60.2014.29
Istanza di ispezione degli atti. Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS quale istante. art. 10, 11 e 12 OCSP e art. 113 cpv. 1 lit. d LM costituiscono una b
27 febbraio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2014.29
Data decisione, Autorità:
27.02.2014, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS quale istante. art. 10, 11 e 12 OCSP e art. 113 cpv. 1 lit. d LM costituiscono una base legale sufficiente e prevalgono sul diritto cantonale (art. 62 cpv. 4 LOG)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2014.29
Lugano
27 febbraio
2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/5.02.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’emanazione di una decisione
di principio in relazione ai controlli di sicurezza ai sensi degli art. 10,
11 e 12 dell’OCSP e alla valutazione del potenziale di violenza mediante un
controllo di sicurezza ai sensi dell’art. 113 cpv. 1 lit. d cifra 1 LM;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 15.04.2011 questa Corte ha emanato
una decisione di principio, riconoscendo al __________ un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere direttamente dal Ministero pubblico,
dal Tribunale penale cantonale, dalla Pretura penale, dalla Corte di appello e di revisione penale e dalla
Corte dei reclami penali copia delle decisioni di procedimenti penali conclusi
e non cancellati dal casellario giudiziale giusta il previgente art. 17 cpv. 2
vOCSP e l’art. 19 cpv. 2 OCSP in relazione all’art. 20 LMSI, senza dover
ricorrere di volta in volta alla procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG, allegando
l’apposito formulario intitolato "Controllo
di sicurezza relativo alle persone per terzi (progetto civile)"
sottoscritto dalla persona soggetta a controlli (inc. CRP __________).
2. Con la presente istanza il IS 1 (di seguito
IS 1), quale organo preposto alla sicurezza pubblica, richiamando gli art. 113
cpv. 1 lit. d e 113 cpv. 2 LM, gli art. 10, 11 e 12 dell’OCSP, e infine l’art.
20 LMSI, domanda che l’interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG
riconosciuto mediante la decisione del 15.04.2011 emanata da questa Corte (inc.
CRP __________), venga esteso al
IS 1 nell’ambito dei controlli di sicurezza effettuati ai sensi degli art. 10,
11 e 12 cpv. 1 OCSP e nell’ambito della valutazione del potenziale di violenza
mediante un controllo di sicurezza senza il consenso della persona interessata
ai sensi dell’art. 113 cpv. 1 lit. d LM, alla Magistratura dei minorenni e a
tutti i procedimenti penali pendenti, conclusi e abbandonati. Ciò allo scopo di
poter svolgere al meglio il mandato conferitogli, ovverossia nell’eseguire i
controlli di sicurezza relativi alle persone (doc.
CRP 1).
3. L’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. 4.1.
L’art.
17 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dei dati del 19.06.1992 (RS
235.1, di seguito LPD) prevede esplicitamente che gli organi federali hanno il
diritto di trattare i dati personali se sussiste una base legale. I dati
personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono
essere trattati soltanto se lo
prevede esplicitamente una legge in senso formale, o se eccezionalmente:
- ciò sia
indispensabile per l’adempimento di un compito chiaramente definito in una legge
in senso formale (art. 17 cpv. 2 lit. a LPD);
- il
Consiglio federale lo autorizza nel caso specifico poiché non sono pregiudicati
Fatti
i diritti della persona interessata (art. 17 cpv. 2 lit. b LPD) oppure
- la persona
interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o ha reso i suoi dati
accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente al trattamento (art. 17
cpv. 2 lit. c LPD).
4.2.
La Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna del 21.03.1997 (RS
120, di seguito LMSI) si prefigge lo scopo di garantire i fondamenti
democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà
della sua popolazione (art. 1 LMSI).
Giusta
l’art. 19 cpv. 1 LMSI il Consiglio federale può prevedere controlli di
sicurezza per agenti della Confederazione, militari e terzi che collaborano a
progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna ed esterna e
nell’esercizio dell’attività se hanno conoscenza, in modo regolare e
approfondito, dell’attività governativa o di importanti affari di politica
della sicurezza e possono avere influsso sugli stessi (lit. a), se hanno
regolarmente accesso a segreti concernenti la sicurezza interna o esterna o ad
informazioni che, se svelate, potrebbero minacciare l’adempimento di compiti
importanti della Confederazione (lit. b), se hanno, in quanto militari, accesso
a informazioni, materiali o impianti classificati (lit. c), se collaborano, in
quanto partner contrattuali o impiegati di questi ultimi, a progetti
classificati della Confederazione o devono essere oggetto di controllo in virtù
di convenzioni sulla protezione di segreti (lit. d) e se hanno regolarmente
accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione
potrebbe gravemente pregiudicare i diritti individuali delle persone
interessate (lit. e).
Il
controllo di sicurezza è effettuato prima dell’elezione alla carica o funzione
o dell’attribuzione del mandato. La persona sottoposta al controllo deve essere
consenziente; rimane salvo l’art. 113 cpv. 1 lit. d LM (art. 19 cpv. 3 LMSI).
Il
controllo di sicurezza consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di
sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le
relazioni personali strette e quelle familiari, la situazione finanziaria, i
rapporti con l’estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la
sicurezza interna ed esterna; non vengono raccolti dati sull’esercizio dei
diritti costituzionali (art. 20 cpv. 1 LMSI).
I
dati possono essere rilevati – tra l’altro – tramite richiesta, ai competenti
organi incaricati del perseguimento penale, di informazioni concernenti
procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati nonché dei relativi atti giudiziari
e istruttori (art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI).
I
controlli di sicurezza relativi alle persone hanno, in effetti, quale obiettivo
di mettere lo Stato al riparo dal rischio che le persone che occupano posizioni
chiave commettano un tradimento, agiscano contro lo Stato o aspirino a
modificarne in modo illegale le istituzioni. Allo scopo di valutare i rischi in
materia di sicurezza, l’autorità di controllo ha l’obbligo di visionare atti
inerenti a procedimenti penali conclusi o abbandonati, poiché anche persone
sottoposte ad altri livelli di controllo (accesso a informazioni, impianti
militari o materiali classificati confidenziale o segreto) rivestono funzioni sensibili
in materia di sicurezza (FF 2010 6970).
4.3.
Per
l’esame dei motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale, lo Stato
maggiore di condotta dell’esercito necessita di determinati dati: mediante
l’art. 113 LM, entrato in vigore il 1°.01.2011, è stata istituita la base
Considerandi
legale formale (Messaggio relativo alla modifica della legge militare del
19.08
, 09.063, p. 5139).
In
particolare l’art. 113 cpv. 1 lit. d cifra 1 LM sancisce che lo Stato maggiore
di condotta dell’esercito, con riferimento all’esame dei motivi d’impedimento
per la consegna dell’arma personale, può esigere – senza il consenso della
persona interessata – la valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo
di sicurezza relativo alle persone che è limitato alla consultazione del
casellario giudiziale informatizzato, del sistema per il trattamento dei dati
relativi alla protezione dello Stato, del Registro nazionale di Polizia, nonché
alla domanda di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale
sui procedimenti penali in corso, conclusi o sospesi.
L’esecuzione
del controllo di sicurezza ai sensi della summenzionata disposizione può dunque
essere messa in atto anche senza il consenso della persona interessata. In ogni
caso la raccolta dei dati nell’ambito dei controlli di sicurezza relativi alle
persone dovrebbe essere limitata allo stretto necessario che il caso richiede (decisione TAF A-6294/2011 del 4.08.2012, consid. 3.2.1. e
riferimenti).
Su
richiesta dello Stato maggiore di condotta dell’esercito, sono sottoposti a un
controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’art. 113 cpv. 1 lit. d
LM tutte le persone soggette all’obbligo di leva (art. 5 cpv. 2 lit. a OCSP),
tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un’arma
personale (art. 5 cpv. 2 lit. b OCSP) e i militari se sussistono seri segni o
indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l’arma
personale (art. 5 cpv. 2 lit. c cifra 1 OCSP) oppure se sussistono segni o
indizi di un imminente uso abusivo dell’arma personale da parte dei militari
stessi o di terzi (art. 5 cpv. 2 lit. c cifra 2 OCSP).
4.4
L’Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone del 4.03.2011 (RS 120.4, in
vigore dall’1.04.2011; di seguito OCSP) disciplina i controlli di sicurezza
relativi alle persone secondo gli art. 19-21 LMSI nonché secondo gli art. art.
23.
cpv. 2 lit. d, 103 cpv. 3 lit. d e 113 cpv. 1 lit. d LM (art. 1 OCSP).
Giusta
l’art. 3 OCSP il IS 1 esegue i controlli di sicurezza su determinate persone [ovverossia
gli agenti della Confederazione (art. 4 OCSP), le persone soggette all’obbligo
di leva, militari e militi della protezione civile (art. 5 OCSP), terzi (art. 6
OCSP) e gli impiegati dei Cantoni (art. 7 OCSP)] secondo gli art. 10 (controllo
di sicurezza di base), 11 (controllo di sicurezza ampliato) e 12 (controllo di sicurezza
ampliato con audizione) OCSP in collaborazione con gli organi di sicurezza
della Confederazione e dei Cantoni.
Per
tutti i tre tipi di controllo di sicurezza l’autorità di controllo (il IS 1)
rileva i dati – tra l’altro – ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI [tramite
richiesta, ai competenti organi incaricati del perseguimento penale, di
informazioni concernenti procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati
nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori] (cfr., al proposito, art. 10
cpv. 3 OCSP, art. 11 cpv. 3 OCSP e art. 12 cpv. 3 OCSP; cfr. anche l’art. 20
cpv. 2 lit. d OCSP il cui contenuto corrisponde all’art. 20 cpv. 2 lit. d
LMSI).
Lo
svolgimento del controllo di sicurezza relativo alle persone è sancito dagli
art. 14-20 OCSP (cfr. inoltre "Personensicherheits-prüfung - das Verfahren" rispettivamente "Contrôles de sécurité relatifs aux personnes - déroulement" scaricabili dal sito www.vbs.admin.ch).
4.5
A
giudizio di questa Corte – tenuto conto di quanto sopra esposto – l’art. 113
cpv. 1 lit. d cifra 1 LM, così come gli art. 10, 11 e 12 OCSP in relazione
all’art. 20 cpv. 2 lit. d LMSI costituiscono una base legale sufficiente che
prevalgono sul diritto cantonale (l’art. 62 cpv. 4 LOG) affinché il IS 1 possa
chiedere direttamente ai competenti organi del perseguimento penale ticinesi
informazioni concernenti, per quanto concerne la competenza di questa Corte,
procedimenti penali conclusi (archiviati) e non cancellati dal Casellario
giudiziario nonché dei relativi atti giudiziari e istruttori, senza dover ricorrere di volta in volta alla
procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG.
Il
IS 1 può dunque rivolgersi direttamente ai competenti organi del perseguimento
penale ticinesi in ossequio a quanto sancito dalle norme federali applicabili
nei singoli casi.
5.
L’istanza
è evasa ai sensi dei precedenti considerandi. Stante la funzione dell’istante e
la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LM, la LMSI, l’OCSP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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