60.2014.172
Reclamo contro la decisione di collocamento iniziale emanata dal GPC. ricevibilità
2 giugno 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.172
Lugano
2 giugno 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 7/8.5.2014 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 28.4.2014 di collocamento in sezione
chiusa emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in
materia di applicazione della pena (inc. GPC __________);
richiamate le osservazioni 9/12.5.2014 del procuratore
pubblico Antonio Perugini mediante le quali chiede la reiezione del reclamo;
richiamate le osservazioni 12/13.5.2014 del giudice
dei provvedimenti coercitivi mediante le quali dichiara di non essere
competente a ridurre una pena, giudica prematura l’eventuale richiesta di liberazione
condizionale, ed aggiunge che è stato nel frattempo notificato al reclamante un
ulteriore decreto d’accusa in data 25.4.2014;
ritenuto che RE 1, interpellato, non ha replicato nel
termine fissato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.
In relazione ad un decreto
d’accusa del 27.9.2009 (DA __________) ed alla decisione di commutazione della
multa in arresto del 9.7.2010 della Pretura penale (inc. __________), RE 1
doveva scontare 178 giorni di detenzione.
Con decisione del 18.5.2012 (inc. GPC __________) il reclamante è stato
collocato in sezione chiusa dal giudice dei provvedimenti coercitivi.
RE 1 è stato liberato condizionalmente il 12.9.2012 (decisione GPC del
5.9.2012, inc. __________ con un periodo di prova di un anno, scadente il
12.9.2013. Egli è stato sottoposto ad assistenza riabilitativa, nonché ammonito
sul residuo di pena di un mese e ventinove giorni da scontare in caso di reato
commesso nel periodo di prova.
b.
In data 25.11.2013 è stato
condannato con decreto d’accusa (DAC __________) alla pena di 120 giorni di
detenzione, a valere quale pena unica con il DA __________ del 10.12.2012 e la
decisione di liberazione condizionale del 5.9.2012 (inc. GPC __________).
c.
Con decisione 28.4.2014 il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha collocato il reclamante in sezione
chiusa (inc. GPC __________).
Nella
decisione il giudice ha indicato che i 2/3 della pena saranno raggiunti il
24.7.2014 e la fine pena interverrà il 23.8.2014.
Il
collocamento in carcere chiuso è giustificato per il fatto che il reclamante è
cittadino straniero ed a suo carico è stato emanato un divieto d’entrata.
d.Con il gravame
7/8.5.2014 RE 1 chiede una riduzione della pena, in modo da essere scarcerato
entro il 30.5.2014, poiché dal 3.6.2014 dovrebbe iniziare a lavorare quale
dipendente in una ditta a __________, in __________.
e. Con
osservazioni 9/12.5.2014 il procuratore pubblico Antonio Perugini chiede la
reiezione del reclamo.
f. Con
osservazioni 12/13.5.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi indica di non
essere competente per ridurre la pena. Qualora il gravame fosse da intendere
quale richiesta di liberazione condizionale, il giudice la considera prematura,
non essendo realizzati gli estremi per entrare nel merito di una simile domanda.
Il
magistrato indica inoltre che nel frattempo è stato notificato a RE 1 un
ulteriore decreto d’accusa in data 25.4.2014.
Considerandi
1.
1.1.
Se,
in generale, contro la decisione di collocamento iniziale è dato reclamo a
questa Corte, in base agli art. 10 cpv. 1 lit. h e 12 cpv. 1 lit. b della Legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), in concreto si
tratta di determinare se il presente gravame contesti la decisione di
collocamento iniziale o altro.
1.2
È
pacifico che la contestazione sollevata nel gravame riguardi la durata della pena,
da ridurre, in modo da consentire la scarcerazione del reclamante per il
30.5.2014
1.3
Pacifico
che la durata della pena sia oggetto della decisione di merito e non della decisione
di collocamento iniziale.
Nel
presente caso, la pena da scontare dipende dal decreto d’accusa del 25.11.2013 (DA
__________), cresciuto in giudicato in data 27.3.2014.
1.4
Manifestamente
quanto eccepito con il gravame 7/8.5.2014 riguarda il dispositivo del decreto
d’accusa surriferito del 25.11.2013 (DA __________), messo in esecuzione con la
decisione di collocamento iniziale del 28.4.2014 (inc. GPC __________).
1.5
Pacifico
che, nel caso concreto, il termine per un’eventuale opposizione al decreto
d’accusa del 25.11.2013 (DA __________) sia spirato da tempo.
1.6
Non
è perciò possibile, con un successivo gravame contro la decisione di collocamento
iniziale (cioè di esecuzione della pena) rimettere in discussione la decisione
di merito, ed in particolare la durata della sanzione da espiare.
1.7
In
quanto non impugna uno dei dispositivi della decisione di collocamento iniziale
(ovvero la sezione chiusa e la fine pena con l’ordine di scarcerazione), il reclamo
è irricevibile.
2.
La
possibilità di intraprendere un’attività lavorativa in un paese estero,
eventualità peraltro neppure documentata con il gravame, non è motivo per
modificare la decisione di collocamento iniziale.
3.
Neppure la
richiesta di ridurre la durata della pena può essere considerata come una richiesta
di liberazione condizionale ai sensi dell’art. 86 CP, in quanto il reclamante
non ha ancora scontato i 2/3 della pena previsti dalla norma surriferita.
4.
Data la
particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 ss. CP, gli art. 393 ss. CPP ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera