60.2014.200
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
23 giugno 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.200
Lugano
23 giugno 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.06.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una
sentenza, passata in giudicato, emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 6.06.2014 è
giunta al Tribunale penale cantonale il medesimo giorno, che l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte sempre il 6.06.2014, senza formulare
osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
18.06.2010 la Corte delle assise criminali ha, tra gli altri imputati,
dichiarato IS 1 autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, siccome
commesso per mestiere, e di ripetuta falsità in documenti e lo ha condannato
alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, parzialmente
sospesa in ragione di ventitré mesi, con un periodo di prova di due anni. Lo ha
inoltre condannato a versare, in solido con un coimputato, un’indennità alla
parte civile __________, quale risarcimento del danno materiale e rifusione
delle spese legali (inc. TPC __________).
Con
sentenza 18.04.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente giusta
l’art. 453 CPP quale Corte di cassazione e di revisione penale (di seguito
CARP), ha (tra l’altro) parzialmente accolto il ricorso di IS 1 contro il
giudizio di prime cure. Ha derubricato il reato di riciclaggio di denaro
aggravato in semplice, non essendo dati i presupposti del mestiere. Ha quindi ridotto
la pena a due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente in ragione di diciassette mesi, con un periodo di
prova di due anni. Ha inoltre condannato IS 1, in solido con un altro
coimputato, a versare alla parte civile __________ un’indennità quale rifusione delle spese legali.
Con
sentenza 16.03.2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
in materia penale presentato da un altro coimputato (decisione TF __________
del 16.03.2012).
La
sentenza 18.04.2011 della CARP è passata in giudicato il 16.03.2012.
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale
a questa Corte – IS 1 chiede il rilascio di una copia autentica della sentenza
18.06.2010 emanata dalla Corte delle assise criminali (inc. TPC __________).
A
sostegno della sua richiesta precisa di aver bisogno di tale documento
nell’ambito della domanda di revisione inerente al processo tenutosi a __________
per i medesimi fatti di cui alla sentenza elvetica, autorizzando parimenti suo
padre (RA 1) a ritirarlo (doc. CRP 1.a).
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento
penale di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo.
Fatti
3. 3.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3.2.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Considerandi
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4.
Nella
fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare
pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad
ottenere la trasmissione, in copia, della sentenza di condanna 18.06.2010 (inc.
TPC __________), poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha
interessato personalmente in veste di parte.
A
ciò aggiungasi che egli necessiterebbe della surriferita decisione nell’ambito
della domanda di revisione relativa a un processo tenutosi a __________ riguardante
la medesima fattispecie di cui alla sentenza 18.06.2010 (inc. TPC __________).
Di
conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in originale (con timbro e
firme), al padre del qui istante (come postulato), unitamente alla presente decisione.
5.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale
di cui all’incarto TPC __________ nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera