60.2014.286
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
12 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.286
Lugano
12 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/27.08.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione del decreto di
accusa emanato a suo carico, nonché ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
il relativo incarto penale;
premesso che la richiesta datata 14.08.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 18.08.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il
25/27.08.2014, preavvisandola favorevolmente, comunicando parimenti al
patrocinatore del qui istante che a carico di quest’ultimo non sono note altre
procedure in corso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
al termine dell’interrogatorio di IS 1 (__________) tenutosi il 17.02.2014 dinanzi
alla polizia è stato aperto un procedimento penale a suo carico (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 24.03.2014 mediante il
quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale siccome ritenuto colpevole di contravvenzione alla LStup giusta
l’art. 19a LStup in relazione all’art. 3 cpv. 2 DPMin "per avere, senza
essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio indicate, nel
periodo novembre 2013/17 febbraio 2014, consumato personalmente almeno 0,8 grammi di cocaina e 50 grammi di marijuana" ed ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come
descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente
passato in giudicato, non essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto del suo assistito
e per quanto interessa la competenza di questa Corte in applicazione dell’art.
62 cpv. 4 LOG, la trasmissione del summenzionato DA, nonché l’autorizzazione ad
ispezionare il relativo incarto (doc. CRP 1.a);
che
a sostegno della sua richiesta il legale ha prodotto copia della procura datata
11.08.2014 conferitagli da IS 1, ove è stato autorizzato ad assumere ogni e qualsiasi
informazione/documentazione che concerne il suo assistito personalmente presso,
tra l’altro, il Ministero pubblico (cfr., nel dettaglio, copia della procura annessa
all’istanza 14/27.08.2014, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato
favorevolmente la richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1, rispettivamente del suo patrocinatore, giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad
ottenere la trasmissione, in copia, del DA __________, e ad esaminare i
relativi atti istruttori dell’incarto penale in questione (o meglio ad
ottenerne, per motivi di praticità, la trasmissione), poiché il procedimento
penale di cui all’incarto DA __________ (già inc. MP __________), nel frattempo
archiviato, l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che il qui istante ha incaricato il suo patrocinatore
di assumere informazioni inerenti alla sua persona presso diversi uffici
privati e pubblici, tra cui il Ministero pubblico, e ciò verosimilmente per
avere un quadro completo della sua situazione personale/finanziaria;
che
di conseguenza il DA richiesto, così come gli atti istruttori del relativo
incarto penale (inc. DA __________, già inc. MP __________), segnatamente il
verbale del procedimento datato 11.03.2014 e il rapporto di contravvenzione
alla LStup datato 7.03.2014, vengono trasmessi, in copia, al patrocinatore del
qui istante unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera