60.2014.339
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11 febbraio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
60.2014.339
Lugano
11 febbraio 2015/dr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro
Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela
Fossati, vicecancelliera
sedente
per statuire sull’istanza 30.09./9.10.2014
presentata da
IS 1
rappr. da:
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di
un decreto di abbandono e l’autorizzazione ad accedere agli atti di un
incarto penale nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 30.09.2014 è giunta al
Ministero pubblico l’1.10.2014, che – per il tramite del procuratore generale
John Noseda – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 7/9.10.2014;
ritenuto lo scritto di precisazione 14/15.10.2014 di IS
1;
richiamate le osservazioni 21.10.2014 del procuratore
generale, 27/28.10.2014 e 11/12.11.2014 (duplica) dell’PI 2, __________ [di
seguito PI 2] (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà in seguito;
richiamata inoltre la replica 4/6.11.2014 di IS 1,
mediante la quale ribadisce in sostanza la sua richiesta;
rilevato che il procuratore generale, interpellato da
questa Corte, ha rinunciato a presentare osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti
penali a seguito di irregolarità nella __________ presso l’PI 2 (__________).
Uno dei due procedimenti era relativo alla mancata segnalazione dei fatti da
parte dei __________ dell’PI 2 ed è sfociato nell’ABB __________ del __________.
L’altro incarto è tuttora pendente presso il Ministero pubblico.
Lo stesso giorno dell’emanazione dell’ABB __________ il
Ministero pubblico ha pubblicato sull’apposito sito internet il seguente
comunicato stampa intitolato "__________":
"Come noto, il Ministero Pubblico ha avviato d'ufficio,
lo scorso __________, un'istruttoria in margine alla vicenda delle __________
avvenute all'__________ __________, e questo in base a notizie apprese
pubblicamente tramite i media e non a seguito di una formale denuncia. Oggetto
Fatti
di quest'indagine promossa dal Procuratore Generale John Noseda, era la mancata
segnalazione dei fatti alla Magistratura. Nel caso specifico, si trattava di
verificare se, e nei confronti di chi, si potesse ipotizzare il reato di __________
per tale omessa denuncia (art. __________).
Giova
precisare che, in seguito all'introduzione del nuovo Codice di procedura penale
svizzero (2011), il Legislatore cantonale non ha introdotto l'obbligo di
denuncia per i membri dei Consigli d'Amministrazione degli Enti pubblici,
mantenendolo però per i membri dei tre poteri dello Stato (Gran Consiglio,
Consiglio di Stato e altri Magistrati), e ciò in relazione a possibili reati di
azione pubblica dei quali essi vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro
funzioni.
Dal
profilo giuridico può pertanto apparire contraddittoria la posizione dei membri
del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio nominati in senso ai Consigli di
amministrazione degli Enti pubblici, ma dall'esame degli atti e dalla
ricostruzione della procedura adottata in seno all'PI 2 dopo la scoperta delle __________
a __________, è emerso che la scelta di denunciare l'accaduto al Ministero
Pubblico non è stata scartata. Essa è stata tenuta solo in sospeso in attesa di
farla nel momento opportuno dopo aver completato le verifiche contabili
necessarie per ottenere il rimborso degli importi sottratti, e soprattutto per
garantire il funzionamento del reparto di chirurgia implicato.
Dal
profilo giuridico, ciò comporta l'esclusione del reato di favoreggiamento, sia
dal profilo oggettivo sia dal profilo soggettivo, non esistendo di fatto gli
estremi né per il dolo diretto né per il dolo eventuale. Nessuno dei membri del
Consiglio d'amministrazione dell'PI 2 ha infatti perseguito interessi
personali, bensì l'intento comune di non compromettere i servizi __________.
Per
queste ragioni, il Procuratore Generale John Noseda ha firmato un Decreto di
abbandono del procedimento nei riguardi di tutti i membri del Consiglio
d'Amministrazione dell'PI 2.
Continua
in ogni caso l'indagine relativa alle responsabilità penali dei __________
coinvolti direttamente nella vicenda".
2. Con
la presente richiesta – trasmessa dal Ministero pubblico a questa Corte – la IS
1, richiamando in particolare il summenzionato comunicato stampa e la giurisprudenza
dell’Alta Corte (DTF 137 I 16 e decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012), chiede
di poter ottenere la trasmissione, in copia, del relativo decreto di abbandono
e l’accesso agli atti del procedimento penale.
A sostegno della sua richiesta la IS 1 ritiene che vi sarebbe un
evidente interesse pubblico della vicenda, considerato che toccherebbe il
comportamento assunto dai __________ (tra cui figurano un __________ e membri
del __________), che tale __________ non potrebbe esistere senza la costante
alimentazione di ingenti capitali pubblici, che nella fattispecie sarebbe stato
esaminato il reato di __________ (un reato contro l’amministrazione della
giustizia), che all’origine della vicenda vi sarebbe un caso di un presunto
abuso __________ (__________) in un settore delicato e che lo scandalo avrebbe
avuto larga eco sui mass media.
3. Con le
sue osservazioni l’PI 2 evidenzia anzitutto che il __________ si è tenuta una
conferenza stampa in cui sarebbero stati forniti ragguagli dal __________ in
merito alle circostanze alla base dell’ABB e alle questioni di __________
legate alla fattispecie del __________, oggetto dell’altro procedimento penale.
A seguito di ciò tale argomento sarebbe letteralmente scomparso dai media:
l’asserito evidente interesse pubblico sarebbe dunque massicciamente scemato.
La sentenza del Tribunale federale richiamata dalla IS 1 concernerebbe un’altra
fattispecie sfociata in un ABB in applicazione dell’art. 53 CP. Nel caso di
specie troverebbero, per conto, applicazione i criteri sanciti dall’Alta Corte
nella sentenza DTF 134 I 286. In casu non sarebbe dato un interesse
all’informazione degno di protezione, poiché l’ABB di cui viene postulata la
visione non conterrebbe nessuna informazione che non sia già stata comunicata
ai media durante la conferenza stampa del __________. Inoltre la fattispecie
esulerebbe dalla funzione di controllo dei media ("funzione che il Tribunale federale nel caso __________
aveva considerato costitutiva dell’interesse all’informazione"). Si
rimette in ogni caso al prudente giudizio di questa Corte per quanto attiene
all’accesso del decreto di abbandono. Si oppone, per contro, all’accesso agli
atti istruttori del relativo incarto penale, evidenziando in particolare che vi
sarebbero documenti interni dell’PI 2 che non possono essere messi in pasto ai
media.
Il
procuratore generale, dal canto suo, si è rimesso al prudente giudizio di
questa Corte.
Con
replica la IS 1 richiama quanto esposto in sede di istanza, precisando che il
principio della pubblicità della giustizia mirerebbe, per un verso, a garantire
l’accesso alla giurisprudenza e, per altro verso, ad assicurare la trasparenza
delle procedure giudiziarie (JdT 2014 I p. 147, ndr. corrispondente alla sentenza
DTF 139 I 129). Tale trasparenza non può essere né garantita né sanata ex post
mediante una conferenza stampa di una parte in causa, che non aveva spontaneamente
segnalato il caso al Ministero pubblico. Osserva inoltre che l’accesso agli
atti sarebbe riconosciuto anche laddove non sarebbe dato un interesse pubblico.
Con
duplica l’PI 2 ribadisce quanto esposto nelle sue osservazioni. Si oppone
recisamente alla pubblicazione degli atti istruttori del procedimento penale.
Non vi sarebbe alcuna base legale, evidenziando contestualmente che il
principio della pubblicità della giustizia non si estenderebbe all’intero
incarto penale, invocando il segreto d’ufficio. Si rimette nuovamente al prudente
giudizio di questa Corte circa l’accesso al decreto di abbandono.
Il procuratore generale ha rinunciato a formulare osservazioni di duplica.
4. L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
Considerandi
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27.
CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
5.
5.1.
Il
principio della pubblicità della giustizia è ancorato all’art. 30 cpv. 3 Cost.,
all’art. 6 n. 1 CEDU e all’art. 14 cpv. 1 Patto ONU II. La pubblicità della
giustizia permette l’accesso alla giurisprudenza e assicura la trasparenza
delle procedure giudiziarie. Da un lato essa tutela le parti direttamente
implicate al procedimento favorendo un trattamento corretto e un giudizio
conforme alla legge, d’altro canto permette a terzi che non sono parti al procedimento
di ricostruire lo svolgimento delle procedure giudiziarie, il diritto applicato
e la giustizia amministrata. La pubblicità della giustizia si oppone a qualsiasi
forma di giustizia segreta, mira ad assicurare la trasparenza e a porre le basi
per la fiducia nella giustizia.
Inoltre
l’art. 16 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà d’informazione che viene tuttavia
limitata alle fonti accessibili a tutti (art. 16 cpv. 3 Cost.) [DTF 139 I 129
consid. 3.3 e rif.; decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.1]. Come
fonti accessibili a tutti valgono ai sensi dell’art. 30 cpv. 3 Cost. l’udienza
e la pronuncia della sentenza (decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid.
3.
). La pronuncia della sentenza, che è pubblica, è parte integrante dell’art.
30.
cpv. 3 Cost. principalmente per i terzi che non sono parti al procedimento,
ambito in cui i media assumono un ruolo di collegamento tra la giustizia e la
popolazione (DTF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.1; DTF 137 I 16 consid. 2.2
e rif.).
5.2
Il
Tribunale federale riconosce, alle persone interessate che non sono parti al
procedimento penale, un diritto di accesso agli atti per decreti di non luogo a
procedere e decreti di abbandono, onde conoscere l’esito dato al procedimento penale
[decisione TF 1B_68/2012 del 3.07.2012 consid. 3.2 e rif.].
Secondo
giurisprudenza tale diritto presuppone un interesse degno di protezione
all’informazione: nella prassi è sufficiente che l’interessato renda verosimile
un interesse serio riguardo all’informazione richiesta (decisione TF 1B_68/2012
del 3.07.2012 consid. 3.2; DTF 134 I 286 consid. 5.1; DTF 124 IV 234 consid.
3d).
Alla
postulata consultazione non possono inoltre opporsi interessi pubblici o privati
preponderanti, ove a dipendenza delle circostanze si può procedere anche
all’anonimizzazione oppure alla decurtazione (decisione TF 1B_68/2012 del
3.07.2012
consid. 3.2 e rif.).
5.3
La IS 1, il cui scopo è in particolare l'edizione, la pubblicazione e la stampa
di quotidiani e periodici (cfr. estratto RC del Canton Ticino), postula la
trasmissione dell’ABB __________.
Giova
anzitutto osservare che il contenuto essenziale del summenzionato decreto è
stato ripreso, in buona parte, nel comunicato stampa pubblicato il __________
sull’apposito sito internet del Ministero pubblico.
Inoltre,
a rendere noto il contenuto dell’ABB __________ non si oppongono interessi
pubblici/privati preponderanti. Infine alla vicenda è stato dato un ampio risalto
pubblico e mediatico, suscitando interesse tra la popolazione.
In
casu appare quindi dato un interesse degno di protezione, come esatto dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, da parte della IS 1 ad ottenere la
trasmissione del decreto di abbandono in base al principio della pubblicità della
giustizia.
6.
6.1.
Diversa,
per contro, è la richiesta di accesso agli atti istruttori dell’incarto penale
ABB __________, nel frattempo archiviato, alla quale l’PI 2 si oppone (cfr.
osservazioni 27/28.10.2014, p. 2, doc. 6 CRP; duplica 11/12.11.2014, doc. CRP
10).
Come visto al precedente considerando, il principio
della pubblicità della giustizia e in particolare il diritto di conoscere gli
atti da parte di terzi che non sono parti al procedimento penale si riferiscono
ai decreti di non luogo a procedere e ai decreti di abbandono, ovvero alle
decisioni che mettono fine al procedimento.
Diverso
e più delicato è il possibile accesso indiscriminato agli atti istruttori di un
incarto penale da parte di chi non è parte al procedimento penale sfociato in
un decreto di abbandono.
6.2
Nel
corso del procedimento tale situazione è disciplinata dall’art. 101 cpv. 3 CPP
in virtù del quale i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un
interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si
oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. Secondo il Tribunale
federale è sufficiente che il terzo abbia un interesse degno di protezione prevalente
sugli interessi al mantenimento del segreto (decisione TF 1B_33/2014 del 13.03.2014
consid. 2.3; per quanto concerne l’applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP per le
persone attive nei mass media cfr., ad esempio, BSK StPO – M. SCHMUTZ, 2. ed.,
art. 101 CPP n. 25).
Dopo
la chiusura del procedimento si applica l’art. 62 cpv. 4 LOG, interpretandolo
però alla luce dell’art. 101 cpv. 3 CPP.
6.3
Nella
fattispecie in esame, a giudizio di questa Corte la società istante non ha un
interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti dell’ente pubblico ivi
implicate in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG. Nella ponderazione degli
interessi delle parti in gioco, in particolare a tutela degli interessi privati
e pubblici delle parti coinvolte al procedimento penale nel frattempo
archiviato nonché a tutela del segreto aziendale e del dovere di fedeltà e discrezione
degli amministratori, non si giustifica concedere l’accesso agli atti
istruttori dell’incarto penale, essendo in parte di natura confidenziale. Consentendo
l’accesso al decreto di abbandono alla IS 1viene in ogni caso garantita la
pubblicità della giustizia.
Ne
discende che – dopo il passaggio in giudicato della presente decisione – questa
Corte trasmetterà, in copia, alla IS 1 il decreto di abbandono 22.09.2014 (ABB __________).
7.
L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi della presente decisione. Stante la natura
della richiesta, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti la Cost., la CEDU, il Patto ONU II, l’art. 62
cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera