60.2014.284
Istanza di ispezione degli atti. Università quale istante (interesse scientifico e pubblico)
2 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.284
Lugano
2 settembre 2014/asp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/22.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli incarti penali riguardanti suicidi messi in atto dai ponti avvenuti tra
gli anni 2010-2013 per uno studio nazionale;
premesso che la richiesta datata 12.08.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 14.08.2014, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/22.08.2014, senza
formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nell’ambito
di un progetto di ricerca denominato "Suizidmethoden
in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung", in particolare in
relazione al progetto "Suizidprävention bei Brücken: Follow-up" su incarico dell’Ufficio federale delle strade
(USTRA), l’IS 1, __________, per il tramite della psicologa __________, con
scritto intitolato "Studio
Nazionale Astra" e datato
12.01.2011 (ricevuto dal Ministero pubblico il 17.01.2011), ha domandato al
procuratore generale di poter ottenere l’autorizzazione alla raccolta di dati
sui suicidi avvenuti nel Canton Ticino inerenti al periodo 2000-2010 e sui
suicidi messi in atto dai ponti inerenti al periodo 1990-2009, rilevando
parimenti che l’Istituto cantonale di patologia ha già assicurato la sua
collaborazione al riguardo (scritto 12.01.2011 e documentazione ivi annessa,
doc. CRP 1.b, inc. __________).
Con scritto 15.02.2011 il procuratore generale ha
comunicato all’autorità istante di concedere l’autorizzazione per la raccolta
dei dati riguardanti i casi di suicidio utili per la ricerca, invitando
contestualmente i suoi collaboratori a prendere direttamente contatto con
l’Istituto cantonale di patologia (doc. CRP 1.a, inc. __________).
In
data 20/21.07.2011 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per
competenza, l’istanza datata 12.01.2011, preavvisando favorevolmente la richiesta,
comunicando parimenti che "(…) il
Ministero pubblico è in possesso dell’elenco dei casi a partire dal 1999 che
corrispondono a circa 450 eventi di suicidio. Da questi casi la signora __________
dovrà estrapolare quelli che interessano la ricerca, compulsando i relativi
dossier" (scritto 20/21.07.2011, doc. CRP 1, inc. __________).
In data 8.08.2011 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi la
summenzionata istanza. Ha ammesso l’esistenza
di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo dato
un interesse sia scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a
scopo di prevenzione) prevalenti sui diritti personali delle vittime del
suicidio (cfr., nel dettaglio, decisione CRP 8.08.2011, inc. __________).
2. Con
la presente richiesta (trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte), __________ [sempre attiva come psicologa presso l’IS 1] – richiamando la summenzionata decisione di questa
Corte – postula di ottenere l’autorizzazione per poter accedere nuovamente
agli archivi della Magistratura di __________ e di __________, considerato come
Fatti
i responsabili dello studio denominato "Astra" sono
intenzionati ad estendere la raccolta dei dati riguardanti suicidi da ponti e
luoghi analoghi al periodo 2010-2013. Precisa inoltre che il direttore dello
studio è il dr. med. __________, medico primario del Centro psichiatrico a __________
(doc. CRP 1.a, inc__________).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4. Nel caso qui posto a giudizio – ritenuti i motivi
Considerandi
addotti dall’autorità istante nella presente richiesta, la finalità perseguita e
la decisione 8.08.2011 di questa Corte (inc. __________, che qui si richiama
integralmente) – si deve indubbiamente ammettere l’esistenza di un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo anche nell’ambito
di questa fattispecie alla presenza di un interesse sia scientifico sia
pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione) prevalenti sui
diritti personali delle vittime del suicidio.
Di
conseguenza, questa Corte autorizza l’autorità istante rispettivamente i collaboratori
del PD Dr. med. __________ che si occupano del progetto di ricerca in questione
(tra cui __________) a compulsare presso gli archivi del Ministero pubblico di __________
e di __________ (concordando le modalità e i tempi di accesso con il
procuratore generale John Noseda) gli incarti penali riguardanti i casi di
suicidio del Canton Ticino inerenti agli anni 2010-2013 e a raccogliere i dati
disponibili e utili per le loro incombenze.
Va
da sé che le persone che si occupano di questa ricerca sono legate al segreto
d’ufficio/professionale.
5.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.
Stante la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia
e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera