60.2014.289
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
12 settembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.289
Lugano
12 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.08.2014 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione del "verbale
delle autorità intervenute nel luogo del decesso in caso di morte violenta"
riguardante ┼__________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’__________, alle ore __________, in territorio di
__________, è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (__________), cittadino __________.
Il
Ministero pubblico ha quindi aperto d’ufficio un procedimento penale (inc. MP __________)
nell’ambito del quale il procuratore
pubblico Margherita Lanzillo ha ordinato l’autopsia e l’esame tossicologico
sulla salma della vittima (AI 1). Il relativo rapporto è stato allestito il
4.06.2013 e completato il 9.08.2013 (AI 5 e AI 7). Il perito è giunto alla
conclusione secondo la quale andava sicuramente privilegiata l’ipotesi suicida
quale causa del suo decesso (AI 7, p. 3). L’incarto penale è stato archiviato
il 23.09.2013 (NLP __________).
2. In data 15.05.2014 questa Corte ha accolto ai sensi
dei considerandi l’istanza 10/14.03.2014 (emendata su richiesta il 18.04.2014)
presentata giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG da IS 1, mediante la quale ha postulato
la trasmissione, in copia, del verbale dell’autorità giudiziaria che ha
stabilito il decesso di __________. L’istante ha ottenuto la trasmissione, in
copia, della pagina 1 e della pagina 3 della relazione medico legale sugli
accertamenti autoptici eseguiti sulla salma di __________ allestita dalla dr.ssa __________ il 9.08.2013 (AI 7
– inc. NLP __________), da cui emerge il motivo del suo decesso (cfr., nel dettaglio, decisione 15.05.2014, inc. CRP __________,
alla cui lettura si rimanda per brevità).
Fatti
3. Con
la presente istanza IS 1 – richiamando la decisione 15.05.2014 di questa Corte
(inc. CRP __________) – evidenzia che "(…). Per un difetto di forma si pensava bastasse la
relazione medico legale sugli accertamenti autoptici ma, come si evince dalla
ulteriore richiesta dell’Assicurazione __________ (vedi allegato) in data 21
agosto 2014, (quest’ultima) necessita
anche il verbale dell’autorità di Polizia" (istanza 28.08.2014, doc.
CRP 1).
Dal
suindicato scritto emerge in effetti che, a completazione della sua pratica, la
__________ necessiterebbe del "verbale delle autorità intervenute nel
luogo del decesso in caso di morte violenta" (scritto 21.08.2014, p.
2, inc. CRP 1.a).
4. Stante
che la presente fattispecie corrisponde a quella di cui alla decisione
15.05.2014 (inc. CRP __________), questa Corte ha rinunciato ad interpellare il
procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni.
5. L’art.
Considerandi
62.
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
6.
Nel caso di specie appare dato un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG della qui istante ad ottenere il "verbale
delle autorità intervenute nel luogo del decesso in caso di morte violenta", poiché la presente istanza corrisponde a
quella presentata il 10/14.03.2014 (emendata il 18.04.2014) sfociata nella decisione
15.05.2014
di questa Corte, il cui contenuto viene richiamato integralmente in
questa sede (inc. CRP __________).
Di
conseguenza il rapporto di ispezione legale (AI 3), l’attestato di morte datato
1.06.2013
(AI 6 – doc. 1) e la notifica di morte datata 1.06.2013 (AI 6 – doc.
5) vengono trasmessi, in copia, al qui istante unitamente alla presente decisione.
Va
da sé che (anche) la summenzionata documentazione potrà essere usata unicamente
nell’ambito della richiesta presentata dalla società di assicurazione __________.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese, essendo già state accollate all’istante nella
precedente decisione che concerne la medesima fattispecie (inc. CRP __________).
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera