell’ambito

della procedura di divorzio pendente presso la competente Pretura;

che

di conseguenza il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4.08.2013 (AI 4) e

il DA __________ vengono trasmessi, in copia, all’istante

unitamente alla presente decisione;

che

si rinuncia al carico di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato

parte al procedimento penale di cui sopra nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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