60.2014.288
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
12 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.288
Lugano
12 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/28.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa,
passato in giudicato, emanato a suo carico;
premesso che la richiesta datata 21.08.2014 è giunta al
Ministero pubblico il 25.08.2014, che – per il tramite del procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 26/28.08.2014,
senza formulare particolari osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito di una segnalazione __________ da parte del Pronto soccorso
dell’Ospedale __________ di __________, in relazione ad una lite domestica
avvenuta a __________ il __________ ai danni di __________, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 sfociato nel decreto di accusa 4.11.2013 mediante il
quale il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123
cifra 2 cpv. 3 CP "per avere, il __________, a __________, presso il
proprio domicilio, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________,
sua coniuge, e meglio, per averla, a seguito di una discussione verbale,
afferrata al braccio destro, eseguendo una torsione dell’arto, provocandole
così le lesioni menzionate nel certificato medico di data __________ del Pronto
soccorso dell’Ospedale __________ di __________ (…)" e di danneggiamento
giusta l’art. 144 cpv. 1 CP "per avere, nelle medesime circostanze di
tempo e di fatto di cui sub. 1, distrutto il computer portatile della coniuge __________
del valore di CHF 300.00", ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di venti aliquote giornaliere da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, alla multa pari a CHF 50.-- e al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;
che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non
essendo stato impugnato;
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a
questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione del summenzionato decreto,
di cui egli avrebbe "(…) ricevuto recentemente una comunicazione da parte
dell’UEF di __________ " (istanza 21/28.08.2014, doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato particolari
informazioni in merito;
che
questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare la vittima al procedimento
penale sfociato nel DA __________, nel frattempo passato in giudicato, essendo il qui
istante stato parte (in qualità di imputato) al medesimo;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS
1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del
decreto di accusa richiesto, poiché l’ha interessato personalmente in veste di
parte;
che a ciò aggiungasi che egli sostiene di esserne stato informato dall’UEF
di __________;
che
non è dunque da escludere a priori che questa circostanza sia in connessione
con la multa inflittagli e/o con la tassa di giustizia e spese accollatigli mediante
il decreto di accusa in questione;
che
di conseguenza il DA __________ richiesto
viene trasmesso, in copia, al qui istante
unitamente alla presente decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
Considerandi
3.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera