60.2014.277
Istanza di ispezione degli atti. già accusato (ai sensi del previgente CPP TI) quale istante
12 settembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.277
Lugano
12 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/19.08.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una
sentenza, passata in giudicato, emanata a suo carico;
premesso che la richiesta datata 11.08.2014 è giunta al
Tribunale penale cantonale il medesimo
giorno, che l’ha trasmessa, per
competenza ed evasione diretta, a questa Corte il 19.08.2014, allegando parimenti
copia della sentenza __________ [inc. __________];
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________ la Corte delle assise criminali ha – tra l’altro – dichiarato IS
1 autore colpevole di tentata rapina aggravata (commessa l’__________), atti preparatori
punibili di rapina, violazione della LF sul materiale bellico, violazione della
LC sul commercio delle armi e munizioni e sul porto d’arma, violazione della LF
sul domicilio e la dimora degli stranieri e furto d’uso, e lo ha condannato alla
pena di tre anni di reclusione (cui è stato computato il carcere preventivo sofferto),
revocando la sospensione condizionale e ordinando l’esecuzione della pena di
cinque giorni di detenzione inflittagli con decreto del __________, e meglio
come descritto nella relativa sentenza [inc. __________];
che il predetto giudizio è passato in giudicato il __________;
che
con la presente istanza (trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal Tribunale
penale cantonale a questa Corte) la MLaw __________ chiede, in nome e per conto
del suo assistito IS 1, la trasmissione della summenzionata decisione, allegando
la relativa procura (doc. CRP 1.a e doc. CRP 1.b);
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti al procedimento
penale di cui all’incarto penale __________, sfociato nella sentenza di
condanna __________, passata in giudicato, essendo il qui istante stato parte
(in qualità di accusato ai sensi del previgente CPP TI) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, della
sentenza emanata a suo carico il __________, poiché il procedimento penale nel
frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli ha conferito mandato al suo patrocinatore
allo scopo di assumere informazioni riguardo al contenuto del giudizio di cui
sopra;
che
di conseguenza la sentenza richiesta viene trasmessa, in copia, al patrocinatore
del qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera