60.2014.167
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante. Conferma decisione di principio con riferimento all'art. 62 cpv. 4 LOG riguardo a istanze in connessione con incidenti della
28 maggio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2014.167
Data decisione, Autorità:
28.05.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante. Conferma decisione di principio con riferimento all'art. 62 cpv. 4 LOG riguardo a istanze in connessione con incidenti della circolazione stradale, lesioni, vie di fatto, incendi, furti o altri reati patrimoniali
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.167
Lugano
28 maggio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.03./6.05.2014 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia del dispositivo di una
sentenza, nel frattempo passata in giudicato, riguardante un suo assicurato;
premesso che la richiesta datata 13.03.2014
è stata inviata alla Corte di appello e di revisione penale (di seguito CARP), cui
è giunta il 20.03.2014, che l’ha trasmessa, per competenza (limitatamente alla
richiesta dell’invio del dispositivo della sentenza), a questa Corte il
5/6.05.2014, rilevando che i dispositivi della sentenza 29.08.2013 inerenti all’imputata
PI 3 sono passati in giudicato, non avendo quest’ultima presentato dichiarazione
di appello, adducendo inoltre di non avere notizie riguardo alla persona di __________
pure menzionato nell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 29.08.2013 la Corte delle assise criminali ha ritenuto – per quanto interessa la fattispecie qui in esame – PI 3 autrice
colpevole di lesioni semplici, ingiuria e minaccia in relazione ai fatti
accaduti a __________, il __________, ai danni dell’accusatore privato __________
e l’ha conseguentemente condannata (inc. TPC __________).
Fatti
I dispositivi della sentenza riguardanti la
summenzionata fattispecie sono passati in giudicato, non essendo stata
presentata alcuna dichiarazione di appello avverso gli stessi.
2. Con
la presente istanza – per quanto concerne la competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG di
questa Corte – il Servizio sinistri della IS 1 (di seguito IS 1) chiede la
trasmissione, in copia, dei dispositivi della sentenza di cui sopra.
A sostegno della sua richiesta afferma in
particolare di aver versato, in qualità di assicuratore sociale ai sensi della
LAINF, la somma di CHF 2'716.90 "a titolo di risarcimento delle spese di
cura (…)" inerenti al
suo assicurato __________ in
connessione con quanto accaduto il __________ (scritto 13.03./6.05.2014, p. 1, e
documentazione ivi annessa, doc. CRP 1.a).
3. Questa
Corte ha rinunciato ad interpellare __________ e PI 3 per presentare eventuali
osservazioni in merito alla richiesta in considerazione della conferma della decisione
di principio emanata il 14.02.2007 dalla (allora) Camera dei ricorsi penali
(inc. CRP __________), come si vedrà in seguito.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. In
casu – visti i motivi addotti nella presente richiesta e l’esito del procedimento
penale (di cui all’incarto MP __________) sfociato dapprima nell’atto di accusa (aggiuntivo) 3.07.2012 emanato dal
procuratore pubblico Arturo Garzoni (ACC __________) e poi nella sentenza di
condanna 29.08.2013
limitatamente ai fatti accaduti il __________ ai danni di __________, per i
quali PI 3 è stata ritenuta autrice colpevole di lesioni semplici, minaccia e ingiuria
e condannata (inc. TPC __________) – appare pacifico un
interesse giuridico legittimo giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG della IS 1, qui
istante, che prevale sui diritti personali delle parti coinvolte (PI 3 e __________)
nel procedimento penale nel frattempo archiviato. In effetti il contenuto della
sentenza in relazione ai fatti accaduti quel giorno ai danni di __________,
accusatore privato nel citato procedimento, è indubbiamente utile
all’assicuratore istante, dovendo valutare se siano dati gli estremi per intraprendere
un’azione di regresso ai sensi degli art. 72 ss. LPGA contro PI 3.
In
siffatte circostanze, la sentenza 29.08.2013 della Corte delle assise criminali, tuttavia
limitatamente ai fatti accaduti il __________ ai danni dell’accusatore privato __________
(poiché la stessa contiene altre fattispecie/imputati estranei al caso qui in
esame), viene trasmessa alla IS 1 unitamente alla presente decisione, segnatamente
la pagina 1 (anonimizzando le altre parti coinvolte nel procedimento), la pagina
5 (nominativo dell’imputata), le pagine 38 e 39 [da "Inoltre imputata (…)" fino a "(…) reato previsto: dall’art. 180 cpv.
1 CPS;"], le pagine
59 e 60 (dal considerando 21. fino al considerando 23.), la pagina 98
(considerando 94), la pagina 99 [fino a "1. (…) è autrice colpevole di:"], la
pagina 100 (dispositivo 1.7.), la pagina 101 (dispositivo 1.7.3.), la pagina
102 (dispositivi 1.11. e 1.11.2.), la pagina 103 (dispositivo 1.16.), la pagina
111 (dispositivo 9.8.) e la pagina 116 (firme e timbro).
6. 6.1.
Giova infine ricordare che in data 14.02.2007
l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali),
in base al previgente art. 27 CPP TI, aveva emanato una decisione di principio,
che recita in particolare quanto segue:
"5. Premesso che una tempestiva trattazione della
richiesta della compagnia istante avrebbe evitato la procedura dell’art. 27
CPP, questa Camera ritiene di dover emanare una decisione di principio in relazione
alle diverse richieste di documenti avanzate dalle compagnie di assicurazioni
alle autorità penali, sia che intervengano quali assicuratori sociali, sia
quali assicuratori privati.
6. Occorre
Considerandi
riconoscere, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad
intervenire in relazione a fatti oggetto di un procedimento penale, un
interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento, e ad
accedere agli atti, senza dover ricorrere di volta in volta alla procedura dell’art.
27.
CPP. Anzitutto per un motivo giuridico, dovendo intervenire in quanto tenute
a risarcire, sia su base legale, sia su base contrattuale. Inoltre per un
motivo sostanziale, per agevolare un risarcimento adeguato e tempestivo del
danno subito dalle parti lese. Infine anche per un motivo procedurale. Gli
assicuratori che intervengono a coprire il danno, diventano cessionari o
subrogati delle/nelle pretese precedentemente della parte lesa, eventualmente
parte civile: in quanto cessionari o subrogati, non possono costituirsi parte
civile nel procedimento, poiché non danneggiati personalmente (M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, Commentario del Codice di procedura penale, Lugano 1997, ad
art. 69 n. 4, p. 218; L. MARAZZI, Il Giar l’arbitro nel processo penale, Lugano
2001, p. 38) e quindi non possono usufruire dei diritti di accesso agli atti
della parte civile.
7.
Questa
decisione di principio vale per richieste delle assicurazioni legate ad
incidenti stradali, a lesioni o vie di fatto, ad incendi, o anche a furti e
altri reati patrimoniali. In altre situazioni, in caso di dubbio, si può fare
istanza a questa Camera.
8.
L’accesso
agli atti non può essere indiscriminato, ma è soggetto ad alcune condizioni:
- anzitutto
la richiesta dei documenti deve essere fatta alla Polizia cantonale. Nei casi
in cui è aperto un procedimento penale, potrà trasmettere gli atti richiesti
solo previo consenso del magistrato incaricato del procedimento. Ciò anzitutto
in quanto spetta a quest’ultimo determinare l’accesso agli atti. Ciò inoltre
per evitare che compagnie di assicurazioni possano ricevere copia di atti prima
ancora o contestualmente al procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta o
prima delle parti medesime. Nei casi in cui per un evento (quale ad esempio un
incidente stradale) c’è stato un intervento della Polizia ma non ne è scaturito
un procedimento penale presso il Ministero pubblico (ma del caso si occupa
l’Ufficio della circolazione), incombe alla Polizia procedere direttamente
all’evasione della richiesta;
- inoltre
la compagnia istante deve indicare in quale veste interviene, per conto di chi,
dimostrando l’esistenza di una connessione tra i suoi doveri legali o
contrattuali ed i fatti oggetto del procedimento penale;
- infine,
se il procedimento riguarda differenti parti civili, l’accesso agli atti è
condizionato, per le compagnie, al rispetto di un dovere di discrezione per i
fatti relativi a danneggiati non assicurati dalla compagnia istante.
9.
Quanto
esposto vale sia per richieste formulate in corso di procedimento penale, sia
per richieste formulate dopo la conclusione dello stesso.
10.
L’accesso
agli atti è di principio gratuito quando la compagnia interviene come
assicurazione sociale giusta l’art. 32 LPGA: in ogni caso deve essere coperto
almeno il costo della prestazione effettuata. In alcuni casi, in particolare
quando nel procedimento è stata fatta allestire una perizia costosa, il Ministero
pubblico può chiedere una quota parte dei costi di allestimento alla compagnia
che ne faccia richiesta, se l’esito del referto è di utilità alla pratica assicurativa.
(…)" (decisione
14.02
, p. 2 ss., inc. CRP 60.2007.23).
6.2
Ad
oggi, non vi è alcun motivo per discostarsi dalla surriferita decisione di
principio, il cui contenuto va in linea di massima confermato anche sotto la vigenza
dell’art. 62 cpv. 4 LOG, che riguarda però, a differenza del previgente art. 27
CPP TI, esclusivamente procedimenti penali conclusi (quindi archiviati).
Ne discende che la Corte dei reclami penali riconosce, di principio, alle compagnie di assicurazioni chiamate ad
intervenire nell’ambito di fattispecie di rilevanza penale in connessione con
incidenti della circolazione stradale, lesioni oppure vie di fatto, incendi,
furti o altri reati patrimoniali, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG a
conoscere l’esito del procedimento penale concluso (archiviato) e ad accedere
ai relativi atti ai fini delle loro incombenze. Le compagnie di assicurazioni
potranno rivolgersi direttamente alle autorità penali ticinesi (in particolare
al Ministero pubblico, al Tribunale penale cantonale, alla Pretura penale, alla
CARP e alla Magistratura dei minorenni), senza dover ricorrere di volta in
volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, indicando nondimeno in quale veste
intervengono, per conto di chi, dimostrando parimenti l’esistenza di una
connessione tra i loro doveri legali o contrattuali ed i fatti oggetto del
procedimento penale nel frattempo archiviato (di cui chiedono la compulsazione
degli atti).
Va
da sé che la compulsazione degli atti deve avvenire nel rispetto del segreto professionale.
In
caso di dubbio, le autorità penali ticinesi coinvolte possono trasmettere la
richiesta, per competenza, a questa Corte in applicazione dell’art. 62 cpv. 4
LOG.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi. Tenuto conto dell’art. 32 cpv. 1 lit. d LPGA,
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPGA, la LAINF ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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