60.2014.213
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante (richiesto trasmissione del referto autoptico di un suo paziente deceduto)
28 luglio 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.213
Lugano
28 luglio 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/16.06.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, del
referto autoptico inerente a un paziente deceduto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
l’__________, presso la __________ di __________, è deceduto __________ (__________);
che
lo stesso giorno il procuratore pubblico Andrea Gianini, in nome e per conto
del procuratore pubblico Chiara Borelli, ha ordinato l’autopsia sulla salma
della vittima e i prelievi tossicologici necessari allo scopo di verificare
l’esatta causa del decesso ["essendo il defunto rimasto vittima di
reati contro la vita e l’integrità della persona, ritenuta la pendenza di causa
tuttora in essere (…)" (mandato peritale autopsia __________, inc. MP __________)];
che
il relativo rapporto è stato allestito il __________: il perito è giunto alla
conclusione che la causa del decesso debba essere individuata in un evento naturale
improvviso (inc. NLP __________);
che
l’incarto penale è stato conseguentemente archiviato (inc. NLP __________);
che
con la presente istanza il dr. med. IS 1,
essendo stato medico curante della persona deceduta, chiede di ottenere copia
del surriferito referto autoptico, precisando parimenti di necessitarne una
copia per dare anche seguito alla richiesta di informazioni da parte
dell’Ufficio federale di statistica (doc. CRP 1 e doc. CRP 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
in casu – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è dato certamente
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG del medico istante,
già medico curante della persona deceduta, ad ottenere copia del referto autoptico in questione, considerato
inoltre che egli ne necessita una copia per dare informazioni all’Ufficio
federale, Servizio dello stato civile, sulla causa del decesso (cfr., al
proposito, copia formulario 6.11.2013 annesso all’istanza 13/16.06.2014);
che la presente richiesta è stata dunque formulata a fini scientifici/professionali/statistici;
che
di conseguenza, il referto autoptico richiesto, viene trasmesso, in copia, al
medico istante unitamente alla presente decisione;
che
va da sé che il medico istante è evidentemente tenuto al segreto d’ufficio/professionale;
che,
alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza
va quindi accolta;
che,
stante la natura della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera