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Decisione

60.2014.280

Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante

12 settembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.08.2011 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha di conseguenza decretato

il non luogo a procedere in capo al summenzionato procedimento penale (inc. NLP

__________).

Infine

in data 7/8.02.2012 IS 1 ha nuovamente sporto querela nei confronti di PI 3 per

"minacc(i)e"e

"violenze varie" in relazione a presunti fatti accaduti il __________

presso il domicilio della querelante (inc. MP __________). Con scritto

10/13.02.2012 IS 1 ha comunicato il ritiro della sua querela, precisando parimenti

che "(….). In accordo con il mio avvocato (con cui siamo già in causa

per altre cose contro l’accusato) procederemo senza denuncia se quest’ultimo

collaborerà" (scritto 10/13.02.2012, AI 3). L’incarto è stato

archiviato il 13.02.2012 per recesso di querela (inc. NLP __________).

2. Con

la presente istanza – trasmessa, per competenza ex art. 62 cpv. 4 LOG, dal

Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede "per motivi giudiziari" di ottenere la trasmissione delle querele sporte, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2009 e il

mese di dicembre 2012, nei confronti del di lei ex compagno PI 3 (doc. CRP 1.a).

Come esposto in entrata,

il procuratore pubblico Arturo Garzoni e il procuratore pubblico Paolo Bordoli

non si oppongono alla presente richiesta.

3. Questa

Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 3, querelato/imputato nei summenzionati

procedimenti penali, nel frattempo archiviati, essendo la qui istante stata

parte (in qualità di accusatrice privata) ai medesimi.

4. 4.1.

L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

Considerandi

4.2

Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di

accusatrice privata) nei summenzionati procedimenti nel frattempo terminati, essa

deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un

interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI

si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle

parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella

fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta

l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, delle tre querele

da lei presentate nei confronti di PI 3, poiché i procedimenti penali, nel

frattempo archiviati, l’hanno interessata personalmente in veste di parte.

Di

conseguenza le tre querele, ovverossia il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria

13.02.2010

(AI 2 – inc. DA __________, in cui è contenuto anche la querela), la

denuncia/querela penale 3/5.05.2011 (AI 1 – inc. NLP __________) e la

denuncia/querela penale 7/8.02.2012 (AI 1 – inc. NLP __________), vengono trasmessi,

in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione.

Stante

la particolare e delicata situazione famigliare e personale creatasi tra le

parti dalla cui unione è nata una figlia, questa Corte autorizza già sin d’ora IS

1.

rispettivamente il suo eventuale patrocinatore (il quale dovrà produrre la

debita procura) a chiedere, se necessario, direttamente al procuratore pubblico

Arturo Garzoni rispettivamente al procuratore pubblico Paolo Bordoli la

trasmissione, in copia, di ulteriori atti istruttori degli incarti NLP __________

(già inc. MP __________), DA __________ (già inc. MP __________) e NLP __________

(già inc. MP __________) per avere un quadro più completo della situazione (in

particolare per il patrocinatore di IS 1 in Svizzera interna anche ai fini di

eventuali procedimenti giudiziari pendenti).

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte ai

procedimenti penali in questione nel frattempo archiviati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera