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Decisione

60.2014.29

Istanza di ispezione degli atti. Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS quale istante. art. 10, 11 e 12 OCSP e art. 113 cpv. 1 lit. d LM costituiscono una b

27 febbraio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti della persona interessata (art. 17 cpv. 2 lit. b LPD) oppure

- la persona

interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati

accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento (art. 17

cpv. 2 lit. c LPD).

4.2.

La Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21.03.1997 (RS

120, di seguito LMSI) si prefigge lo scopo di garantire i fondamenti

democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà

della sua popolazione (art. 1 LMSI).

Giusta

l’art. 19 cpv. 1 LMSI il Consiglio federale può prevedere controlli di

sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a

progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e

nell’esercizio dell’attività se hanno conoscenza, in modo regolare e

approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica

della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi (lit. a), se hanno

regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad

informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti

importanti della Confederazione (lit. b), se hanno, in quanto militari, accesso

a informazioni, materiali o impianti classificati (lit. c), se collaborano, in

quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti

classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù

di convenzioni sulla protezione di segreti (lit. d) e se hanno regolarmente

accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione

potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone

interessate (lit. e).

Il

controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione

o dell’attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere

consenziente; rimane salvo l’art. 113 cpv. 1 lit. d LM (art. 19 cpv. 3 LMSI).

Il

controllo di sicurezza consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di

sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le

relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i

rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la

sicurezza interna ed esterna; non vengono raccolti dati sull’esercizio dei

diritti costituzionali (art. 20 cpv. 1 LMSI).

I

dati possono essere rilevati – tra l’altro – tramite richiesta, ai competenti

organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti

procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari

e istruttori (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).

I

controlli di sicurezza relativi alle persone hanno, in effetti, quale obiettivo

di mettere lo Stato al riparo dal rischio che le persone che occupano posizioni

chiave commettano un tradimento, agiscano contro lo Stato o aspirino a

modificarne in modo illegale le istituzioni. Allo scopo di valutare i rischi in

materia di sicurezza, l’autorità di controllo ha l’obbligo di visionare atti

inerenti a procedimenti penali conclusi o abbandonati, poiché anche persone

sottoposte ad altri livelli di controllo (accesso a informazioni, impianti

militari o materiali classificati confidenziale o segreto) rivestono funzioni sensibili

in materia di sicurezza (FF 2010 6970).

4.3.

Per

l’esame dei motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale, lo Stato

maggiore di condotta dell’esercito necessita di determinati dati: mediante

l’art. 113 LM, entrato in vigore il 1°.01.2011, è stata istituita la base

Considerandi

legale formale (Messaggio relativo alla modifica della legge militare del

19.08

, 09.063, p. 5139).

In

particolare l’art. 113 cpv. 1 lit. d cifra 1 LM sancisce che lo Stato maggiore

di condotta dell’esercito, con riferimento all’esame dei motivi d’impedimento

per la consegna dell’arma personale, può esigere – senza il consenso della

persona interessata – la valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo

di sicurezza relativo alle persone che è limitato alla consultazione del

casellario giudiziale informatizzato, del sistema per il trattamento dei dati

relativi alla protezione dello Stato, del Registro nazionale di Polizia, nonché

alla domanda di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale

sui procedimenti penali in corso, conclusi o sospesi.

L’esecuzione

del controllo di sicurezza ai sensi della summenzionata disposizione può dunque

essere messa in atto anche senza il consenso della persona interessata. In ogni

caso la raccolta dei dati nell’ambito dei controlli di sicurezza relativi alle

persone dovrebbe essere limitata allo stretto necessario che il caso richiede (decisione TAF A-6294/2011 del 4.08.2012, consid. 3.2.1. e

riferimenti).

Su

richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un

controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’art. 113 cpv. 1 lit. d

LM tutte le persone soggette all’obbligo di leva (art. 5 cpv. 2 lit. a OCSP),

tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma

personale (art. 5 cpv. 2 lit. b OCSP) e i militari se sussistono seri segni o

indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma

personale (art. 5 cpv. 2 lit. c cifra 1 OCSP) oppure se sussistono segni o

indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari

stessi o di terzi (art. 5 cpv. 2 lit. c cifra 2 OCSP).

4.4

L’Ordinanza

sui controlli di sicurezza relativi alle persone del 4.03.2011 (RS 120.4, in

vigore dall’1.04.2011; di seguito OCSP) disciplina i controlli di sicurezza

relativi alle persone secondo gli art. 19-21 LMSI nonché secondo gli art. art.

23.

cpv. 2 lit. d, 103 cpv. 3 lit. d e 113 cpv. 1 lit. d LM (art. 1 OCSP).

Giusta

l’art. 3 OCSP il IS 1 esegue i controlli di sicurezza su determinate persone [ovverossia

gli agenti della Confederazione (art. 4 OCSP), le persone soggette all’obbligo

di leva, militari e militi della protezione civile (art. 5 OCSP), terzi (art. 6

OCSP) e gli impiegati dei Cantoni (art. 7 OCSP)] secondo gli art. 10 (controllo

di sicurezza di base), 11 (controllo di sicurezza ampliato) e 12 (controllo di sicurezza

ampliato con audizione) OCSP in collaborazione con gli organi di sicurezza

della Confederazione e dei Cantoni.

Per

tutti i tre tipi di controllo di sicurezza l’autorità di controllo (il IS 1)

rileva i dati – tra l’altro – ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI [tramite

richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di

informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati

nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori] (cfr., al proposito, art. 10

cpv. 3 OCSP, art. 11 cpv. 3 OCSP e art. 12 cpv. 3 OCSP; cfr. anche l’art. 20

cpv. 2 lit. d OCSP il cui contenuto corrisponde all’art. 20 cpv. 2 lit. d

LMSI).

Lo

svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone è sancito dagli

art. 14-20 OCSP (cfr. inoltre "Personensicherheits-prüfung - das Verfahren" rispettivamente "Contrôles de sécurité relatifs aux personnes - déroulement" scaricabili dal sito www.vbs.admin.ch).

4.5

A

giudizio di questa Corte – tenuto conto di quanto sopra esposto – l’art. 113

cpv. 1 lit. d cifra 1 LM, così come gli art. 10, 11 e 12 OCSP in relazione

all’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI costituiscono una base legale sufficiente che

prevalgono sul diritto cantonale (l’art. 62 cpv. 4 LOG) affinché il IS 1 possa

chiedere direttamente ai competenti organi del perseguimento penale ticinesi

informazioni concernenti, per quanto concerne la competenza di questa Corte,

procedimenti penali conclusi (archiviati) e non cancellati dal Casellario

giudiziario nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori, senza dover ricorrere di volta in volta alla

procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG.

Il

IS 1 può dunque rivolgersi direttamente ai competenti organi del perseguimento

penale ticinesi in ossequio a quanto sancito dalle norme federali applicabili

nei singoli casi.

5.

L’istanza

è evasa ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la funzione dell’istante e

la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LM, la LMSI, l’OCSP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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