60.2014.298
Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale
25 settembre 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.298
Lugano
25 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 4/5.9.2014 presentato
da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 26.8.2014 mediante la quale il giudice
dei provvedimenti coercitivi Edy Meli, sedente in materia di applicazione
della pena, non ha concesso la liberazione condizionale (inc. __________);
richiamato lo scritto 8/9.9.2014 del procuratore
pubblico Nicola Respini, mediante il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 8/9.9.2014 del presidente della
Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, mediante il quale comunica
di non avere particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 9/10.9.2014 del giudice
dei provvedimenti coercitivi, mediante le quali si conferma nella decisione
impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il reclamante, nato il __________, cittadino __________
domiciliato a __________, ha dei precedenti penali nel suo paese di origine.
Con un primo giudizio del 21.9.1993 è stato condannato
a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente.
Con un secondo giudizio del 25.10.1994 è stato
condannato a sei anni di reclusione per rapina continuata, rapina tentata,
furto, ed altri reati relativi alle armi.
Con un terzo giudizio del 10.7.2001 è stato condannato
a sedici anni e quattro mesi di reclusione, in particolare per omicidio e
tentata rapina. In relazione a quest’ultima condanna, egli è stato affidato ai
servizi sociali in data 25.10.2010: è stato definitivamente liberato a fine
luglio 2012.
b. RE
1 è stato condannato in Ticino il 27.11.2013 dalla Corte delle assise criminali
(inc. TPC __________) a una pena detentiva di due anni e nove mesi, in quanto
colpevole di ripetuta tentata rapina (in particolare in data 16.7.2013 e
17.7.2013), furto d’uso e contravvenzione alla LStup.
Con
sentenza del 9.5.2014, la Corte di appello e di revisione penale ha sostanzialmente
confermato la pena inflitta in primo grado (inc. CARP __________).
c. Con
decisione di collocamento iniziale del 25.7.2014 (inc. GPC __________), il
reclamante ha iniziato a scontare la pena in sezione chiusa.
Egli
ha scontato 2/3 della pena il 20.6.2014: il termine pena è previsto per il
20.5.2015.
Dopo
aver raccolto il preavviso della Direzione delle Strutture carcerarie e
dell’UAR, sentito il reclamante il 12.8.2014, in data 26.8.2014 il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha emanato la decisione qui impugnata, non ponendo RE
1 al beneficio della liberazione condizionale (inc. __________).
Nella
propria decisione il giudice ha preso atto dei preavvisi favorevoli, ha richiamato
l’unico ammonimento comminato durante la carcerazione (in data 24.5.2013), ha
ripreso quanto dichiarato dal reclamante durante l’audizione del 12.8.2014, ha
ripercorso i precedenti in __________ di RE 1 (in particolare di rapina), per
giungere a constatare come, dopo l’affidamento in prova del 26.7.2011, egli sia
stato nuovamente arrestato in Ticino il 21.8.2012.
Il
magistrato ha ritenuto che il reclamante avesse commesso i reati oggetto della
sentenza ticinese quando si trovava nelle stesse identiche condizioni di vita
di quelle che vengono attualmente prospettate in vista dell’ottenimento della
sua liberazione condizionale (lavoro presso il fratello, convivenza con la propria
compagna).
Il
giudice pertanto ha formulato una prognosi negativa nell’ottica del pericolo di
recidiva, senza ricorrere al preavviso della Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi.
d. Con
il proprio reclamo, RE 1 ripercorre l’iter processuale che ha condotto alla sua
condanna in Ticino, sottolineando di essere stato prosciolto dall’imputazione relativa
ai fatti di __________: evidenzia pure come la CARP avrebbe constatato che
egli, presso l’ufficio postale di __________, si sarebbe reso conto di non riuscire
a reggere la tensione.
Il
reclamante riprende pure i due preavvisi della Direzione (che adduce il buon
comportamento in detenzione, la sporadicità dell’ammonimento subito) e dell’UAR
(che sottolinea l’impor-tanza del rapporto con la compagna e l’evoluzione
personale del detenuto).
Nel
gravame si ricorda che la Sezione della popolazione ha emanato, a carico del reclamante,
una decisione di allontanamento.
In
diritto, il reclamante adduce che la concessione della liberazione condizionale,
pur non essendo un diritto, nella prassi è una regola costante.
Sulle
condizioni della concessione della liberazione condizionale, il reclamante
sottolinea il comportamento in carcere, giudicato favorevole, e non adeguatamente
considerato dal giudice.
Per
il pericolo di recidiva, il reclamante evidenzia la diametrale differenza esistente
tra la decisione impugnata e i preavvisi raccolti. La decisione impugnata
sarebbe censurabile poiché formula una prognosi negativa, guardando al passato,
e non valutando le prospettive future, come richiesto dalla formulazione di una
prognosi.
Il
reclamante torna poi sul tentativo di rapina per cui è stato condannato, mettendo
in risalto la situazione di panico in cui è venuto a trovarsi, ciò che per il
futuro permette di formulare una prognosi positiva.
La
decisione del magistrato sarebbe abusiva, perché si distanzierebbe da due
preavvisi favorevoli, dettagliatamente motivati, raccolti in vista della decisione.
e. Nelle
proprie osservazioni, il giudice dei provvedimenti coercitivi ricorda che i tentativi
di rapina oggetto di condanna in Ticino sono due, che l’ammonimento ricevuto
dal reclamante non è causale, e che il preavviso dell’UAR non è paragonabile ad
un parere peritale.
f. Il
reclamante, interpellato, non ha presentato una replica.
g. In
data 5.8.2014, la Sezione della popolazione ha emanato una decisione di allontanamento
(inc. __________).
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP),
all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità
competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la
relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM), entrata in vigore il 1°.1.2011, conferisce al giudice
dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dal
1°.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG -
la competenza, fra l'altro, di adottare le decisioni relative alla liberazione
condizionale da una pena detentiva (lit. j).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre
reclamo ai sensi degli art. 393 ss. CPP presso la Corte dei reclami penali
(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
La prevalenza dei principi della verità
materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di
un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni
addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio
(Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisione TF
1B_768/2012 del 15.1.2013 consid. 2.1.). La giurisdizione di ricorso non può
modificare una decisione a pregiudizio dell’imputato (art. 391 cpv. 2 CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art.
385.
CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti
della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Inoltrato
il 4/5.9.2014 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG,
contro la decisione 26.8.2014 del giudice dei provvedimenti coercitivi (inc.
GPC __________), il gravame è tempestivo, oltre che proponibile giusta l’art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM.
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, quale destinatario della decisione impugnata, è pacificamente
legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
In
generale, l'art. 86 cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i
due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo
libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena
lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.
L'autorità competente esamina d'ufficio se il
detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una
relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito
(art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità
competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3
CP).
2.2
La
concessione della liberazione condizionale è dunque subordinata a tre condizioni:
il detenuto deve innanzitutto aver espiato buona parte della propria pena
privativa della libertà (per l'art. 86 cpv. 1 CP i due terzi della pena ed
almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento durante l'esecuzione
della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il timore che egli
commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).
La liberazione condizionale è una
modalità d'esecuzione della pena detentiva.
Non costituisce né un diritto, né un
favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di
accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar –
S. TRECHSEL, art. 86 CP n. 12; Commentaire romand, Code pénal I – A. KUHN, art.
86.
CP n. 16).
Si tratta della quarta ed ultima fase
del regime progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione
definitiva (DTF 133 IV 201 consid. 2.3; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid.
2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia la durata effettivamente subita della pena
privativa di libertà pronunciata dal giudice ed è sottoposta a condizione
risolutoria, visto che il suo perdurare dipende in principio dalla buona
condotta dell’interessato durante il periodo di prova (art. 86 CP; Commentaire
romand, Code pénal I – A. KUHN, art. 86 CP n. 2).
L’adempimento delle condizioni per la
sua concessione deve essere esaminato d’ufficio dalla competente autorità, che chiede
a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario (art. 86 cpv. 2 CP).
2.3
Dal
punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal
precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802).
Con
l'art. 86 cpv. 1 CP, in vigore dall'1.01.2007, c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto “se si può presumere
ch'egli terrà buona condotta in libertà” (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova
disposizione la liberazione va concessa se “non si debba presumere che
commetterà nuovi crimini o delitti” (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre
parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro
del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010
del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 consid. 2.2), ciò che è rilevante nei casi
intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la
nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che
la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità
(decisione TF 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV 201).
La
prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,
che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del
suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della
commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del
suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le
condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua
liberazione (decisioni del TF 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.,6B_714/2010 del 4.01.2011 consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid. 2.3.; 124 IV 193 consid. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative
della libertà di durata limitata, va esaminata la pericolosità dell'agente, se
questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse
interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente
accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole
alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV
193.
consid. 4).
La
natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene
giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante
per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze
nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre
conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro
comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).
Per
quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo
comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che
denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per
escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece
essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà
(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi
alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore il 1°.01.2007, si
ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione
condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione,
circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr.
Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1801).
3.
3.1.
Nel
presente caso, è pacificamente ammesso e accertato che il reclamante abbia
scontato 2/3 della pena che gli è stata inflitta, e questo ancora prima della
crescita in giudicato della sentenza di appello.
3.2
Sulla
condotta tenuta durante l'esecuzione
della pena, dagli atti risulta globalmente un comportamento positivo,
eccettuata unicamente una sanzione disciplinare in data 24.5.2013: gli stessi
fatti sono poi divenuti oggetto del punto 4 dell’ACC __________, con l’imputazione
di contravvenzione alla LStup.
L’ammonimento,
oggetto di valutazione diversa tra le parti, non risulta in ogni modo determinante
per la decisione di mancata concessione della liberazione condizionale.
3.3
Per
quanto riguarda la prognosi, le posizioni delle parti divergono diametralmente.
Per
il giudice è dato un pericolo di recidiva, ciò che ha condotto alla
formulazione di una prognosi negativa.
Per
il reclamante, la prognosi non può essere negativa e la libertà condizionale va
concessa.
3.4
Dagli
atti, e come detto, risulta che il reclamante ha dei precedenti, nel suo paese,
per i quali ha dovuto scontare lunghi anni di carcerazione.
Dopo
una prima condanna a quattro mesi di reclusione, sospesi condizionalmente (in
data 21.9.1993), egli ha subito una condanna di sei anni di reclusione in data
25.10.1994
(per rapina continuata, rapina tentata, furto, e altri reati
riferiti alle armi) e una condanna di sedici anni e quattro mesi di reclusione
in data 10.7.2001 (in particolare per omicidio e tentata rapina). Da
quest’ultima condanna è stato affidato ai servizi in data 25.10.2010, ed è
stato definitivamente liberato a fine luglio 2012.
I
reati per cui è stato condannato in Ticino sono stati commessi a metà luglio
del 2012.
Non deve pertanto sorprendere che la
Corte di primo grado, esaminando la sospensione della pena, abbia ritenuto che
la pena fosse “… evidentemente da espiare, non essendoci spazio alcuno per
una possibile prognosi non negativa vista la sua scarcerazione, neanche un anno
prima, dopo una condanna di 17 anni e 4 mesi di reclusione.” (sentenza
27.11
, punto 25 p. 31).
A
questa situazione di partenza si è aggiunto l’ammonimento del maggio 2013,
oggetto anche dell’atto d’accusa (punto 4, contravvenzione alla LStup). Se
quest’ultimo episodio è ampiamente compensato e controbilanciato da un comportamento
corretto tenuto in espiazione della pena, resta una situazione di partenza di manifesto
rischio di recidiva.
Detto
rischio non è eliminato o ridotto in modo sostanziale dalla situazione prospettata
per il reclamante nel prossimo futuro, in caso di liberazione condizionale.
Sia
l’attività lavorativa prospettata (presso il fratello), sia la situazione
abitativa (convivenza con la propria compagna) non divergono, ma anzi sono
simili, a quelle esistenti dopo la definitiva liberazione.
Per
questo non si può ragionevolmente argomentare che la futura attività presso il
fratello e la convivenza con la compagna siano tali da escludere o ridurre il rischio
di commissione di nuovi reati.
Anche
lo “stato di panico”, addotto nel reclamo a dimostrazione
dell’inesistenza del pericolo di recidiva, non è determinante, anche perché
menzionato solo di transenna, e non adeguatamente accertato.
Neppure
il fatto che RE 1 debba lasciare la Svizzera, a seguito della decisione di
allontanamento del 5.8.2014, esclude un pericolo di recidiva: in questa valutazione,
non si possono scartare eventuali futuri reati, anche all’estero.
Questa
decisione di allontanamento esclude ovviamente
un reinserimento sociale in Svizzera e l’adozione di misure finalizzate a
questo scopo sul territorio elvetico.
Il
tentativo messo in atto dall’UAR per ovviare a questo, imponendo delle condizioni
particolari al preavviso positivo (rientro
a __________, obbligo di risiedere dalla compagna, obbligo di esercitare una
regolare professione presso l’esercizio pubblico del fratello), appare
problematico.
Anzitutto
queste condizioni particolari, siccome proiettate all’estero, sono di problematica
attuazione o verifica, e ciò anche se il reclamante ha consentito i contatti
necessari: problematica è anche la loro efficacia, probabilmente ridotta a mero
invito (DTF 140 IV 86 ss.).
Inoltre,
la loro legalità appare dubbia, con riferimento all’art. 299 CP e alle sentenze
29.1.2013
del Tribunale penale federale (inc. SK.2012.20) e 22.7.2013 del Tribunale
federale (6B_235/2013).
3.5
In queste condizioni la prognosi sfavorevole formulata
dal giudice dei provvedimenti coercitivi, in ragione del pericolo di recidiva,
è sostenibile, ciò che pertanto esclude la concessione della liberazione
condizionale.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 86 CP, 393 ss. CPP, 12 LEPM, 25
LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera