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Decisione

60.2014.298

Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale

25 settembre 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il reclamante, nato il __________, cittadino __________

domiciliato a __________, ha dei precedenti penali nel suo paese di origine.

Con un primo giudizio del 21.9.1993 è stato condannato

a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente.

Con un secondo giudizio del 25.10.1994 è stato

condannato a sei anni di reclusione per rapina continuata, rapina tentata,

furto, ed altri reati relativi alle armi.

Con un terzo giudizio del 10.7.2001 è stato condannato

a sedici anni e quattro mesi di reclusione, in particolare per omicidio e

tentata rapina. In relazione a quest’ultima condanna, egli è stato affidato ai

servizi sociali in data 25.10.2010: è stato definitivamente liberato a fine

luglio 2012.

b. RE

1 è stato condannato in Ticino il 27.11.2013 dalla Corte delle assise criminali

(inc. TPC __________) a una pena detentiva di due anni e nove mesi, in quanto

colpevole di ripetuta tentata rapina (in particolare in data 16.7.2013 e

17.7.2013), furto d’uso e contravvenzione alla LStup.

Con

sentenza del 9.5.2014, la Corte di appello e di revisione penale ha sostanzialmente

confermato la pena inflitta in primo grado (inc. CARP __________).

c. Con

decisione di collocamento iniziale del 25.7.2014 (inc. GPC __________), il

reclamante ha iniziato a scontare la pena in sezione chiusa.

Egli

ha scontato 2/3 della pena il 20.6.2014: il termine pena è previsto per il

20.5.2015.

Dopo

aver raccolto il preavviso della Direzione delle Strutture carcerarie e

dell’UAR, sentito il reclamante il 12.8.2014, in data 26.8.2014 il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha emanato la decisione qui impugnata, non ponendo RE

1 al beneficio della liberazione condizionale (inc. __________).

Nella

propria decisione il giudice ha preso atto dei preavvisi favorevoli, ha richiamato

l’unico ammonimento comminato durante la carcerazione (in data 24.5.2013), ha

ripreso quanto dichiarato dal reclamante durante l’audizione del 12.8.2014, ha

ripercorso i precedenti in __________ di RE 1 (in particolare di rapina), per

giungere a constatare come, dopo l’affidamento in prova del 26.7.2011, egli sia

stato nuovamente arrestato in Ticino il 21.8.2012.

Il

magistrato ha ritenuto che il reclamante avesse commesso i reati oggetto della

sentenza ticinese quando si trovava nelle stesse identiche condizioni di vita

di quelle che vengono attualmente prospettate in vista dell’ottenimento della

sua liberazione condizionale (lavoro presso il fratello, convivenza con la propria

compagna).

Il

giudice pertanto ha formulato una prognosi negativa nell’ottica del pericolo di

recidiva, senza ricorrere al preavviso della Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi.

d. Con

il proprio reclamo, RE 1 ripercorre l’iter processuale che ha condotto alla sua

condanna in Ticino, sottolineando di essere stato prosciolto dall’imputazione relativa

ai fatti di __________: evidenzia pure come la CARP avrebbe constatato che

egli, presso l’ufficio postale di __________, si sarebbe reso conto di non riuscire

a reggere la tensione.

Il

reclamante riprende pure i due preavvisi della Direzione (che adduce il buon

comportamento in detenzione, la sporadicità dell’ammonimento subito) e dell’UAR

(che sottolinea l’impor-tanza del rapporto con la compagna e l’evoluzione

personale del detenuto).

Nel

gravame si ricorda che la Sezione della popolazione ha emanato, a carico del reclamante,

una decisione di allontanamento.

In

diritto, il reclamante adduce che la concessione della liberazione condizionale,

pur non essendo un diritto, nella prassi è una regola costante.

Sulle

condizioni della concessione della liberazione condizionale, il reclamante

sottolinea il comportamento in carcere, giudicato favorevole, e non adeguatamente

considerato dal giudice.

Per

il pericolo di recidiva, il reclamante evidenzia la diametrale differenza esistente

tra la decisione impugnata e i preavvisi raccolti. La decisione impugnata

sarebbe censurabile poiché formula una prognosi negativa, guardando al passato,

e non valutando le prospettive future, come richiesto dalla formulazione di una

prognosi.

Il

reclamante torna poi sul tentativo di rapina per cui è stato condannato, mettendo

in risalto la situazione di panico in cui è venuto a trovarsi, ciò che per il

futuro permette di formulare una prognosi positiva.

La

decisione del magistrato sarebbe abusiva, perché si distanzierebbe da due

preavvisi favorevoli, dettagliatamente motivati, raccolti in vista della decisione.

e. Nelle

proprie osservazioni, il giudice dei provvedimenti coercitivi ricorda che i tentativi

di rapina oggetto di condanna in Ticino sono due, che l’ammonimento ricevuto

dal reclamante non è causale, e che il preavviso dell’UAR non è paragonabile ad

un parere peritale.

f. Il

reclamante, interpellato, non ha presentato una replica.

g. In

data 5.8.2014, la Sezione della popolazione ha emanato una decisione di allontanamento

(inc. __________).

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP),

all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità

competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la

relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice

dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal

1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG -

la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione

condizionale da una pena detentiva (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

La prevalenza dei principi della verità

materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di

un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni

addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio

(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF

1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.). La giurisdizione di ricorso non può

modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato (art. 391 cpv. 2 CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.

385.

CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti

della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Inoltrato

il 4/5.9.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG,

contro la decisione 26.8.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.

GPC __________), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l’art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM.

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i

due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo

libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena

lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità competente esamina d'ufficio se il

detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una

relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito

(art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità

competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3

CP).

2.2

La

concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:

il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena

privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed

almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione

della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli

commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar –

S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art.

86.

CP n. 16).

Si tratta della quarta ed ultima fase

del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione

definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.

2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena

privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione

risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona

condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire

romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

L’adempimento delle condizioni per la

sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede

a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).

Con

l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere

ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova

disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che

commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010

del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi

intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la

nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che

la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità

(decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.,6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative

della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se

questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse

interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente

accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole

alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV

193.

consid. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante

per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze

nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre

conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro

comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1°.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,

circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.

Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).

3.

3.1.

Nel

presente caso, è pacificamente ammesso e accertato che il reclamante abbia

scontato 2/3 della pena che gli è stata inflitta, e questo ancora prima della

crescita in giudicato della sentenza di appello.

3.2

Sulla

condotta tenuta durante l'esecuzione

della pena, dagli atti risulta globalmente un comportamento positivo,

eccettuata unicamente una sanzione disciplinare in data 24.5.2013: gli stessi

fatti sono poi divenuti oggetto del punto 4 dell’ACC __________, con l’imputazione

di contravvenzione alla LStup.

L’ammonimento,

oggetto di valutazione diversa tra le parti, non risulta in ogni modo determinante

per la decisione di mancata concessione della liberazione condizionale.

3.3

Per

quanto riguarda la prognosi, le posizioni delle parti divergono diametralmente.

Per

il giudice è dato un pericolo di recidiva, ciò che ha condotto alla

formulazione di una prognosi negativa.

Per

il reclamante, la prognosi non può essere negativa e la libertà condizionale va

concessa.

3.4

Dagli

atti, e come detto, risulta che il reclamante ha dei precedenti, nel suo paese,

per i quali ha dovuto scontare lunghi anni di carcerazione.

Dopo

una prima condanna a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente (in

data 21.9.1993), egli ha subito una condanna di sei anni di reclusione in data

25.10.1994

(per rapina continuata, rapina tentata, furto, e altri reati

riferiti alle armi) e una condanna di sedici anni e quattro mesi di reclusione

in data 10.7.2001 (in particolare per omicidio e tentata rapina). Da

quest’ultima condanna è stato affidato ai servizi in data 25.10.2010, ed è

stato definitivamente liberato a fine luglio 2012.

I

reati per cui è stato condannato in Ticino sono stati commessi a metà luglio

del 2012.

Non deve pertanto sorprendere che la

Corte di primo grado, esaminando la sospensione della pena, abbia ritenuto che

la pena fosse “… evidentemente da espiare, non essendoci spazio alcuno per

una possibile prognosi non negativa vista la sua scarcerazione, neanche un anno

prima, dopo una condanna di 17 anni e 4 mesi di reclusione.” (sentenza

27.11

, punto 25 p. 31).

A

questa situazione di partenza si è aggiunto l’ammonimento del maggio 2013,

oggetto anche dell’atto d’accusa (punto 4, contravvenzione alla LStup). Se

quest’ultimo episodio è ampiamente compensato e controbilanciato da un comportamento

corretto tenuto in espiazione della pena, resta una situazione di partenza di manifesto

rischio di recidiva.

Detto

rischio non è eliminato o ridotto in modo sostanziale dalla situazione prospettata

per il reclamante nel prossimo futuro, in caso di liberazione condizionale.

Sia

l’attività lavorativa prospettata (presso il fratello), sia la situazione

abitativa (convivenza con la propria compagna) non divergono, ma anzi sono

simili, a quelle esistenti dopo la definitiva liberazione.

Per

questo non si può ragionevolmente argomentare che la futura attività presso il

fratello e la convivenza con la compagna siano tali da escludere o ridurre il rischio

di commissione di nuovi reati.

Anche

lo “stato di panico”, addotto nel reclamo a dimostrazione

dell’inesistenza del pericolo di recidiva, non è determinante, anche perché

menzionato solo di transenna, e non adeguatamente accertato.

Neppure

il fatto che RE 1 debba lasciare la Svizzera, a seguito della decisione di

allontanamento del 5.8.2014, esclude un pericolo di recidiva: in questa valutazione,

non si possono scartare eventuali futuri reati, anche all’estero.

Questa

decisione di allontanamento esclude ovviamente

un reinserimento sociale in Svizzera e l’adozione di misure finalizzate a

questo scopo sul territorio elvetico.

Il

tentativo messo in atto dall’UAR per ovviare a questo, imponendo delle condizioni

particolari al preavviso positivo (rientro

a __________, obbligo di risiedere dalla compagna, obbligo di esercitare una

regolare professione presso l’esercizio pubblico del fratello), appare

problematico.

Anzitutto

queste condizioni particolari, siccome proiettate all’estero, sono di problematica

attuazione o verifica, e ciò anche se il reclamante ha consentito i contatti

necessari: problematica è anche la loro efficacia, probabilmente ridotta a mero

invito (DTF 140 IV 86 ss.).

Inoltre,

la loro legalità appare dubbia, con riferimento all’art. 299 CP e alle sentenze

29.1.2013

del Tribunale penale federale (inc. SK.2012.20) e 22.7.2013 del Tribunale

federale (6B_235/2013).

3.5

In queste condizioni la prognosi sfavorevole formulata

dal giudice dei provvedimenti coercitivi, in ragione del pericolo di recidiva,

è sostenibile, ciò che pertanto esclude la concessione della liberazione

condizionale.

4.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 393 ss. CPP, 12 LEPM, 25

LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera