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Decisione

60.2014.200

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

23 giugno 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

3. 3.1.

L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

3.2.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel

procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista

dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI

si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle

parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Considerandi

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

4.

Nella

fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare

pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad

ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna 18.06.2010 (inc.

TPC __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha

interessato personalmente in veste di parte.

A

ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della surriferita decisione nell’ambito

della domanda di revisione relativa a un processo tenutosi a __________ riguardante

la medesima fattispecie di cui alla sentenza 18.06.2010 (inc. TPC __________).

Di

conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in originale (con timbro e

firme), al padre del qui istante (come postulato), unitamente alla presente decisione.

5.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale

di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera