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Decisione

60.2014.289

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

12 settembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3. Con

la presente istanza IS 1 – richiamando la decisione 15.05.2014 di questa Corte

(inc. CRP __________) – evidenzia che "(…). Per un difetto di forma si pensava bastasse la

relazione medico legale sugli accertamenti autoptici ma, come si evince dalla

ulteriore richiesta dell’Assicurazione __________ (vedi allegato) in data 21

agosto 2014, (quest’ultima) necessita

anche il verbale dell’autorità di Polizia" (istanza 28.08.2014, doc.

CRP 1).

Dal

suindicato scritto emerge in effetti che, a completazione della sua pratica, la

__________ necessiterebbe del "verbale delle autorità intervenute nel

luogo del decesso in caso di morte violenta" (scritto 21.08.2014, p.

2, inc. CRP 1.a).

4. Stante

che la presente fattispecie corrisponde a quella di cui alla decisione

15.05.2014 (inc. CRP __________), questa Corte ha rinunciato ad interpellare il

procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni.

5. L’art.

Considerandi

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

6.

Nel caso di specie appare dato un interesse giuridico

legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG della qui istante ad ottenere il "verbale

delle autorità intervenute nel luogo del decesso in caso di morte violenta", poiché la presente istanza corrisponde a

quella presentata il 10/14.03.2014 (emendata il 18.04.2014) sfociata nella decisione

15.05.2014

di questa Corte, il cui contenuto viene richiamato integralmente in

questa sede (inc. CRP __________).

Di

conseguenza il rapporto di ispezione legale (AI 3), l’attestato di morte datato

1.06.2013

(AI 6 – doc. 1) e la notifica di morte datata 1.06.2013 (AI 6 – doc.

5) vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione.

Va

da sé che (anche) la summenzionata documentazione potrà essere usata unicamente

nell’ambito della richiesta presentata dalla società di assicurazione __________.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del surriferito considerando. Si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese, essendo già state accollate all’istante nella

precedente decisione che concerne la medesima fattispecie (inc. CRP __________).

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera