60.2014.299
Istanza di ispezione degli atti. già accusato ai sensi del previgente CPP TI quale istante
23 settembre 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.299
Lugano
23 settembre 2014/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 9/11.09.2014 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in originale,
delle due sentenze emanate a suo carico (passate in giudicato);
premesso che la richiesta datata 9.09.2014 è stata
consegnata brevi manu il medesimo giorno al Tribunale penale cantonale, che
l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 9/11.09.2014, unitamente alla
sentenza __________ (inc. TPC __________), senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il __________ la Corte delle assise criminali ha dichiarato IS 1 autore colpevole
di infrazione aggravata alla LStup ed, essendo recidivo specifico, lo ha condannato
alla pena di diciotto anni di reclusione (computato il carcere preventivo
sofferto) e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali (inc.
TPC __________);
che
il __________ la (allora) Corte di cassazione e di revisione penale, in parziale
accoglimento del ricorso dell'imputato, ha ridotto la pena a quindici anni di reclusione
(inc. CCRP __________);
che il __________ il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il
ricorso di diritto pubblico ed ha parimenti respinto, nella misura della sua
ammissibilità, il ricorso per cassazione entrambi presentati dall’imputato
(decisione TF __________ del __________);
che
con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale
cantonale a questa Corte – l’avv. PR 1 chiede, in nome e per conto di IS 1, la
trasmissione, in originale e con il relativo timbro del passaggio in giudicato,
delle sentenze emanate dalla Corte delle assise criminali rispettivamente dalla
(allora) CCRP;
che
a sostegno della sua richiesta il legale, in qualità di difensore d’ufficio al
procedimento penale in questione, nel frattempo archiviato, precisa che il suo
assistito, per il tramite del suo patrocinatore __________, lo ha incaricato di
ottenere la suddetta documentazione per produrla dinanzi all’autorità
giudiziaria __________, ove verrà giudicato prossimamente per i medesimi fatti
Fatti
di cui sopra (doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale, non ha presentato
osservazioni in merito alla presente richiesta;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di accusato ai
sensi del previgente CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo;
che,
come ricordano i lavori preparatori,
l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti
presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS
Considerandi
dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);
che
inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento
penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della
Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);
che
lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta –
appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 (rispettivamente del
suo patrocinatore) giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione
della sentenza __________ (copia conforme all’originale) emanata dalla Corte
delle assise criminali (inc. TPC __________), poiché il procedimento penale nel
frattempo archiviato l’ha interessato personalmente in veste di parte;
che a ciò aggiungasi che egli necessita della citata sentenza dinanzi
alle competenti autorità __________ in attesa di giudizio;
che da informazioni assunte da questa Corte la sentenza 3.08.2006 emanata
dalla CCRP (inc. CCRP __________) è già stata (erroneamente) trasmessa dalla
Corte di appello e revisione al patrocinatore del qui istante (doc. CRP 2);
che
di conseguenza (soltanto) la sentenza __________ della Corte delle assise
criminali (inc. TPC __________) viene trasmessa, in copia conforme
all’originale, al patrocinatore del qui istante unitamente alla presente
decisione;
che
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo il qui istante
già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per
la Corte dei reclami penali
Il
presidente La cancelliera