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Decisione

60.2014.312

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale amministrativo federale quale istante

4 novembre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di sessanta aliquote giornaliere pari a CHF 70.-- cadauna, corrispondenti a

complessivi CHF 4'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di

due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________;

che

avverso il summenzionato decreto in data 27/29.05.2013 l’imputato ha inoltrato

formale opposizione;

che il 28.03.2014 il giudice della Pretura penale ha dichiarato PI 2

autore colpevole di lesioni semplici "per aver colpito con sberle il volto della moglie __________,

provocandole le lesioni attestate dal certificato medico 16 agosto 2012 del

Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ ", l’ha prosciolto

dall’imputazione di minaccia e di coazione in relazione ai fatti descritti nel

DA __________ e l’ha condannato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere

di CHF 70.-- ciascuna, per un totale di CHF 700.--, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 140.-- e al pagamento

della tassa di giustizia e delle spese (sentenza 28.03.2014, p. 2, inc. __________);

che la summenzionata sentenza è regolarmente passata

in giudicato, non essendo stata impugnata;

che

con la presente richiesta il giudice dell’istruzione del IS 1 (di seguito IS 1)

chiede di ottenere la trasmissione della sentenza 28.03.2014 emanata dalla Pretura

penale a carico di PI 2 per motivi istruttori, essendo pendente un ricorso in

materia di rinnovo del permesso di dimora in Svizzera inoltrato da quest’ultimo

Considerandi

(doc. CRP 1.a);

che,

come esposto in entrata, PI 2, interpellato da questa Corte, non ha presentato

osservazioni in merito alla presente richiesta;

che l’art. 62 cpv. 4 della

Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha

nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nella fattispecie in esame – visti i motivi posti alla base della presente

richiesta e la sua finalità, il contenuto e l’esito del procedimento penale sfociato

nella sentenza di condanna a carico di PI 2, nonché la LStr (in particolare l’art.

50) – è dato, di principio, un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art.

62.

cpv. 4 LOG del IS 1 che prevale sui diritti personali di PI 2 ad ottenere la

trasmissione, in copia, della sentenza 28.03.2014 emanata dalla Pretura penale

(inc. __________), il cui contenuto può essere, in effetti, indubbiamente utile

all’autorità istante per esaminare il rinnovo del permesso di dimora di

quest’ultimo (in applicazione della LStr);

che

in siffatte circostanze la sentenza 28.03.2014 (AI 7 – inc. __________) e il

relativo verbale del dibattimento (AI 6 – inc. __________) vengono trasmessi,

in copia, al IS 1 unitamente alla presente decisione;

che

stante la natura e la finalità della richiesta, si rinuncia al prelievo di

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LStr ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta ai sensi

dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera