60.2014.312
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale amministrativo federale quale istante
4 novembre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.312
Lugano
4 novembre 2014/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.08./22.09.2014 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia,
della sentenza 28.03.2014, passata in giudicato, emanata dalla Pretura penale
(inc. __________);
premesso che la richiesta datata 21.08.2014 è giunta
alla Pretura penale il 26.08.2014, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 19/22.09.2014, senza formulare osservazioni in merito;
rilevato che PI 2, interpellato da questa Corte con
scritto 24.09.2014, non ha presentato osservazioni in merito alla presente
istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 16.08.2012 è stato aperto un procedimento penale a carico di PI 2 in relazione
ai fatti accaduti a __________, il 15.08.2012, ai danni della moglie __________
(violenza domestica) [inc. MP __________] sfociato dapprima nel decreto di accusa 22.05.2013 mediante il quale il procuratore
pubblico Chiara Borelli ha posto l’imputato in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale del Canton Ticino siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici, minaccia e coazione ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria
Fatti
di sessanta aliquote giornaliere pari a CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a
complessivi CHF 4'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;
che
avverso il summenzionato decreto in data 27/29.05.2013 l’imputato ha inoltrato
formale opposizione;
che il 28.03.2014 il giudice della Pretura penale ha dichiarato PI 2
autore colpevole di lesioni semplici "per aver colpito con sberle il volto della moglie __________,
provocandole le lesioni attestate dal certificato medico 16 agosto 2012 del
Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ ", l’ha prosciolto
dall’imputazione di minaccia e di coazione in relazione ai fatti descritti nel
DA __________ e l’ha condannato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere
di CHF 70.-- ciascuna, per un totale di CHF 700.--, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 140.-- e al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese (sentenza 28.03.2014, p. 2, inc. __________);
che la summenzionata sentenza è regolarmente passata
in giudicato, non essendo stata impugnata;
che
con la presente richiesta il giudice dell’istruzione del IS 1 (di seguito IS 1)
chiede di ottenere la trasmissione della sentenza 28.03.2014 emanata dalla Pretura
penale a carico di PI 2 per motivi istruttori, essendo pendente un ricorso in
materia di rinnovo del permesso di dimora in Svizzera inoltrato da quest’ultimo
Considerandi
(doc. CRP 1.a);
che,
come esposto in entrata, PI 2, interpellato da questa Corte, non ha presentato
osservazioni in merito alla presente richiesta;
che l’art. 62 cpv. 4 della
Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha
nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente
richiesta e la sua finalità, il contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato
nella sentenza di condanna a carico di PI 2, nonché la LStr (in particolare l’art.
50) – è dato, di principio, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.
62.
cpv. 4 LOG del IS 1 che prevale sui diritti personali di PI 2 ad ottenere la
trasmissione, in copia, della sentenza 28.03.2014 emanata dalla Pretura penale
(inc. __________), il cui contenuto può essere, in effetti, indubbiamente utile
all’autorità istante per esaminare il rinnovo del permesso di dimora di
quest’ultimo (in applicazione della LStr);
che
in siffatte circostanze la sentenza 28.03.2014 (AI 7 – inc. __________) e il
relativo verbale del dibattimento (AI 6 – inc. __________) vengono trasmessi,
in copia, al IS 1 unitamente alla presente decisione;
che
stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi
dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera