60.2014.293
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
1 ottobre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.293
Lugano
1 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 27/28.08.2014
presentata da
IS
1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad esaminare e
a fotocopiare gli atti istruttori di un incarto penale, nel frattempo archiviato,
che lo concerne personalmente;
richiamate le osservazioni 2.09.2014 del procuratore
generale John Noseda, mediante le quali si rimette integralmente al giudizio di
questa Corte;
rilevato che PI 2, __________, interpellata da questa
Corte, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla presente istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
a seguito dell’esposto penale datato 10.06.2014 (spedito l’11.06.2014 e giunto
alla Gendarmeria il 17.06.2014) presentato da PI 2 nei confronti di IS 1 in relazione ai fatti accaduti a __________, il __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del denunciato/querelato
per l’ipotesi di reato di atti contro la pubblica incolumità giusta l’art. 6
LOP (inc. MP __________) sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________
emanato dal procuratore generale John Noseda (NLP __________);
che
il summenzionato decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato
impugnato;
che
con la presente istanza IS 1 chiede, in sostanza, di ottenere da questa Corte
in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG l’autorizzazione ad esaminare e a fotocopiare
tutti gli atti istruttori del succitato incarto penale sfociato nel NLP __________
allo scopo di valutare l’eventualità di adire le opportune vie legali nei
confronti della denunciante/querelante (doc. CRP 1);
che,
come esposto in entrata, il procuratore generale si è rimesso integralmente al
giudizio di questa Corte;
che
PI 2, dal canto suo, ha rinunciato a presentare osservazioni in merito alla
presente richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di imputato)
nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4
LOG ad ottenere l’autorizzazione per esaminare gli atti istruttori dell’incarto
penale NLP __________, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato
l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che
a ciò aggiungasi che il qui istante necessita di prendere visione di questi documenti
per valutare se intentare o meno un procedimento civile/penale nei confronti
della denunciante/querelante;
che
di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare, presso questa Corte, tutti gli
atti istruttori dell’incarto NLP __________, concordando i tempi di accesso con
Fatti
i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;
che
egli è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti che gli occorrono;
Considerandi
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale di cui all’incarto NLP __________ nel
frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera