60.2014.220
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
21 luglio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.220
Lugano
21 luglio 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei
reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/25.06.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli atti del
procedimento penale di cui all’incarto penale DAC __________;
premesso che la richiesta datata 19.06.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 23.06.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 24/25.06.2014 unitamente
all’incarto DAC __________, senza
presentare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito della denuncia/querela 11/14.09.2012
sporta dal __________, con sede a __________, per il tramite del suo patrocinatore
avv. __________, nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di truffa e falsità
in documenti in relazione ad un acquisto
di un’autovettura, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc.
MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.07.2013 mediante il quale il
procuratore generale John Noseda ha posto quest’ultimo in stato di accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto
colpevole di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP "per avere, a __________,
nel periodo 12.05.2012 – 18.05.2012, al fine di procacciarsi un indebito
profitto, ingannato con astuzia il __________ di __________, affermando cose
false e dissimulando cose vere, inducendolo in tal modo ad atti pregiudizievoli
al proprio patrimonio (…)" ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di 120 (centoventi) aliquote giornaliere da CHF 100.-- cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 12'000.--, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 2'400.--, al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, rinviando l’accusatore privato al competente
foro civile per far valere le sue pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;
che l’8/12.08.2013 l’accusatore privato ha interposto tempestiva
opposizione al summenzionato decreto, contestando il rinvio delle pretese di
natura civile al competente foro (AI 11);
che il 28.10.2013 il presidente della Corte delle assise correzionali
di __________, giudice Rosa Item, ha dichiarato irricevibile la suddetta
opposizione, in difetto di legittimazione dell’accusatore privato, confermando contestualmente
il contenuto del DAC __________ (decreto 28.10.2013, inc. TPC __________);
che il DAC __________ è passato in giudicato, non essendo stato
impugnato presso questa Corte;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto di IS 1, la trasmissione
degli atti del surriferito procedimento penale, essendo venuto a conoscenza del
fatto che in data 29.07.2013 è stato emanato un decreto di accusa a carico del
suo assistito;
che a sostegno della sua richiesta il legale ha prodotto copia di un decreto
del 28.05.2013 emanato dall’Oberstaatsanwaltschaft del Canton __________ attestante
il fatto che è stato nominato difensore d’ufficio, con effetto dal 28.05.2013, di
IS 1 a seguito dell’istanza presentata il 27.05.2013 dal Ministero pubblico __________,
in applicazione degli art. 130 lit. b e 132 cpv. 1 lit. a CPP (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore generale non ha presentato osservazioni
in merito alla presente richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare l’accusatore privato del
procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, essendo il qui istante
stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 (e, di riflesso, del suo difensore d’ufficio, avv. PR 1) giusta l’art. 62
cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, di tutti gli atti istruttori
dell’incarto penale sfociato nel DAC __________, passato in giudicato, poiché il
procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in
veste di parte;
che a ciò aggiungasi che l’avv. PR 1, essendo stato nominato difensore
d’ufficio di IS 1 nell’ambito di un altro procedimento penale aperto a carico
di quest’ultimo nel Canton Argovia per titolo di truffa e falsità in documenti
(cfr., al proposito, estratto del casellario giudiziale datato 7.06.2013, inc.
DAC __________), ha evidentemente un interesse giuridico legittimo a conoscere
il contenuto dell’incarto penale in questione sfociato nel DAC __________
(passato in giudicato) che concerne il suo patrocinato;
che
di conseguenza tutti gli atti istruttori dell’incarto DAC __________ vengono
trasmessi, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato
parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera