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Decisione

60.2014.191

Istanza di ispezione degli atti. già persona informata sui fatti (altro partecipante al procedimento) quale istante

4 giugno 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante altro partecipante al procedimento

(quale persona informata sui fatti) giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d e l’art. 105

cpv. 2 CPP nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che

Considerandi

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e il

contenuto del rapporto di polizia richiesto – è pacifico l’interesse giuridico

legittimo dell’avv. IS 1 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere

copia del rapporto di segnalazione 16.04.2014, poiché il procedimento penale lo

ha interessato personalmente in veste di altro partecipante al procedimento

giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. d CPP (in veste di persona informata sui fatti) e

l’art. 105 cpv. 2 CPP (secondo cui "le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese

nei loro diritti fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella

misura necessaria alla tutela dei loro interessi");

che

a ciò aggiungasi che il contenuto del postulato rapporto di polizia potrebbe,

in effetti, essere utile nell’ambito della procedura di sfratto avviata nei

confronti dell’inquilina, in quanto l’intervento della Polizia è avvenuto

nell’appartamento da lei locato;

che

di conseguenza il rapporto di segnalazione 16.04.2014 viene trasmesso, in

copia, al qui istante unitamente alla presente decisione;

che

va da sé che la documentazione ivi contenuta potrà essere utilizzata soltanto

nell’ambito della procedura di sfratto a carico dell’inquilina;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo l’avv. IS 1 già

stato altro partecipante al procedimento (in veste di persona informata

sui fatti) nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________, nel

frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera