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Decisione

60.2014.167

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante. Conferma decisione di principio con riferimento all'art. 62 cpv. 4 LOG riguardo a istanze in connessione con incidenti della

28 maggio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I dispositivi della sentenza riguardanti la

summenzionata fattispecie sono passati in giudicato, non essendo stata

presentata alcuna dichiarazione di appello avverso gli stessi.

2. Con

la presente istanza – per quanto concerne la competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG di

questa Corte – il Servizio sinistri della IS 1 (di seguito IS 1) chiede la

trasmissione, in copia, dei dispositivi della sentenza di cui sopra.

A sostegno della sua richiesta afferma in

particolare di aver versato, in qualità di assicuratore sociale ai sensi della

LAINF, la somma di CHF 2'716.90 "a titolo di risarcimento delle spese di

cura (…)" inerenti al

suo assicurato __________ in

connessione con quanto accaduto il __________ (scritto 13.03./6.05.2014, p. 1, e

documentazione ivi annessa, doc. CRP 1.a).

3. Questa

Corte ha rinunciato ad interpellare __________ e PI 3 per presentare eventuali

osservazioni in merito alla richiesta in considerazione della conferma della decisione

di principio emanata il 14.02.2007 dalla (allora) Camera dei ricorsi penali

(inc. CRP __________), come si vedrà in seguito.

4. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

5. In

casu – visti i motivi addotti nella presente richiesta e l’esito del procedimento

penale (di cui all’incarto MP __________) sfociato dapprima nell’atto di accusa (aggiuntivo) 3.07.2012 emanato dal

procuratore pubblico Arturo Garzoni (ACC __________) e poi nella sentenza di

condanna 29.08.2013

limitatamente ai fatti accaduti il __________ ai danni di __________, per i

quali PI 3 è stata ritenuta autrice colpevole di lesioni semplici, minaccia e ingiuria

e condannata (inc. TPC __________) – appare pacifico un

interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1, qui

istante, che prevale sui diritti personali delle parti coinvolte (PI 3 e __________)

nel procedimento penale nel frattempo archiviato. In effetti il contenuto della

sentenza in relazione ai fatti accaduti quel giorno ai danni di __________,

accusatore privato nel citato procedimento, è indubbiamente utile

all’assicuratore istante, dovendo valutare se siano dati gli estremi per intraprendere

un’azione di regresso ai sensi degli art. 72 ss. LPGA contro PI 3.

In

siffatte circostanze, la sentenza 29.08.2013 della Corte delle assise criminali, tuttavia

limitatamente ai fatti accaduti il __________ ai danni dell’accusatore privato __________

(poiché la stessa contiene altre fattispecie/imputati estranei al caso qui in

esame), viene trasmessa alla IS 1 unitamente alla presente decisione, segnatamente

la pagina 1 (anonimizzando le altre parti coinvolte nel procedimento), la pagina

5 (nominativo dell’imputata), le pagine 38 e 39 [da "Inoltre imputata (…)" fino a "(…) reato previsto: dall’art. 180 cpv.

1 CPS;"], le pagine

59 e 60 (dal considerando 21. fino al considerando 23.), la pagina 98

(considerando 94), la pagina 99 [fino a "1. (…) è autrice colpevole di:"], la

pagina 100 (dispositivo 1.7.), la pagina 101 (dispositivo 1.7.3.), la pagina

102 (dispositivi 1.11. e 1.11.2.), la pagina 103 (dispositivo 1.16.), la pagina

111 (dispositivo 9.8.) e la pagina 116 (firme e timbro).

6. 6.1.

Giova infine ricordare che in data 14.02.2007

l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali),

in base al previgente art. 27 CPP TI, aveva emanato una decisione di principio,

che recita in particolare quanto segue:

"5. Premesso che una tempestiva trattazione della

richiesta della compagnia istante avrebbe evitato la procedura dell’art. 27

CPP, questa Camera ritiene di dover emanare una decisione di principio in relazione

alle diverse richieste di documenti avanzate dalle compagnie di assicurazioni

alle autorità penali, sia che intervengano quali assicuratori sociali, sia

quali assicuratori privati.

6. Occorre

Considerandi

riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad

intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un

interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad

accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art.

27.

CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute

a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale. Inoltre per un

motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del

danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale. Gli

assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o

subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente

parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte

civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad

art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano

2001, p. 38) e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti

della parte civile.

7.

Questa

decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni legate ad

incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a furti e

altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, si può fare

istanza a questa Camera.

8.

L’accesso

agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:

- anzitutto

la richiesta dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi

in cui è aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti

solo previo consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto

in quanto spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre

per evitare che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima

ancora o contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o

prima delle parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un

incidente stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito

un procedimento penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa

l’Ufficio della circolazione), incombe alla Polizia procedere direttamente

all’evasione della richiesta;

- inoltre

la compagnia istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi,

dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o

contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;

- infine,

se il procedimento riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è

condizionato, per le compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i

fatti relativi a danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.

9.

Quanto

esposto vale sia per richieste formulate in corso di procedimento penale, sia

per richieste formulate dopo la conclusione dello stesso.

10.

L’accesso

agli atti è di principio gratuito quando la compagnia interviene come

assicurazione sociale giusta l’art. 32 LPGA: in ogni caso deve essere coperto

almeno il costo della prestazione effettuata. In alcuni casi, in particolare

quando nel procedimento è stata fatta allestire una perizia costosa, il Ministero

pubblico può chiedere una quota parte dei costi di allestimento alla compagnia

che ne faccia richiesta, se l’esito del referto è di utilità alla pratica assicurativa.

(…)" (decisione

14.02

, p. 2 ss., inc. CRP 60.2007.23).

6.2

Ad

oggi, non vi è alcun motivo per discostarsi dalla surriferita decisione di

principio, il cui contenuto va in linea di massima confermato anche sotto la vigenza

dell’art. 62 cpv. 4 LOG, che riguarda però, a differenza del previgente art. 27

CPP TI, esclusivamente procedimenti penali conclusi (quindi archiviati).

Ne discende che la Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad

intervenire nell’ambito di fattispecie di rilevanza penale in connessione con

incidenti della circolazione stradale, lesioni oppure vie di fatto, incendi,

furti o altri reati patrimoniali, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG a

conoscere l’esito del procedimento penale concluso (archiviato) e ad accedere

ai relativi atti ai fini delle loro incombenze. Le compagnie di assicurazioni

potranno rivolgersi direttamente alle autorità penali ticinesi (in particolare

al Ministero pubblico, al Tribunale penale cantonale, alla Pretura penale, alla

CARP e alla Magistratura dei minorenni), senza dover ricorrere di volta in

volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, indicando nondimeno in quale veste

intervengono, per conto di chi, dimostrando parimenti l’esistenza di una

connessione tra i loro doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del

procedimento penale nel frattempo archiviato (di cui chiedono la compulsazione

degli atti).

Va

da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale.

In

caso di dubbio, le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la

richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4

LOG.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi. Tenuto conto dell’art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA,

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la LAINF ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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