60.2014.257
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
1 settembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.257
Lugano
1 settembre 2014/spa
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/29.07.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione del DA __________
emanato a suo carico (passato in giudicato);
premesso che la richiesta datata 22.07.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 23.07.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 29.07.2014, allegando parimenti
una copia del DA __________ e il relativo incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di una segnalazione, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
sfociato nel decreto di accusa 18.11.2013 mediante il quale il procuratore
pubblico Andrea Gianini ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale
IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri
(impiego di stranieri sprovvisti di permesso) giusta l’art. 117 cpv. 1 LStr "per
avere, nel periodo gennaio-marzo 2013 e dal 19.09.2013 al 17.10.2013, a __________,
in qualità di datrice di lavoro, impiegato intenzionalmente quale badante __________
(cittadina __________ nata il __________), straniera non autorizzata ad
esercitare attività lucrativa in Svizzera, in quanto priva del necessario
permesso rilasciato dalla Polizia degli stranieri" ed ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna,
corrispondenti a complessivi CHF 2'100.--, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, e meglio come ivi descritto (DA __________);
che il
suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza ed evasione diretta, dal
Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del
summenzionato decreto di accusa, poiché l’ha smarrito e ne necessiterebbe una
copia per prendere posizione in merito ad uno scritto inviatole il 14.07.2014
dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (cfr., nel dettaglio, copia scritto
14.07.2014 annesso all’istanza 22/29.07.2014,
doc. CRP 1.a);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista
dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata
personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del predetto decreto, da lei nel
frattempo smarrito, per prendere posizione in merito allo scritto 14.07.2014
della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il cui contenuto é in connessione
con la fattispecie per la quale è stata condannata il 18.11.2013 (doc.
CRP 1);
che
di conseguenza il decreto richiesto viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente
alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stata
parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera