60.2014.280
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
12 settembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.280
Lugano
12 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.07./21.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia delle denunce/querele che
essa ha sporto contro il suo ex compagno nel periodo compreso tra il mese di
dicembre 2009 e il mese di dicembre 2012;
premesso che la richiesta datata 7.07.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 9.07.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico
Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
20/21.08.2014, rilevando parimenti che nel periodo dicembre 2009-dicembre 2012 IS
1 ha sporto tre querele penali nei confronti di PI 3, corrispondenti agli
incarti MP __________ (procuratore pubblico Paolo Bordoli), MP __________
(procuratore pubblico Arturo Garzoni) e MP __________ (procuratore pubblico
Paolo Bordoli), tutti e tre archiviati per recesso di querela, e che per quanto
concerne l’incarto che gli compete egli non si oppone all’istanza;
che con scritto 27.08.2014 il procuratore pubblico
Paolo Bordoli comunica che, per quanto attiene agli incarti MP __________ e MP __________
di cui egli era titolare, ha confermato che la qui istante ha finito per
recedere dalle sue querele (dopo l’emanazione del DA rispettivamente durante la
procedura investigativa) e che nulla osta da parte sua all’accoglimento della
presente richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 14.12.2009 IS 1 ha sporto querela nei
confronti di PI 3 – con il quale ha avuto una relazione iniziata nel mese di
agosto 2009 e terminata, con discussioni accese, verso la fine del mese di
novembre 2009, e dalla cui unione è nata una figlia il __________ – per le
ipotesi di reato di danneggiamento e minaccia in relazione a presunti fatti
avvenuti a __________ il __________. Il procedimento penale (inc. MP __________)
è dapprima sfociato nel DA __________ emanato il 24.01.2011 dal procuratore
pubblico Paolo Bordoli ed è poi stato stralciato dai ruoli dal giudice della
Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini, a seguito del ritiro della querela
16/17.05.2013, avendo le parti trovato un accordo (inc. DA __________).
In
data 3/5.05.2011 IS 1 ha sporto un’ulteriore querela nei confronti del di lei
ex compagno PI 3, per le ipotesi di reato di vie di fatto e di ingiuria
in relazione a presunti fatti accaduti a __________ il 2.05.2011 (inc. MP __________).
Durante l’interrogatorio tenutosi il 23.08.2011 dinanzi alla Polizia, IS 1 ha
deciso di ritirare la sua querela in applicazione dell’art. 33 CP. Il
Fatti
30.08.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha di conseguenza decretato
il non luogo a procedere in capo al summenzionato procedimento penale (inc. NLP
__________).
Infine
in data 7/8.02.2012 IS 1 ha nuovamente sporto querela nei confronti di PI 3 per
"minacc(i)e"e
"violenze varie" in relazione a presunti fatti accaduti il __________
presso il domicilio della querelante (inc. MP __________). Con scritto
10/13.02.2012 IS 1 ha comunicato il ritiro della sua querela, precisando parimenti
che "(….). In accordo con il mio avvocato (con cui siamo già in causa
per altre cose contro l’accusato) procederemo senza denuncia se quest’ultimo
collaborerà" (scritto 10/13.02.2012, AI 3). L’incarto è stato
archiviato il 13.02.2012 per recesso di querela (inc. NLP __________).
2. Con
la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal
Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede "per motivi giudiziari" di ottenere la trasmissione delle querele sporte, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2009 e il
mese di dicembre 2012, nei confronti del di lei ex compagno PI 3 (doc. CRP 1.a).
Come esposto in entrata,
il procuratore pubblico Arturo Garzoni e il procuratore pubblico Paolo Bordoli
non si oppongono alla presente richiesta.
3. Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, querelato/imputato nei summenzionati
procedimenti penali, nel frattempo archiviati, essendo la qui istante stata
parte (in qualità di accusatrice privata) ai medesimi.
4. 4.1.
L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Considerandi
4.2
Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di
accusatrice privata) nei summenzionati procedimenti nel frattempo terminati, essa
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI
si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle
parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Nella
fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta
l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle tre querele
da lei presentate nei confronti di PI 3, poiché i procedimenti penali, nel
frattempo archiviati, l’hanno interessata personalmente in veste di parte.
Di
conseguenza le tre querele, ovverossia il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
13.02.2010
(AI 2 – inc. DA __________, in cui è contenuto anche la querela), la
denuncia/querela penale 3/5.05.2011 (AI 1 – inc. NLP __________) e la
denuncia/querela penale 7/8.02.2012 (AI 1 – inc. NLP __________), vengono trasmessi,
in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione.
Stante
la particolare e delicata situazione famigliare e personale creatasi tra le
parti dalla cui unione è nata una figlia, questa Corte autorizza già sin d’ora IS
1.
rispettivamente il suo eventuale patrocinatore (il quale dovrà produrre la
debita procura) a chiedere, se necessario, direttamente al procuratore pubblico
Arturo Garzoni rispettivamente al procuratore pubblico Paolo Bordoli la
trasmissione, in copia, di ulteriori atti istruttori degli incarti NLP __________
(già inc. MP __________), DA __________ (già inc. MP __________) e NLP __________
(già inc. MP __________) per avere un quadro più completo della situazione (in
particolare per il patrocinatore di IS 1 in Svizzera interna anche ai fini di
eventuali procedimenti giudiziari pendenti).
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte ai
procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera