60.2014.282
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
12 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.282
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.07./22.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un rapporto di polizia riguardante un incarto penale archiviato;
premesso che la richiesta datata 31.07.2014, spedita dall’istante
alla Polizia cantonale, è giunta al Ministero pubblico il 7.08.2014, che – per
il tramite del procuratore pubblico Arturo
Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 21/22.08.2014, comunicando parimenti che da parte sua nulla
osta all’accesso agli atti da parte dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito della denuncia/querela sporta da IS 1 nei confronti di PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale sfociato nel decreto di accusa 27.06.2014 mediante il quale il
procuratore pubblico ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla Corte
delle assise correzionali di __________ siccome ritenuto – tra l’altro – colpevole
di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione giusta l’art. 147 cpv. 1 CP
"(…) per avere eseguito, in 8 occasioni, dei prelevamenti di denaro in
contanti presso (….) sportelli automatici, utilizzando illecitamente la tessera
bancaria (…) intestata a IS 1 (…) ed il relativo codice PIN (…), per un importo
complessivo di CHF 7'000.-- " ed ha proposto la relativa condanna, rinviando
l’accusatrice privata IS 1 al competente foro civile per far valere le sue
pretese, e meglio come descritto nel DAC __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato
in giudicato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione, in copia, del rapporto di polizia
allestito nell’ambito del summenzionato procedimento penale allo scopo di far
valere i suoi diritti in sede civile (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare PI 2, imputato nel procedimento
penale di cui all’incarto DAC __________, nel frattempo archiviato, essendo la
qui istante stata parte (in qualità di accusatrice privata) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di accusatrice
privata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente istanza e il
contenuto del rapporto di polizia di cui all’incarto DAC __________ – appare pacifico
l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere
la trasmissione, in copia, del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
17.06.2014, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata
personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il procuratore pubblico nel DAC __________ ha
rinviato la qui istante al competente foro per far valere le pretese di natura
civile: stante il contenuto del rapporto di polizia in questione (da cui
emergono in particolare le ammissioni dell’imputato circa i prelevamenti
illeciti), il medesimo è indubbiamente utile alla qui istante per avviare nei
confronti di PI 2 un procedimento civile;
che
di conseguenza il rapporto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante
già stata parte al summenzionato procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera