60.2014.170
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio dei registri quale istante
2 settembre 2014Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.170
Lugano
2 settembre 2014/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.03./7.05.2014 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare
gli atti di un procedimento penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 24.03.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 31.03.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
6/7.05.2014, unitamente allo scritto datato 30.04.2014 dell’avv. PR 1, fornendo
alcune precisazioni in merito;
richiamati gli scritti 10/11.06.2014 e 27.06.2014
dell’IS 1 (di seguito IS 1) e 18/20.06.2014 dell’avv. PR 1, di cui si dirà in
seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con istanza datata 24.03.2014 [ricevuta dal
Ministero pubblico il 31.03.2014 e trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4
LOG, a questa Corte il 6/7.05.2014] l’IS 1, per il tramite dell’aggiunto
ufficiale, ha informato il Ministero pubblico che, per quanto interessa la fattispecie
qui in esame, "(…) in relazione
alla notizia diffusa tempo fa dagli organi di stampa (vedere allegato A) attinente
alla tematica emarginata, riteniamo che la stessa si riferisca alla part. __________
RFD di __________ (vedere estratto allegato B).
Ci
permettiamo pertanto chiedere di poter accedere agli atti istruttori, conformemente
a quanto previsto dall’art. 38a della vigente Legge sulle tariffe per le operazioni
nel registro fondiario, in vista di un’eventuale procedura di recupero e di contravvenzione
ai sensi dell’art. 38 della citata normativa, rispettivamente 44 e ss. della
Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici" (istanza 24.03./7.05.2014, doc. CRP 1.a).
L’Ufficio
istante ha al proposito prodotto copia (parziale) dell’articolo apparso sul __________
il __________ (doc. A annesso all’istanza 24.03./7.05.2014) e dell’estratto del
RFD del Comune di __________ di cui al fondo no. __________ (doc. B annesso
all’istanza 24.03./7.05.2014, doc. CRP 1.a).
Dal
predetto articolo emerge in particolare che il proprietario del __________ di
Via __________ a __________ (in cui avrebbe dovuto aprire i battenti una __________),
sarebbe stato condannato per titolo di riciclaggio di denaro e conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione mediante l’emanazione, in data __________,
di un decreto di accusa da parte del procuratore generale, avverso il quale
l’imputato non avrebbe presentato opposizione. L’imputato avrebbe ingannato un
notaio di __________, inducendolo ad attestare nel contratto di costituzione
del diritto di compera relativo al fondo un prezzo inferiore a quello effettivamente
pattuito (cfr., al proposito, anche __________).
Dall’estratto
del RFD del Comune di __________ di cui al fondo no. __________ emerge in
particolare che __________ e PI 3 sono proprietari del medesimo nella misura di
1/2 ciascuno. Risulta inoltre un’annotazione di un diritto di compera pari a
CHF __________ a favore di __________, __________, con scadenza il __________
(doc. B annesso all’istanza 24.03./7.05.2014, doc. CRP 1.a).
2. Il
procuratore generale, unitamente alla presente istanza, ha trasmesso a questa
Corte anche copia di uno scritto datato 30.04.2014 (pervenuto al Ministero pubblico
il 5.05.2014) dell’avv. PR 1,
patrocinatore di PI 3 e di __________, indirizzato al procuratore generale (doc.
CRP 1.b).
Dallo stesso emerge che il legale ha preso atto della summenzionata richiesta dell’IS 1,
osservando in particolare che, non essendo ancora stato esercitato il diritto
di compera, la tassa di trasferimento prevista dalla LTRF non è stata ancora
riscossa. L’art. 38 LTRF sarebbe dunque applicabile soltanto al momento
dell’eventuale esercizio del diritto di compera. L’annotazione del diritto di
compera prevede una tassa fissa pari a CHF 30.-- (in applicazione dell’art. 18
LTRF). La richiesta dell’IS 1 sarebbe quindi prematura in relazione alla tassa
di trasferimento.
Circa
la tassa di bollo dell’archivio notarile ha esposto che "(…) anche in questo caso il diritto di
compera può essere modificato per corrispondere a quanto investito. I signori __________
osservano che la tassa di bollo deve essere pagata secondo l’atto notarile
dalla beneficiaria del diritto di compera. La __________. Essi si dichiarano
d’accordo, nell’intento di evitar il divulgarsi di informazioni all’ufficio del
registro fondiario, con una breve comunicazione da parte di questo Procuratore
Generale che il valore del diritto di compera dichiarato nei verbali dai
signori __________ e __________, soci e soli aventi diritto economico della beneficiaria,
sarebbe di CHF 5'000'000.-- invece che quello dichiarato dal notaio di CHF
2'950'000.--, tesi integralmente contestata dal signor PI 3 siccome non corrisponde
al vero, essendo il prezzo del diritto di compera quello dichiarato nell’atto
pubblico. Il signor PI 3 non acconsente a nessuna altra comunicazione concernente
il suo decreto" (scritto datato 30.04.2014, p. 1 e 2, doc. CRP 1.b).
3. In
data 6/7.05.2014 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per competenza
in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, la presente istanza (con la
documentazione ivi allegata) e copia dello scritto datato 30.04.2014 dell’avv. PR 1, osservando parimenti
che il decreto di accusa in questione è passato in giudicato il 10.01.2013 e di
aver inviato copia dell’istanza pure al presidente della Corte di appello e di
revisione penale (di seguito CARP), poiché le informazioni si riferiscono anche
a fatti oggetto del procedimento penale a carico di altri due imputati di cui
all’incarto __________ pendente presso la predetta Corte (doc. CRP 1).
Fatti
4. Il
27.05.2014 questa Corte ha assegnato all’IS 1 un termine di dieci giorni per
presentare le proprie osservazioni in merito allo scritto datato 30.04.2014
dell’avv. PR 1 (doc. CRP 2).
Con
scritto 10/11.06.2014 l’IS 1, per il tramite dell’Ufficiale del registro
fondiario, postula l’accoglimento della sua istanza con la contestuale
reiezione delle argomentazioni apportate dall’avv. PR 1. Informa anzitutto che
la presente richiesta, che concerne le parti __________, trae le sue origini
dall’articolo apparso il __________ sul __________. L’IS 1, in caso di fondato
sospetto circa la sussistenza di una falsa attestazione di prezzo, deve attivarsi
d’ufficio ai fini della corretta applicazione della Legge sulle tariffe per le
operazioni nel Registro fondiario del 16.10.2006 (RL 4.1.3.1.2, di seguito
LTRF) e della Legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici
del 20.10.1986 (RL 10.2.8.1, di seguito LBol), in applicazione degli art. 38
LTRF e art. 49 LBol "(…) relativi
alla evtl. irrogazione di un’ammenda amministrativa risp. all’avvio di una
procedura di recupero del tributo sottratto" (scritto
10/11.06.2014, p. 1, doc. CRP 3). Sulla
base di casi precedenti, sarebbe stato introdotto l’art. 38a LTRF allo scopo di
agevolare l’accesso agli atti.
Ha
poi affermato quanto segue: "(…) Sebbene formalmente trattisi di autorità distinte
preposte ad applicare due diverse leggi (ndr.
la LTRF e la LBol), l’incasso sia della tassa di registro che dell’imposta
di bollo è demandato alla responsabilità dell’IS 1. Di conseguenza la raccolta
di informazioni in simili casi viene effettuata uno actu. Si evidenzia la
stretta interdipendenza vigente fra i due tributi, nel senso che le valutazioni
operate nell’ambito della tassa di registro hanno eo ipso effetto anche per
l’imposta di bollo, così come avviene pure a dipendenza dell’esito di un
ricorso (art. 44 cpv. 5 Lbol). È quindi sufficiente in definitiva che appaiano
integrati gli elementi costitutivi per avviare una procedura rispetto ad uno
solo dei tributi in esame. Anche per economia di procedura appare quindi irragionevole
pretendere di operare una disgiunzione come sembrano invece prospettare gli
opponenti" (scritto
10/11.06.2014, p. 2, doc. CRP 3).
A
mente dell’IS 1 sarebbe altresì ininfluente stabilire chi debba sopportare
l’onere dei tributi, essendoci un vincolo di solidarietà tra le parti in senso
proprio (art. 2 LTRF; art. 13 LBol; art. 52 cpv. 1 LBol; RDAT II-1993). La LBol
estenderebbe un simile regime anche alla multa (art. 52 cpv. 1 LBol).
Il
rischio di propagazione di notizie riservate non reggerebbe di fronte alle prescrizioni
legali vigenti (art. 29 LORD e art. 40 LBol).
Adduce
dipoi che "(…) Il fatto che gli
opponenti ipotizzino un’evtl. sanatoria mediante una nuova pattuizione in punto
al prezzo rogato appare irrilevante. In effetti l’infrazione in caso di falsa
attestazione appare già compiutamente perfezionata in tutti gli elementi
costitutivi al momento della presentazione dell’atto dell’archivio notarile,
indipendentemente dall’avvenuta iscrizione a RF del trapasso (cfr. RtD-2004,
27t). (…)" (scritto 10/11.06.2014, p. 2, doc. CRP 3). L’art. 20 cpv. 1
lit. k LBol non soccorrerebbe in alcun modo, considerato come si riferisce ad
altra fattispecie.
Richiama
infine la decisione emanata l’8.06.2009 dalla (allora) Camera dei ricorsi
penali, in cui la predetta autorità ha accolto un’analoga richiesta.
5. In data 18/20.06.2014 l’avv. PR 1, in nome e per
conto dei suoi assistiti (PI 3 e __________), riconferma le sue precedenti osservazioni.
Le informazioni contenute nell’inchiesta penale andrebbero ben oltre a quanto
sarebbe necessario all’IS 1 allo scopo di stabilire l’imposta di bollo dovuta.
L’accesso agli atti dovrebbe dunque essere limitato allo stretto necessario, a
tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte. Postula pertanto che sia comunicato
unicamente il prezzo fissato nel diritto di compera, stabilito dal procuratore
pubblico in CHF 5'000'000.-- (invece di CHF 2'950'000.-- come indicato
nell’atto notarile). Ciò sarebbe l’unica informazione di cui necessiterebbe l’IS
1 per stabilire la tassa di bollo (e, successivamente, se del caso, quella di
trasferimento). Altri documenti/dettagli che esulano dal prezzo e dall’atto di
costituzione del diritto di compera non sarebbero necessari all’IS 1 e non
devono essere trasmessi. Ribadisce che le tasse di trasferimento previste dalla
LTRF non possono ancora essere riscosse: l’art. 38 LTRF sarà applicabile al
momento dell’eventuale esercizio del diritto di compera. In merito a ciò, la
richiesta dell’IS 1 sarebbe prematura ed è dunque da respingere.
La
tassa di bollo, contrariamente a quanto sostiene l’IS 1, non avrebbe la stessa
valenza della tassa a registro fondiario. L’IS 1 non sarebbe competente per
l’incasso della tassa di bollo, bensì l’archivio notarile. Non contesta il
fatto che il prezzo rogato sia determinante per la fissazione della tassa di
bollo: ritiene però che in fase di costruzione ci potrebbero essere delle
migliorie che potrebbero comportare un aumento del prezzo dell’oggetto e quindi
di una modifica dell’atto. Ciò può decadere nella misura in cui si decidesse di
procedere con una semplice comunicazione del prezzo stabilito dall’accusa.
6. Con scritto 27.06./1.07.2014 l’IS 1 comunica di
confermare integralmente le sue osservazioni 10/11.06.2014 (doc. CRP 7).
7. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
8. 8.1.
Giova preliminarmente rilevare che la presente istanza
riguarda un procedimento penale sfociato (tra l’altro) nel decreto di accusa
26.11.2012 (DAC __________) emanato dal procuratore generale, passato in
giudicato il 10.01.2013, in considerazione dell’opposizione interposta dal
patrocinatore dell’imputato (cfr. scritto PG 6/7.05.2014, doc. CRP 1). Gli atti
istruttori in relazione a questa fattispecie fanno parte dell’incarto MP __________,
pendente presso la CARP (inc. __________), che riguarda altri due imputati. Per
questi motivi, il procuratore generale ha rettamente trasmesso copia della
presente richiesta anche al presidente della CARP (scritto PG 6/7.05.2014, doc.
CRP 1).
8.2.
Dal
profilo procedurale il procuratore generale avrebbe dovuto trasmettere direttamente
a questa Corte la presente istanza, senza procedere alla sua intimazione
all’avv. PR 1 (la quale ha formulato le sue osservazioni in merito mediante lo
scritto datato 30.04.2014), essendo alla presenza di una richiesta di ispezione
degli atti di un procedimento penale concluso (archiviato) ai sensi dell’art.
62 cpv. 4 LOG in relazione alla fattispecie sfociata nel decreto di accusa
26.11.2012, passato in giudicato, emanato a carico di PI 3 (DAC __________).
Questa Corte sarebbe dunque stata competente ad effettuare lo scambio degli
allegati fin dall’inizio. Ciò comunque è ininfluente ai fini del presente giudizio,
avendo l’avv. PR 1 (patrocinatore di PI 3 e __________) potuto debitamente
esprimersi in merito, nel rispetto del diritto di essere sentito.
9. 9.1.
L’organizzazione
degli Uffici del registro fondiario e la tenuta di quest’ultimo spetta ai
Cantoni (cfr. art. 953 cpv. 1 CC; art. 4 frase 1 ORF). L’Ufficio del registro
fondiario è incaricato della conservazione e della direzione del registro
fondiario, compresi i registri provvisori ed i precedenti registri delle
ipoteche (art. 17 cpv. 1 della Legge di applicazione e complemento del Codice
civile svizzero del 18.04.1911, RL 4.1.1.1).
9.2.
Gli Uffici del registro fondiario sono tenuti a compiere le operazioni
di loro competenza solo contro pagamento delle tasse previste dalla LTRF (art.
1 cpv. 1 della LTRF).
Al
pagamento delle tasse sono tenuti, in solido con il richiedente, coloro nel cui
interesse è stata fatta la richiesta (art. 2 LTRF).
L’annotazione di diritti personali giusta l’art. 959 CC o di una restrizione
della facoltà di disporre giusta l’art. 960 CC è soggetta ad una tassa di CHF
30.-- (art. 18 LTRF).
L’incasso
delle tasse per le operazioni nel registro fondiario è curato dagli Uffici del
registro fondiario (art. 37 cpv. 2 LTRF).
Se il prezzo dichiarato o figurante in una contrattazione risulta
inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti contraenti oltre che a
dovere il recupero della tassa saranno solidalmente passibili di una multa fino
a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata sottratta (art. 38 cpv. 1
LTRF). La multa è applicata dal Dipartimento competente; contro la decisione è
dato ricorso nel termine di trenta giorni alla Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello (di seguito CDT), il cui giudizio è definitivo; sono
applicabili le disposizioni procedurali della LT (art. 38 cpv. 2 LTRF).
Giusta l’art. 38a cpv. 1 LTRF le autorità amministrative e i funzionari
notificano all’istanza competente, d’ufficio o su richiesta, le informazioni in
loro possesso occorrenti per l’applicazione della LTFR. Le autorità penali
Considerandi
comunicano d’ufficio l’apertura di un’azione penale suscettibile di implicare
il perseguimento ai sensi dell’art. 38 LTRF (art. 38a cpv. 2 LTRF). Vi è dunque
un obbligo di segnalazione da parte del magistrato inquirente allo scopo di
reprimere eventuali infrazioni (Messaggio no. 6547 del 12.10.2011, p. 19).
Contro
la valutazione dell’Ufficio dei registri può essere presentato reclamo a
quest’ultimo, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (art. 39 cpv. 1
LTRF).
Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Dipartimento; è in facoltà
del Dipartimento di assumere, anche d’ufficio, tutte le informazioni ritenute
opportune (art. 40 cpv. 1 LTRF). Contro la decisione del Dipartimento è dato
ricorso alla CDT; sono applicabili le disposizioni della LT (art. 40 cpv. 3
LTRF).
9.3
Giusta l’art. 1 cpv. 2 lit. b della Legge sull’imposta di bollo e sugli
spettacoli cinematografici del 20.10.1986 (RL 10.2.8.1, di seguito LBol) gli
atti notarili sono sottoposti all’imposta di bollo [che viene prelevata dal
Cantone in base alla predetta legge (art. 1 cpv. 1 LBol)].
In particolare è soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio
notarile degli istromenti di valore determinato o determinabile (art. 19 LBol,
cfr. anche decisione CDT 5.08.2003, consid. 5.4., inc. 80.2003.100).
L’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio
notarile è di CHF 3.-- per mille o frazione di mille del valore determinato o
determinabile (art. 21 cpv. 1 LBol). L’Archivista notarile determina il valore
degli istromenti (art. 22 cpv. 1 LBol). Per quanto concerne i contratti a
titolo oneroso relativi a proprietà immobiliari fa stato il valore
contrattuale, al minimo tuttavia quello della stima ufficiale (art. 22 cpv. 2
lit. a frase 1 LBol). L’Archivista notarile percepisce l’imposta di bollo e la
tassa d’archivio con l’emissione delle bollette (art. 23 cpv. 1 LBol). Il
notaio, se richiesto, avrà cura di accertare la stipulazione della ripartizione
interna del pagamento del bollo d’archivio; in difetto di tale stipulazione si
presumerà una ripartizione interna in parti uguali. In ogni caso resta fermo il
rapporto di solidarietà debitoria verso lo Stato (art. 23 cpv. 3 LBol).
Se il valore dell’istromento è accertato in modo diverso da quanto
dichiarato dal notaio, l’Archivista notarile deve intimare al notaio e alle
parti una decisione formale di tassazione unitamente all’usuale bolletta di
pagamento (destinata alle parti in caso di supplemento di bollo secondo l’art.
23.
cpv. 4 LBol).
L’applicazione
della LBol è affidata alla Divisione delle contribuzioni, che si avvale dell’Ufficio
del bollo, degli Archivisti notarili e degli Uffici dei registri; essa ha la
facoltà di eseguire e far eseguire ispezioni e perizie tendenti ad accertare la
sua corretta applicazione; sono applicabili, per analogia, le disposizioni
della LT (art. 39 LBol). Alla LBol si applicano, per analogia, le disposizioni
della LT in relazione al segreto d’ufficio (art. 40 LBol) e, sempre per
analogia, quelle della LT sull’assistenza tra le autorità (art. 41 LBol).
L’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione
sono eseguiti dall’Archivista notarile (art. 42 cpv. 2 LBol).
La
procedura sulle contravvenzioni è sancita dagli art. 49 ss. LBol. In
particolare colui che in qualsiasi modo si sottrae intenzionalmente o per
negligenza all’obbligo di solvere le imposte previste dalla LBol è punito con
una multa fino a cinque volte l’imposta sottratta (art. 49 cpv. 1 LBol). La
multa viene commisurata in funzione degli elementi soggettivi della
contravvenzione (art. 49 cpv. 2 LBol). Sono responsabili solidalmente per le contravvenzioni
tutte le parti che hanno una responsabilità contributiva (art. 52 cpv. 1 LBol).
La legge è silente riguardo all’autorità competente nell’ambito di questa
procedura: le disposizioni della LT (applicabili per analogia giusta l’art. 53
LBol), non appaiono d’aiuto con riferimento agli istromenti notarili.
Sia come sia, considerato come l’Archivista notarile – che di fatto
corrisponde all’Ufficiale del registro fondiaro e quindi all’IS 1 – determina
in particolare il valore degli istromenti (at. 22 cpv. 1 LTRF), percepisce
l’imposta di bollo con l’emissione delle bollette (art. 23 cpv. 1 LTRF),
accerta il valore degli istromenti ed esegue la relativa tassazione (art. 42
cpv. 2 LBol), l’IS 1 (e per esso l’Archivista notarile) deve essere pure
competente a decidere in prima istanza nell’ambito della procedura
contravvenzionale e di recupero dei tributi sottratti.
10.
10.1.
Ora,
dal verbale del procedimento di cui all’incarto penale MP __________ non emerge
che il procuratore generale abbia segnalato all’IS 1, come sancito esplicitamente
dall’art. 38a LTRF, l’apertura di un procedimento penale a carico (tra l’altro)
di PI 3 in relazione alla fattispecie di cui alla costituzione del diritto di
compera del fondo no. __________ RFD del
Comune di __________. Circostanza peraltro comprovata anche dal fatto che l’IS
1.
ne sarebbe venuto a conoscenza tramite un articolo apparso sul CdT. Appare
dunque che il magistrato inquirente non abbia rispettato l’obbligo di
segnalazione previsto dall’art. 38a LTRF.
10.2
A
prescindere da ciò, si ricorda che dall’estratto del RFD del Comune di __________
inerente al fondo no. __________ datato 24.03.2014 (prodotto, in copia, dall’IS
1) risulta l’annotazione di un diritto di compera del prezzo pari a CHF
2'950'000.-- a favore di __________, __________, con scadenza il __________ (doc.
CRP 1.a). L’atto notarile è stato allestito da un notaio di __________.
10.2.1
Appare
anzitutto pacifica la competenza dell’IS 1, qui istante, sia per l’applicazione
della LTRF, sia per l’applicazione della LBol (essendo il fondo ubicato nel
Comune di __________ ed essendo il rogito stato allestito da un notaio che
esercita la sua attività lavorativa a __________).
10.2.2
Per
quanto attiene all’applicazione della LTRF, la summenzionata annotazione è
soggetta ad una tassa di CHF 30.-- (art. 18 LTRF). Torna inoltre applicabile
l’art. 38 LTRF (secondo cui se il prezzo dichiarato o figurante in una
contrattazione risulta inferiore a quello effettivamente pattuito, le parti
contraenti oltre che a dovere il recupero della tassa saranno solidalmente
passibili di una multa fino a dieci volte l’ammontare della tassa che è stata
sottratta), considerato come dal procedimento penale in questione è emerso che
il prezzo reale pattuito tra le parti era pari a circa CHF 5'000'000.--.
L’IS 1 è dunque competente in prima istanza a valutare la fattispecie
che qui ci occupa.
10.2.3
Circa l’applicazione della LBol va in particolare evidenziato che in
casu, essendo stato annotato a registro fondiario la costituzione del diritto
di compera del fondo, è stata quindi insinuata all’Archivio notarile una copia autentica
del relativo rogito, che è soggetta all’imposta di bollo giusta l’art. 19 LBol.
Ora,
se da un lato è vero che l’imposta di bollo è posta a carico dei beneficiari
del diritto di compera (in casu la __________), è altrettanto vero che vi è comunque
una responsabilità delle parti contraenti (cfr., tra l’altro, l’art. 23 in relazione all’art. 13 cpv. 1 LBol; art. 52 LBol). Della competenza dell’IS 1, e per esso
dell’Archivista notarile, si rimanda a quanto già esposto al considerando 9.3.
della presente decisione.
11.
Tenuto
conto di quanto sopra esposto e considerati i motivi e la finalità che stanno
alla base della presente richiesta, il
contenuto dell’incarto penale MP __________ [limitatamente alla fattispecie di
cui al DAC __________ (passato in
giudicato) di competenza di questa Corte ex art. 62 cpv. 4 LOG] e in
particolare gli art. 38 LTRF (prezzo simulato) e art. 49 LBol (sottrazione
d’imposta) – si deve, di principio, ammettere un interesse giuridico legittimo
ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 che prevale sugli interessi
personali delle parti coinvolte del citato procedimento nel frattempo
archiviato (in particolare di PI 3). In effetti alcuni atti istruttori
dell’incarto penale in questione potrebbero essere indubbiamente utili ai fini
delle incombenze dell’IS 1 in applicazione della LTRF e della LBol.
Giova
al proposito rilevare che non è evidentemente sufficiente per l’IS 1 sapere che
il prezzo reale pattuito tra le parti sia in realtà pari a CHF __________, come
sostiene il patrocinatore di PI 3. In effetti anche nell’ambito della procedura
contravvenzionale per la commisurazione della multa occorre valutare se le
parti abbiano agito in maniera intenzionale oppure per negligenza (cfr. art. 38
LTRF e art. 49 LBol).
Nella
ponderazione degli interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela
degli interessi privati e della sfera personale di tutte le parti coinvolte nel
procedimento penale di cui all’incarto MP __________ (ora pendente presso la
CARP, inc. __________) e in ossequio al diritto di essere sentito, l’accesso
agli atti istruttori deve essere in ogni modo, anche alla luce del rispetto del
principio di proporzionalità, limitato alle seguenti condizioni:
dopo
il passaggio in giudicato della presente decisione, l’Ufficiale del registro
fondiario (che agisce anche in veste di Archivista notarile) è autorizzato da
questa Corte a visionare l’incarto MP __________ presso la Corte di appello e di revisione penale di Locarno [dove
attualmente si trova l’incarto, in originale (inc. __________)], concordando i
tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria/del presidente compatibilmente
con i loro impegni, e ciò limitatamente agli atti istruttori di cui alla
fattispecie sfociata nel DAC __________
(riguardante la questione della costituzione del diritto di compera), in
particolare:
- il
verbale d’interrogatorio PG 19.04.2012 (AI 25);
- il
verbale d’interrogatorio PG 23.04.2012 (AI 32);
- il
verbale d’interrogatorio PG 23.02.2012 (AI 33);
- il verbale
d’interrogatorio PG 27.04.2012, limitatamente alla pagina 2 (AI 45);
- il verbale
d’interrogatorio PS 27.04.2012, limitatamente alle pagine 5 e 6 (AI 51);
- il verbale
d’interrogatorio PG 2.05.2012, limitatamente alle pagine 2 e 4 (AI 52);
- il verbale
d’interrogatorio PG 2.05.2012, limitatamente alla pagina 2 e al doc. 2 ivi
annesso (AI 53);
- il
verbale d’interrogatorio PG 2.05.2012 (AI 54);
- l’ABB
__________ (AI 111);
- il
DAC __________ (AI 139),
apparendo
il loro contenuto utile e sufficiente per la procedura contravvenzionale e di
recupero dei tributi.
L’Ufficiale del registro fondiario è, se del caso, autorizzato a fotocopiare
esclusivamente i documenti utili e necessari per le sue incombenze.
Va
da sé che l’Ufficiale del registro fondiario è tenuto al segreto d’ufficio.
Inoltre la documentazione raccolta potrà essere utilizzata soltanto per l’obiettivo
perseguito.
12.
L’istanza,
con le limitazioni di cui sopra, va accolta senza carico di tassa di giustizia
e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LTRF,
la LBol ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera