60.2014.28
Istanza di ispezione degli atti. già rappresentante legale ex art. 106 cpv. 2 CPP quale istante
19 febbraio 2014Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2014.28
Data decisione, Autorità:
19.02.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già rappresentante legale ex art. 106 cpv. 2 CPP quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.28
Lugano
19 febbraio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.01./4.02.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a visionare
gli atti dell’incarto penale ABB __________ nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 29.01.2014,
spedita il 31.01.2013, è giunta al Ministero pubblico il 3.02.2014, che – per
il tramite del procuratore
pubblico Moreno Capella – l’ha
trasmessa, per competenza (art. 62 cpv. 4 LOG), a questa Corte il 3/4.02.2014,
comunicando di non avere nulla in contrario all’ulteriore visione degli atti,
rilevando che IS 1 ha già visionato tutti gli atti del procedimento penale in
questione l’1.02.2013, con l’estrazione di copie;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di una segnalazione del 27.07.2011 da parte di un medico, è stato
aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per le ipotesi di reato di minaccia,
atti sessuali con fanciulli, molestie sessuali e violazione del dovere d’assistenza
o educazione ai danni dei suoi due figli minorenni __________ e __________ (inc. MP __________) sfociato nel decreto
di abbandono 4.02.2013 emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella (ABB __________);
che adita da IS 1, per il tramite del suo
allora patrocinatore avv. __________, il 17.06.2013 questa Corte ha respinto il
suo reclamo 22/25.02.2013 (inc. CRP __________);
che la decisione 17.06.2013 di questa Corte
non è stata impugnata dinanzi al Tribunale federale ed è dunque passata in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal
Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1 (cfr., al proposito, copia procura del 9.01.2014
annessa all’istanza 31.01./4.02.2014,
doc. CRP 1.a), chiede di
ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del surriferito procedimento
penale;
che a sostegno della sua richiesta precisa di
essere intenzionato a domandare la riapertura del procedimento penale in questione,
e ciò sulla base di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova e in applicazione
dell’art. 323 CPP, apportando le sue motivazioni in merito (cfr., nel
dettaglio, istanza 31.01./4.02.2014, doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla
richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto MP __________ sfociato nell’ABB __________ del 4.02.2013 (passato
in giudicato), essendo la qui istante
stata rappresentante legale ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 CPP dei suoi figli
minorenni __________ e __________, presunte vittime dei reati ipotizzati;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di
rappresentante legale dei minori __________ e __________ ex art. 106 cpv. 2 CPP)
nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori
preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione
degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato
(Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un
procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto
della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 rispettivamente del suo
nuovo patrocinatore, avv. PR 1, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, ad ottenere
l’autorizzazione ad esaminare gli atti dell’incarto penale sfociato nell’ABB __________,
poiché il procedimento penale, nel frattempo archiviato, ha interessato personalmente
Fatti
i di lei figli in veste di presunte vittime;
che a ciò aggiungasi che il patrocinatore
della qui istante è intenzionato a richiedere la riapertura del procedimento
penale, avendo apparentemente
a disposizione nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 323 CPP;
che
di conseguenza l’avv. PR 1 è autorizzato ad esaminare presso il Ministero pubblico
Considerandi
tutti gli atti istruttori del procedimento penale sfociato nell’ABB __________,
concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Moreno Capella, compatibilmente
con i suoi impegni;
che
il legale è, se del caso, autorizzato a fotocopiare gli atti utili per le sue
incombenze;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1, in nome e per conto dei suoi figli minorenni, già stata parte al procedimento penale di cui
all’incarto ABB __________, nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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