60.2014.250
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero) quale istante
16 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.250
Lugano
16 settembre 2014/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/17.07.2014 – emendata su richiesta il 19.08.2014 –
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
una sentenza passata in giudicato;
premesso che la richiesta datata 9.07.2014 è giunta al
Tribunale penale cantonale l’11.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a
questa Corte il 17.07.2014, senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________ la Corte delle assise criminali ha emanato una sentenza di condanna
a carico di PI 2 per vari capi d’imputazione. La Corte ha, per quanto interessa
la fattispecie qui in esame, ordinato l’interdizione dell’esercizio della professione
di __________ per la durata di cinque anni in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 CP
(inc. TPC __________).
La
predetta decisione è passata in giudicato il medesimo giorno, non essendo stata
impugnata (art. 437 cpv. 1 e 2 CPP).
2. Con
scritto datato 9.07.2014 (ricevuto, per competenza, da questa Corte il
17.07.2014), redatto in lingua francese, l’IS 1 chiede la trasmissione, in
copia, "(…) du jugement intégral avec l’interdiction d’exercer
une profession (…)" riguardante la persona di PI 2 (scritto 9/17.09.2014,
doc. CRP 1.a).
A
seguito della richiesta di questa Corte di emendare l’istanza in lingua
italiana, il 19.08.2014 l’IS 1 precisa che "(…)
In occasione dell’iniziativa popolare federale “Affinché i pedofili non
lavorino più con fanciulli” come anche della Legge federale sull’interdizione
di esercitare un’attività, d’intrattenere contatti e di accedere a un’area
geografica (Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e del
diritto penale minorile) si effettua un’estensione dell’interdizione di
esercitare una professione. Grazie all’interdizione di esercitare un’attività,
d’intrattenere contatti e di accedere a un’area geografica, i minori e altre
persone bisognose di protezione verranno in futuro meglio protetti da persone
pregiudicate a tale riguardo.
A
questo proposito il Casellario giudiziale svizzero controlla tutte le
interdizioni di esercitare una professione precedentemente registrate, per
assicurare che quest’ultime sono inserite correttamente nella banca dati
VOSTRA. Ciò avviene anche in base all’obbligo legale del Casellario giudiziale
ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 (dell’) Ordinanza
sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, SR 311 (recte 331)) per
controllare se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono
completi, esatti e aggiornati" (__________19.08.2014, doc. CRP 4).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. In casu – visti i motivi addotti nella presente
richiesta, il contenuto della sentenza di condanna __________ (inc. TPC __________),
e ciò con riferimento in particolare al dispositivo no. 7, in cui a carico di PI
2 è stata ordinata l’interdizione dell’esercizio della professione di __________
per la durata di cinque anni in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 CP (secondo
cui se una persona, nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un
commercio ha commesso un crimine e un delitto per il quale è stato condannato a
una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180
aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice
può interdirgli in tutto o in parte l’esercizio di tale attività o di altre
analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni) e l’art. 2 cpv. 1 e 4
dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) del 29.09.2006 (RS
331) [secondo cui l’IS 1 è responsabile di VOSTRA e controlla se i dati vengono
trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati.
A tal fine è autorizzato ad accedere ai verbali. Può inoltre consultare i documenti
utilizzati quale base dell’iscrizione o della comunicazione, nella misura in
cui ciò sia necessario per effettuare i controlli. Può rettificare autonomamente
iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla
rettificazione] – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi
dell’art. 62 cpv. 4 LOG dell’IS 1 prevalente sui diritti personali di PI 2 ai
fini delle sue incombenze.
Di
conseguenza la sentenza 25.09.2013 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in originale,
all’autorità istante unitamente alla presente decisione.
Va
da sé che i collaboratori dell’IS 1 sono tenuti al segreto d’ufficio. La sentenza
in questione potrà essere utilizzata soltanto per l’obiettivo perseguito di cui
alla presente richiesta e in ossequio alle vigenti norme federali (ciò anche
nel rispetto del diritto di essere sentito di PI 2).
5. L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Stante la natura della richiesta, si rinuncia al carico di tassa
Fatti
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG,
l’Ordinanza VOSTRA ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera