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Decisione

60.2014.172

Reclamo contro la decisione di collocamento iniziale emanata dal GPC. ricevibilità

2 giugno 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

a.

In relazione ad un decreto

d’accusa del 27.9.2009 (DA __________) ed alla decisione di commutazione della

multa in arresto del 9.7.2010 della Pretura penale (inc. __________), RE 1

doveva scontare 178 giorni di detenzione.

Con decisione del 18.5.2012 (inc. GPC __________) il reclamante è stato

collocato in sezione chiusa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

RE 1 è stato liberato condizionalmente il 12.9.2012 (decisione GPC del

5.9.2012, inc. __________ con un periodo di prova di un anno, scadente il

12.9.2013. Egli è stato sottoposto ad assistenza riabilitativa, nonché ammonito

sul residuo di pena di un mese e ventinove giorni da scontare in caso di reato

commesso nel periodo di prova.

b.

In data 25.11.2013 è stato

condannato con decreto d’accusa (DAC __________) alla pena di 120 giorni di

detenzione, a valere quale pena unica con il DA __________ del 10.12.2012 e la

decisione di liberazione condizionale del 5.9.2012 (inc. GPC __________).

c.

Con decisione 28.4.2014 il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il reclamante in sezione

chiusa (inc. GPC __________).

Nella

decisione il giudice ha indicato che i 2/3 della pena saranno raggiunti il

24.7.2014 e la fine pena interverrà il 23.8.2014.

Il

collocamento in carcere chiuso è giustificato per il fatto che il reclamante è

cittadino straniero ed a suo carico è stato emanato un divieto d’entrata.

d.Con il gravame

7/8.5.2014 RE 1 chiede una riduzione della pena, in modo da essere scarcerato

entro il 30.5.2014, poiché dal 3.6.2014 dovrebbe iniziare a lavorare quale

dipendente in una ditta a __________, in __________.

e. Con

osservazioni 9/12.5.2014 il procuratore pubblico Antonio Perugini chiede la

reiezione del reclamo.

f. Con

osservazioni 12/13.5.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi indica di non

essere competente per ridurre la pena. Qualora il gravame fosse da intendere

quale richiesta di liberazione condizionale, il giudice la considera prematura,

non essendo realizzati gli estremi per entrare nel merito di una simile domanda.

Il

magistrato indica inoltre che nel frattempo è stato notificato a RE 1 un

ulteriore decreto d’accusa in data 25.4.2014.

Considerandi

1.

1.1.

Se,

in generale, contro la decisione di collocamento iniziale è dato reclamo a

questa Corte, in base agli art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b della Legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), in concreto si

tratta di determinare se il presente gravame contesti la decisione di

collocamento iniziale o altro.

1.2

È

pacifico che la contestazione sollevata nel gravame riguardi la durata della pena,

da ridurre, in modo da consentire la scarcerazione del reclamante per il

30.5.2014

1.3

Pacifico

che la durata della pena sia oggetto della decisione di merito e non della decisione

di collocamento iniziale.

Nel

presente caso, la pena da scontare dipende dal decreto d’accusa del 25.11.2013 (DA

__________), cresciuto in giudicato in data 27.3.2014.

1.4

Manifestamente

quanto eccepito con il gravame 7/8.5.2014 riguarda il dispositivo del decreto

d’accusa surriferito del 25.11.2013 (DA __________), messo in esecuzione con la

decisione di collocamento iniziale del 28.4.2014 (inc. GPC __________).

1.5

Pacifico

che, nel caso concreto, il termine per un’eventuale opposizione al decreto

d’accusa del 25.11.2013 (DA __________) sia spirato da tempo.

1.6

Non

è perciò possibile, con un successivo gravame contro la decisione di collocamento

iniziale (cioè di esecuzione della pena) rimettere in discussione la decisione

di merito, ed in particolare la durata della sanzione da espiare.

1.7

In

quanto non impugna uno dei dispositivi della decisione di collocamento iniziale

(ovvero la sezione chiusa e la fine pena con l’ordine di scarcerazione), il reclamo

è irricevibile.

2.

La

possibilità di intraprendere un’attività lavorativa in un paese estero,

eventualità peraltro neppure documentata con il gravame, non è motivo per

modificare la decisione di collocamento iniziale.

3.

Neppure la

richiesta di ridurre la durata della pena può essere considerata come una richiesta

di liberazione condizionale ai sensi dell’art. 86 CP, in quanto il reclamante

non ha ancora scontato i 2/3 della pena previsti dalla norma surriferita.

4.

Data la

particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 ss. CP, gli art. 393 ss. CPP ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera