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Decisione

60.2014.299

Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante

23 settembre 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di cui sopra (doc. CRP 1.a);

che,

come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale, non ha presentato

osservazioni in merito alla presente richiesta;

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai

sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli

deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un

interesse giuridico legittimo;

che,

come ricordano i lavori preparatori,

l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti

presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS

Considerandi

dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che

inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento

penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della

Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che

lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –

appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del

suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione

della sentenza __________ (copia conforme all’originale) emanata dalla Corte

delle assise criminali (inc. TPC __________), poiché il procedimento penale nel

frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che egli necessita della citata sentenza dinanzi

alle competenti autorità __________ in attesa di giudizio;

che da informazioni assunte da questa Corte la sentenza 3.08.2006 emanata

dalla CCRP (inc. CCRP __________) è già stata (erroneamente) trasmessa dalla

Corte di appello e revisione al patrocinatore del qui istante (doc. CRP 2);

che

di conseguenza (soltanto) la sentenza __________ della Corte delle assise

criminali (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia conforme

all’originale, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente

decisione;

che

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante

già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per

la Corte dei reclami penali

Il

presidente La cancelliera